N° 26326 - 15/10/2014 19:24 - Stampa - -
Le responsabilita’ del direttore lavori libero professionista
Sempre più pressante è l’attenzione prestata dalla giurisprudenza alla posizione di garanzia del direttore dei lavori in tema di sicurezza del lavoro.
Vediamo il caso di un libero professionista
Nel caso ora esaminato (Cassazione penale sez. IV, 19 agosto 2014, n. 35970, Presidente Zecca – Estensore Dell’Utri – P.M. (Parz.conf.) Scardaccione – Ric. Consonni), un architetto libero professionista designato come direttore tecnico da una s.a.s. subappaltante fu condannato per il delitto di lesione personale colposa, in quanto “aveva consentito, o comunque non impedito, che il titolare della ditta subappaltatrice, impegnato nelle operazioni di getto del calcestruzzo per il completamento di un solaio di copertura in cemento armato prefabbricato, cadesse al suolo, provocandosi gravi lesioni personali, a causa del cedimento di detto solaio, cedimento dovuto all’inadeguatezza delle opere provvisionali di sostegno, collocate in assenza di uno specifico calcolo tale da garantire che le armature supportassero, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche dovute all’esecuzione dei lavori.” Continua