N° 28892 - 17/09/2015 9:13 - Stampa - -
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Demolizioni edifici, i materiali derivanti non possono essere qualificati “sottoprodotti”
Cassazione penale: il sottoprodotto deve provenire direttamente da un processo di produzione.
attività di demolizione di un edificio non può essere definita un «processo di produzione» quale quello indicato dall’art. 184-bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. 152/06, con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti.
Lo ha affermato la Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 33028/2015 depositata il 28 luglio. Continua