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La differenza penale tra SCIA e DIA

Inserito da admin Il ottobre 6, 2015 @ 7:23 am | Commenti disabilitati

Dal 2011 la SCIA comporta una nuova responsabilità penale per i tecnici asseveranti in caso di falsa attestazione nelle pratiche edilizie, introducendo un ipotesi di reato più grave del falso vigente fino ad allora per le DIA. Il professionista con la DIA diventava esercente di « pubblica necessità », la stessa disposta dall’art. 359 del Codice Penale [1][1] a tale ruolo fu associata la responsabilità penale dell’art. 481 del Codice Penale [2] [2] ovvero il reato di Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
La pena per il reato commesso con DIA ancora oggi prevede la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516, ed esse si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro (ogni incarico professionale ha scopo di lucro). Continua [3]

 


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[1] art. 359 del Codice Penale: http://www.studiotecnicopagliai.it/la-differenza-penale-tra-scia-e-dia/#359

[2] art. 481 del Codice Penale: http://www.studiotecnicopagliai.it/la-differenza-penale-tra-scia-e-dia/#481

[3] Continua: http://www.studiotecnicopagliai.it/la-differenza-penale-tra-scia-e-dia/

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