N° 30215 - 19/06/2016 8:24 - Stampa - -
DISCUSSIONE DELLA SETTIMANA
Nuovo Codice Appalti, dall’Anac una bussola per il periodo transitorio
di Paola Mammarella Vail alla fonte
Le risposte dell’Autorità anticorruzione su procedure, requisiti delle imprese e delle Stazioni Appaltanti a cavallo tra vecchie e nuove norme
Finanza di progetto e lavori pubblici
L’Anac ha spiegato che i progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati al 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Nuovo Codice (D.lgs. 50/2016), devono essere sottoposte ad una valutazione di fattibilità economica e finanziaria.
La mancata approvazione della valutazione di fattibilità determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l’integrazione del progetto a base di gara, lo studio di impatto ambientale e la localizzazione urbanistica.
Se i progetti preliminari hanno ottenuto l’approvazione dell’Amministrazione entro il 19 aprile 2016, continueranno ad applicarsi le vecchie regole.
Le proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o lavori di pubblica utilità per cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, non sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dovranno essere nuovamente presentate.
Per le procedure per cui è stato individuato il promotore, ma non è ancora stata bandita la gara, si userà il nuovo Codice.
Appalti centralizzati
L’Anac ha ribadito che, in base all’articolo 37 de Codice Appalti i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40mila euro e di lavori di importo inferiore a 150mila euro. Possono inoltre effettuare ordini avvalendosi degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
Per gli importi superiori, la Stazione Appaltante deve essere dotata della qualificazione prevista dall’articolo 38. Il sistema sarà definito con un decreto ad hoc, quindi nel frattempo saranno considerate idonee le Amministrazioni iscritte all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).Quelle non iscritte all’AUSA devono rivolgersi a una centrale di committenza o aggregarsi ad una Stazione appaltante iscritta.
Se non si rispettano queste condizioni il CIG non verrà rilasciato.
Partecipazione dei consorzi alle gare
Fino all’approvazione dei decreti sulla qualificazione delle imprese, i consorzi continueranno a seguire le vecchie regole. Ciò significa che si qualificherà sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Per i lavori si sommeranno i requisiti delle singole imprese. Per la qualificazione per prestazioni diprogettazione e costruzione sarà sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate.
Documentazione e rinnovi contrattuali
I certificati relativi all’esecuzione di lavori affidati con procedure di scelta del contraente devono essere rilasciati dai soggetti competenti con le modalità telematiche predisposte dall’Autorità utilizzando l’allegato B disponibile sul sito dell’Autorità alla sezione «servizi», sottosezione «certificati di esecuzione lavori».
Se sono richieste informazioni che non è possibile inserire nei modelli messi a disposizione dall’Autorità, l’inserimento dovrà tenere conto delle tabelle di equiparazione contenute nel Comunicato del Presidente dell’11 maggio 2016.
Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali non rilevanti e limitate nel tempo, continua ad applicarsi il vecchio Codice Appalti.
Procedura negoziata
Alle procedure negoziate indette secondo il vecchio Codice e andate deserte continua ad applicarsi la vecchia normativa purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata.
Il vecchio Codice si applica anche nel caso in cui la nuova disciplina sia entrata in vigore dopo la pubblicazione degli avvisi esplorativi. La procedura, specifica l’Anac, deve essere avviata entro un tempo congruo.
Analogamente, le vecchie norme valgono anche se le procedure negoziate o gli affidamenti diretti sono effettuate in attuazione di accordi quadro e convenzioni adottate prima del nuovo Codice.