N° 21627 - 16/07/2013 23:26 - Stampa - -

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Prestazione energetica edifici : passaggio dall’ACE all’APE

L’attestato di prestazione energetica (APE), introdotto dal D.L. 63/2013, ha sostituito il tradizionale attestato di certificazione energetica (ACE). Per la redazione dell’APE restano al momento confermate le modalità di calcolo già utilizzate per l’ACE.

Fino a quando non sarà definita la nuova metodologia di calcolo delle prestazione energetiche degli edifici, che entrerà in vigore con l’emanazione di prossimi provvedimenti, l’APE dovrà essere redatto secondo la vecchia metodologia di calcolo di cui al D.P.R. 59/2009. Questo il chiarimento del Ministero dello sviluppo economico con la circ. n. 12976 del 25 giugno.

Chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 63 del 4 giugno 2013 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici Ministero sviluppo economico, circ. n. 12976, 25.6.2013

Il 6 giugno 2013 è entrato in vigore il D.L. 63 del 4 giugno 2013 recante il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia.

Con tale provvedimento viene soppresso l’attestato di certificazione energetica (di seguito ACE) e introdotto, in suo luogo, l’attestato di prestazione energetica (di seguito APE), rispondente ai criteri indicati dalla direttiva 2010/31/UE.

Poiché sono stati sollevati, anche da parte di organi di stampa, dubbi sulla normativa tecnica da applicare per la redazione dell’attestato, si ritiene opportuno chiarire quanto segue. LEGGI IL RESTO

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