N° 25600 - 13/08/2014 7:28 - Stampa - -
NUOVE LEGGI E NORME
Opere temporanee per spettacoli, la specifica formazione degli addetti
L’art. 4 del Decreto 22 luglio 2014 prevede che, ai fini degli artt. 111 e 122 del TU 81/08*, la costruzione delle opere temporanee può essere effettuata senza l’impiego di opere provvisionali** distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori.
Per effetto dello stesso art. 4 i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, incaricati delle attività di cui all’art. 1, c. 2***, devono ricevere a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro. Leggi