N° 26593 - 08/11/2014 14:33 - Stampa - -

COMUNICATI E ANNUNCI DAGLI ENTI PUBBLICI

Sull’attestazione dello svolgimento della formazione dei lavoratori

Viene precisato dalla Corte di Cassazione in questa sentenza che l’avvenuta formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, deve essere documentata per iscritto dal datore di lavoro anche se la formazione è stata impartita prima dell’emanazione dell’Accordo raggiunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 21/12/2011 che ha fissate le modalità, la durata ed i contenuti della formazione stessa. Continua

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