N° 29673 - 03/03/2016 9:01 - Stampa - -

COMUNICATI E ANNUNCI DAGLI ENTI PUBBLICI

Riscatto di laurea e congedo parentale: la cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti al 1 gennaio 2016

Con la Circolare n.44 del 29 febbraio 2016 l’INPS fornisce istruzioni in merito all’abrogazione del regime di alternatività/incumulabilità tra la facoltà di riscatto del corso legale di laurea e la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro.

La Circolare chiarisce che l’abrogazione del comma 2 dell’art.14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 comporta, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi, il venir meno del regime di alternatività e, dunque, la possibilità di esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente. Continua

WordPress Themes