N° 28094 - 16/05/2015 12:57 - Stampa - -
DISCUSSIONE DELLA SETTIMANA
Competenze professionali e Cemento armato: i Geometri rispondono agli Ingegneri. A cura di Gianluca Oreto
Quello delle competenze e della sovrapposizione di molte categorie professionali con il conseguente inasprimento delle relazioni tra esse (soprattutto in un periodo dove il lavoro scarseggia) è un problema che certamente non potrà mai essere definitivamente risolto dalla giurisprudenza né tantomeno da circolari interpretative di Ordini e Consigli Nazionali. (Vai alla fonte)
Ciò nonostante, poche settimane fa il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato una circolare (n. 526 del 24 aprile 2015) in cui ha voluto ribadire alcuni concetti di una delle ultime sentenze del Consiglio di Stato in merito alle competenze professionali dei geometri e, in particolare, sulla possibilità di progettare costruzioni civili con impiego di cemento armato (leggi articolo).
Pronta è arrivata la risposta del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati con la Circolare n. 5126 del 7 maggio 2015 recante “Competenza dei Geometri – Eecisione Consiglio di Stato n. 883/2015, annullamento delibera Comune Torri del Benaco n. 96/2012″ con la quale, pur ammettendo di aver intrapreso un percorso di confronto con i Consigli Nazionali degli Architetti e degli Ingegneri centrato proprio sulla possibilità di appianare le loro divergenze sulle competenze professionali e su chi fa cosa, ha anche precisato di aver già intrapreso le opportune iniziative per contrastare la decisione dei giudici di Palazzo Spada.
Il Presidente dei Geometri Maurizio Savoncelli ha, innanzitutto, rimarcato come la sentenza di primo grado e quella di secondo abbiano avuto differenti e contrapposti indirizzi (leggi articolo).
Ma non solo, secondo il numero uno dei Geometri italiani, il Consiglio di Stato avrebbe da sempre avuto un orientamento interpretativo completamente restrittivo nei riguardi delle competenze professionali dei geometri, con addirittura l’effetto di far ritenere inutile la normativa stessa.
Entrando nel merito, Maurizio Savoncelli ha precisato che i giudici del Consiglio di Stato non hanno preso atto delle modifiche operata recentemente dal D.Lgs. n. 212/2010 che ha abrogato la riserva per le opere in cemento armato a favore di ingegneri e architetti (ex R.D. n. 2229/39). Mentre la stessa Cassazione ne ha tenuto conto in una delle ultime sentenze (Sez. II civ., n. 19989/2013).
Oltre a questo, la circolare dei Geometri ha sottolineato come la decisione del Consiglio di Stato riguarda l’attività amministrativa di un comune e, quindi, ha una portata essenzialmente locale. Proprio per questo sono stati invitati tutti i collegi dei geometri d’Italia a “non assegnare un valore assoluto alla sentenza, collegandovi effetti eccessivamente negativi, in considerazione del fatto che tale sentenza è una in un ambito, come detto, di pronunzie contrastanti”. Soprattutto perché tali pronunce negative sono conseguenza di liti giudiziarie, spesso intraprese per questioni di compenso professionale e del sopravvenuto disaccordo tra il professionista ed il cliente.