N° 21535 - 06/07/2013 17:21 - Stampa - -

COMUNICATI DAGLI ORDINI E COLLEGI

SOCIETA’ di CAPITALI TRA PROFESSIONISTI – ISCRIZIONE ALL_ALBO DEGLI INGEGNERI.

La NOTA dell-ordine nazionale in igegneri per la iscizione all-Albo. 

Si tratta sia delle cd «società tra professionisti» o «società professionali)), costituite “secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183″ e aventi ad oggetto “l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico” (art. 1, comma 1, CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI lettera a) del decreto in esame), sia delle cd «società multidisciplinarÌ», vale a dire delle società tra professionisti costituite per l’esercizio di più attività professionali ai sensi dell’art. lO, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n.183 (art. 1, comma 1, lettera b) del decreto).

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