N° 27386 - 07/02/2015 9:39 - Stampa - -
COMUNICATI E ANNUNCI DAGLI ENTI PUBBLICI
Libera Professione, cancellazione dall’albo se non si paga Ordine e Cassa di Previdenza
Niente più avvocati “improvvisati” o iscritti all’albo senza che esercitino la professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. È questa l’idea di base che avrebbe ispirato la redazione dello schema di decreto del Ministro della giustizia concernente “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione, a norma dell’articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247″.
L’art. 21 della legge n. 247/2012 (nuova disciplina per la professione forense) ha, infatti, previsto che la permanenza all’interno dell’albo sia subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, con modalità ed eccezioni da normare con regolamento che escluda tra i requisiti il reddito professionale. Continua