N° 28097 - 16/05/2015 13:06 - Stampa - -
COMUNICATI E ANNUNCI DAGLI ENTI PUBBLICI
Consiglio di Stato: ecco quando si può utilizzare la procedura negoziata senza bando
L’urgenza di provvedere e l’imprevedibilità non devono essere addebitabili in alcun modo alla stazione appaltante per carenza di adeguata organizzazione o programmazione o per sua inerzia o responsabilità.
L’art. 57, comma 5 lett. a) del Codice Appalti (d.lgs. n. 163 del 2006), prevede che il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è possibile nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate, di pubblicazione di un bando di gara e sempre che tali circostanze, invocate a giustificazione dell’estrema urgenza, non siano imputabili alle stazioni appaltanti. Continua