N° 28158 - 22/05/2015 8:13 - Stampa - -

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Il distacco di lavoratori: l’ammissibilità e i limiti

l distacco di lavoratori sussiste quando un datore di lavoro (distaccante), mette temporaneamente a disposizione di un altro datore di lavoro (detto distaccatario), uno o più lavoratori per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Tale forma contrattuale è regolata dall’art. 30 del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276 (c.d. legge Biagi).

Il distacco ricorre quando “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa” (art. 30 citato).

Quando “nessun interesse” è ravvisabile per il distaccante, il distacco è del tutto improponibile ed illegittimo. Continua

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