N° 23932 - 27/02/2014 11:41 - Stampa - -

EDILBANK INFORMA

CONDOMINIO, il diritto di delega in assemblea

L’art. 67 disp. att. cod. civ. attribuisce a ogni condomino la possibilità di intervenire all’assemblea condominiale anche a mezzo di rappresentante. La norma non subordina tale potere a particolari condizioni, quindi la delega può essere validamente conferita sia a un condomino sia a un soggetto estraneo al condominio, inoltre, non sono previsti limiti per quanto riguarda il numero di condomini che possono avvalersene, né per quanto riguarda il numero dei condomini che possono farsi rappresentare dalla stessa persona.

In ogni caso il soggetto delegato non può a sua volta delegare altri soggetti alla partecipazione in assemblea e la delega non è frazionabile nel senso che il condomino proprietario di più unità immobiliari può conferire una sola delega. Continua

WordPress Themes