N° 30445 - 24/09/2016 9:54 - Stampa - -
DISCUSSIONE DELLA SETTIMANA
Gli ultimi eventi sismici hanno riattivato le procedure di mobilitazione dei tecnici(volontari) per sopralluoghi di agibilità sugli edifici interessati dal sisma.
Tale procedura risulta normata dal DPCM 05/05/2011 E DAL DPCM 8/7/2014, che istituisce il Nucleo Tecnico nazionale per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell’emergenza post-sismica.
All’art 2 comma 3 del DPCM 08/07/2014 ai requisiti per l’iscrizione negli elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN).
Si legge: il requisito di cui al comma 2, ovvero idonei percorsi formativi di almeno 60 ore , gestiti direttamente da personale della Protezione Civile, con verifica finale, può essere superato in limitati casi, riferiti ad esperti riconosciuti nel settore, in cui l’iscrizione può avvenire, sulla base del curriculum formativo e dell’esperienza tecnico specialistica. In questi casi, l’iscrizione è sottoposta alla valutazione del soggetto responsabile dell’Elenco, di concerto con il responsabile del NTN.
Tale disposizione, che include tutti i professionisti in possesso di “esperienza sul campo”, e stata di fatto invalidata dalla circolare emessa dal Dipartimento della Protezione Civile, a firma della dott.ssa Immacolata Postiglione, che nella procedura di mobilitazione dei tecnici (ribadisco “volontari” come dovrebbe essere la Protezione Civile tutta) per il post sisma dell’Italia centrale, riconosce quale esperto solamente i dipendenti pubblici o personale in organico alla struttura di competenza , che abbiano partecipato a precedenti campagne di rilievo secondo le modalità che specifica in seguito nella succitata “circolare”.
Alla luce di questo vanno fatte alcune considerazioni di ordine generale.
Prima di tutto va precisato che un cosiddetto “tecnico” è un professionista regolarmente laureato, abilitato, iscritto ad un ordine professionale e continuamente sottoposto (per norma) ad aggiornamento professionale obbligatorio.
Di seguito occorre ricordare che noi “tecnici”, visto il nostro corso di studi e vista la nostra abilitazione ad operare nei calcoli strutturali e nelle verifiche e collaudi degli immobili, non possiamo essere ritenuti “incompetenti” nella redazione di documentazione ricognitiva tipo le schede Aedes per la valutazione di agibilità degli edifici.
Nel recente passato ovvero nel periodo che va dal 2006 al 2009, il Dipartimento di Protezione Civile, Ufficio Volontariato e Relazioni Istituzionali, erogò, di concerto con il CNAPPC corsi di formazione per tecnici dal titolo “Corso di formazione su pianificazione e gestione delle emergenze“, naturalmente nel programma era compreso anche l’evento sismico con la spiegazione della compilazione delle schede Aedes; ma tutto questo avveniva prima dei due DPCM succitati, quindi oggi quella formazione (gratuita) non è ritenuta valida e sufficiente per entrare nel NTN eppure il corso era organizzato da loro, con docenti interni alla loro Organizzazione,(gli stessi di oggi)
La ragione di quanto sopra è da ricercarsi nel cambio di rotta che a cavallo del 2012/2014 la Protezione Civile compie circa le politiche di coinvolgimento dei “tecnici” nella gestione delle emergenze. Infatti con il DPCM del 2014 la Protezione Civile, avoca a sé la titolarità unica per la formazione di professionisti (tecnici) per le attività di rilevamento del danno. Tale formazione però di fatto diventa “obbligata” (non già obbligatoria) e particolarmente onerosa.
Dunque la Protezione Civile in questo modo riconosce che esistono professionisti abilitati alla professione, ovvero possono tirar su case, palazzi, ponti, grandi opere e professionisti con una speciale competenza abilitati, che debbono avere l’esclusiva nella rilevazione del danno, perché formati nei corsi tenuti dalla Protezione Civile e muniti della ricevuta di pagamento del corso stesso.
È doveroso, a questo punto, evidenziare un distinguo sul concetto di lavoro e sul concetto di volontariato, poiché con la strada che si è intrapresa, si sta percorrendo a mio avviso un sentiero ricco di insidie per i liberi professionisti.
Dopo anni di lotte per la qualità delle prestazioni professionali e per la equa e doverosa remunerazione delle stesse, si assiste addirittura al tentativo di far passare il volontariato come un “di più”, un arricchimento professionale e curriculare.
Abbiamo assistito a più di un caso in cui la Pubblica Amministrazione è giunta a formulare proposte di affidamento incarichi a titolo gratuito, avverso i quali ci siamo mobilitati, li abbiamo segnalati all’ANAC e fortunatamente sono stati diffidati ed annullati, ma ora ci siamo di nuovo, con l’aggravante che addirittura per i dipendenti pubblici si riconosce in qualche modo la esperienza sul campo in tema di emergenza, ciò non accade per i liberi professionisti.
Insomma, i liberi professionisti, se volessero fare volontariato dovranno pagarsi il corso.
Il lavoro è un principio costituzionale, il volontariato è una decisione facoltativa DI PERSONE, che prestano il loro aiuto, in casi di emergenza.
IL PARADOSSO
Se il personale della Protezione Civile viene retribuito per tenere i corsi di formazione PROFESSIONALE , esiste una contraddizione di fondo in tutto ciò. Se si formano ESPERTI, non volontari e gli si riconosce pertanto una funzione tecnica riservata, come gli si può chiedere poi di operare in maniera gratuita? E se nell’esercizio del proprio volontariato, il tecnico sbagliasse, con conseguenze nel rilevamento del danno, ne risponderebbe come volontario o come tecnico?
I tecnici, nell’esercizio della loro professione, hanno l’obbligo di rispondere della qualità del proprio operato, deontologicamente ed eticamente , oltre che alle norme civili e penali quindi tale operato si configura come lavoro.
Ora, con la nuova circolare, che peraltro non si comprende come possa modificare il DPCM, si effettua un grave discrimine tra professionisti dipendenti e professionisti autonomi, significando che i dipendenti hanno un quid in più e non si comprende , quale sia la motivazione, visto che si richiede una partecipazione certificata a campagne di rilievo agibilità , cosa che appartiene inequivocabilmente al mondo tutto dei liberi professionisti. Infine il tema paradossale di tutta la vicenda: ma si deve pagare per lavorare gratuitamente o si deve lavorare ed assumersi un ruolo ed una responsabilità con il dovuto riconoscimento del ruolo professionale e della qualità e responsabilità del lavoro svolto?
A cura di Arch. Natalia Guidi
Presidente Inarsind Latina