N° 22598 - 25/10/2013 7:17 - Stampa - -
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Lavori in appalto, contratto nullo se non contiene i costi per la sicurezza
Il D. Lgs. 81/2008, Testo Unico per la sicurezza dispone che siano prese misure particolari per prevenire e ridurre i rischi correlati a prestazioni svolte in regime di appalto. Per la norma i contratti di appalto devono contenere i costi concernenti la sicurezza sul lavoro. In caso contrario il contratto è da ritenersi nullo. Ratio di questo articolo è la tutela dei lavoratori dai rischi derivati da interferenza delle lavorazioni. I costi della sicurezza, inoltre, non sono soggetti a ribasso (art. 26).
Nel caso di affidamento di lavori in appalto ad impresa o lavoratori autonomi esterni, è responsabilità del datore di lavoro di verificare l’idoneità professionale e tecnica dei soggetti appaltatori e suo dovere fornire loro tutte le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti in cui andranno ad operare e a tutte le misure di prevenzione, sicurezza e gestione dell’emergenza che sono state adottate. Continua