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Anche le Fondazioni sono organismi di diritto pubblico e quindi sono tenute ad adottare procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi

Inserito da admin Il giugno 15, 2013 @ 9:42 pm | Commenti disabilitati

La precisazione è arrivata in seguito ad una segnalazione con la quale si denunciava l’operato della Fondazione per la Formazione Forense che avrebbe affidato più volte direttamente ad una società privata più del 40% delle ore totali di formazione degli Avvocati di Firenze.

La segnalazione all’Autorità evidenziava come la Fondazione, in qualità di organo stabile di un Ordine professionale, sarebbe da configurare come un organismo di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3, comma 26, del Codice degli Appalti che definisce organismo di diritto pubblico, anche in forma societaria, quell’organismo che possiede contemporaneamente tre requisiti fondamentali: è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; è dotato di personalità giuridica; la sua attività è finanziata in gran parte dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la sua gestione è soggetta al controllo di questi ultimi oppure il suo organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri designati per più della metà dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.    CONTINUA [1]


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