Un aiuto alle imprese e ai liberi professionisti che acquistano beni strumentali nuovi. Con la circolare 23/E del 26 maggio 2016 l’agenzia delle Entrate ha fornito tutte le indicazioni per ottenere il cosiddetto “super ammortamento”, l’agevolazione introdotta dalla legge di Stabilità 2016 che prevede un incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali acquistati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 e che comporta quindi un più alto “sconto” fiscale. Il maggior costo, che viene riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere infatti portato a deduzione del reddito attraverso le quote di ammortamento o i canoni di locazione finanziaria indicati in dichiarazione.
I beni «super ammortizzabili»
Rientrano nell’agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali nuovi che siano strumentali all’attività d’impresa o professionale. La circolare delle Entrate illustra le modalità di calcolo del maggior ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia. La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore: sia i mezzi esclusivamente strumentali o adibiti a uso pubblico, sia quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, sia, infine, quelli utilizzati per scopi diversi (con deducibilità limitata e limite massimo alla rilevanza del costo di acquisizione)
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Chi può accedere al beneficio
Possono usufruire del super ammortamento tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, e i lavoratori autonomi che svolgono arti o professioni anche in forma associata. Agevolazione aperta anche ai contribuenti minimi e a coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti e gli enti non commerciali per quanto riguarda l’attività commerciale eventualmente esercitata.
Chi non può accedere al beneficio
Non possono godere dell’agevolazione, invece, le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni usufruendo del regime forfetario, visto che nel loro caso il reddito è calcolato applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi e non come differenza tra componenti positivi e negativi. Allo stesso modo, sono escluse le imprese marittime che calcolano il reddito con il regime della “tonnage tax”.
La tempistica
Per determinare l’incentivo introdotto dai commi 91 e seguenti della legge 208/2015 occorre prestare attenzione alla data in cui l’investimento si considera effettuato, ricordando che il costo viene maggiorato del 40% solo se fiscalmente sostenuto tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016. Se si tratta di acquisti (cioè di ordinari contratti di compravendita di beni mobili, posto che gli immobili sono esclusi dal maxi ammortamento), rileva il momento in cui il fornitore consegna o avvia la spedizione del bene; questa data risulterà di solito dai Ddt o comunque dai documenti emessi ai fini del trasporto del bene. Se la data in cui si verifica il trasferimento della proprietà è successiva rispetto a quella di consegna o spedizione, si prenderà invece in considerazione la data di passaggio della proprietà. Per eventuali prestazioni connesse con l’investimento (trasporto, montaggio, installazione, eccetera), che non siano già comprese nel costo del bene, va presa in esame la data di ultimazione (circolare 44/E/2009 riferita all’agevolazione Tremonti ter).
L’entrata in funzione del bene
Il diritto all’incentivo non è condizionato all’entrata in funzione del bene strumentale nel periodo agevolato. Poiché però il bonus è costituito dalla maggiorazione degli ammortamenti, per usufruirne effettivamente è necessario che il bene agevolato sia anche entrato in funzione entro la fine dell’esercizio. Ad esempio: un bene strumentale acquistato a dicembre 2015, ma entrato in funzione nel successivo mese di gennaio 2016, consentirà la deduzione maggiorata solo dal 2016 (Unico 2017). Altrettanto un investimento realizzato entro il 31 dicembre 2016, con entrata in funzione nel 2017, sarà comunque incentivato (costo sostenuto entro la data limite), ma la deduzione partirà solo dal modello Unico 2018.
L’esclusione dall’Irap
La maggiorazione del costo del 40% ai fini di ammortamenti e canoni per i beni acquisti nel periodo agevolato non ha alcun effetto ai fini Irap, anche per i soggetti che calcolano questo tributo applicando ai componenti positivi e negativi le regole di determinazione proprie dell’imposta personale sul reddito. È questa la risposta che l’agenzia delle Entrate ha fornito durante Telefisco 2016, prendendo probabilmente atto che la relazione tecnica alla legge di Stabilità non ha previsto alcun effetto, ai fini di questa imposta, per il bilancio erariale.
La vendita del bene agevolato
Quali effetti può avere la cessione del bene agevolato prima del termine del processo di ammortamento? Poiché la legge di Stabilità 2016 precisa che la maggiorazione del costo di acquisizione del bene ha effetto «con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria», ne consegue che al momento della cessione l’impresa (o il lavoratore autonomo) calcola le plus/minusvalenze sulla base del solo ammortamento effettuato in contabilità, senza che abbia alcun rilievo il «maxi ammortamento» dedotto in dichiarazione. Questo significa due cose: da un lato, non viene meno il beneficio già fruito, e quindi non occorre restituire i maggiori ammortamenti anche nell’ipotesi in cui il bene sia ceduto prima del termine del piano di ammortamento; dall’altro lato, non viene corretta (almeno per questo motivo) la plus/minusvalenza contabile, evitando, così, il venir meno dell’agevolazione già fruita. Pertanto, la cessione del bene (o la sua eliminazione dal processo produttivo) prima del termine dell’ammortamento non determina alcuna variazione da operare nel modello Unico