N° 26660 - 14/11/2014 10:10 - Stampa - -

L’ASSUNZIONE DELLE PERSONE DISABILI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRAMITE CONCORSO PUBBLICO

La pubblica amministrazione è tenuta ad assumere persone con disabilità nella quota d’obbligo prevista dalla normativa e ad osservare precisi vincoli per effettuare le assunzioni in conformità a quanto previsto dall’art. 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001 in tema di procedure per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni.

L’art. 3 della legge 68/99 prevede che i datori di lavoro, pubblici, come quelli privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori invalidi nella seguente misura:

a) 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti, in questo caso l’obbligo si applica solo per le nuove assunzioni. Continua

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