N° 22484 - 10/10/2013 19:08 - Stampa - -

COMUNICATI E ANNUNCI DAGLI ENTI PUBBLICI

Dall’ACE all’APE: ecco il punto della situazione!

Le ultime disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici sono state definite dal D.L. 63/2013 (convertito in Legge 90/2013) che prevede la sostituzione dell’ACE (Attestato di Certificazione Energetica) con APE (Attestato di Prestazione Energetica).

A seguito dei vari dubbi sollevati dagli operatori riguardo alla redazione dell’APE, sono intervenuti prima il Ministero dello Sviluppo Economico (V. art. “ACE ed APE: ecco i chiarimenti del Ministero”), chiarendo che il calcolo della prestazione energetica fino all’emanazione di nuovi decreti va fatto ancora secondo il D.P.R. 59/2009, poi il Consiglio Nazionale del Notariato, fornendo indicazioni interpretative in merito all’obbligo di allegare l’APE ai contratti di trasferimento degli immobili (V. art. “Occorre allegare all’APE il libretto dell’impianto? Ecco la risposta del Consiglio Nazionale del Notariato”).

Anche l’ANCE, in una Nota pubblicata il 4 ottobre 2013, ha cercato di fare il punto della situazione sulle disposizioni introdotte dal Decreto.

Il documento chiarisce gli adempimenti che ricadono sulle imprese o proprietari e fornisce indicazioni in merito alle nuove regole per l’attestato di certificazione energetica nelle attività di vendita e locazione.

In particolare, cerca di dare una risposta circa:

i contratti ai i quali è obbligatorio allegare l’APE

la validità dell’APE

la validità della vecchia certificazione (ACE)

le sanzioni previste

le nuove regole nelle regioni con autonomia in materia di prestazione energetica. SCARICA LA NOTA DELL’ANCE

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