N° 10952 - 06/07/2006 19:11 - Stampa - -
50) EDILBANK INFORMA
UMBRIA – IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2006 IL CAPO V DEL TU PER L´EDILIZIA CHE RIGUARDA LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Il 1° luglio scorso è entrato in vigore il Capo V del Testo unico dele disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con DPR n. 380/01, che reca nella seconda parte il Capo V – Norme per la sicurezza degli impianti (articoli da 107 a 121).
Le modifiche ed integrazioni apportate alla legge n. 46/90, in particolare dagli articoli 107 e 108, riguardano, tra l´altro, alcuni aspetti dell´attuale sistema di qualificazione disciplinato dal DPR n. 34/2000, vale a dire la qualificazione nelle categorie impiantistiche, individuate dall´Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in alcune categorie di opere generali (OG: 9, 10, 11) e in alcune categorie di opere specialistiche (OS: 3, 4, 5, 9, 14, 16, 17, 19, 22, 27, 28, 30).
Articolo 107 – Ambito di applicazione
Il comma 1 estende l´ambito di applicazione della della legge n. 46/90 a tutti glie difici e non solo a quelli ad uso civile.
Articolo 108 – Soggetti abilitati
I commi 1 e 2 confermano le precedenti disposizioni dell´articolo 2 della legge n. 46/90:
l´esercizio dell´attività delle imprese abiltate è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all´articolo 109 del DPR n. 380/01 da parte dell´imprenditore, il quale, ove ne sia sprovvisto, prepone all´esercizio di tale attività un responsabile tecnico che abbia i prescritti requisiti.
‘…sono, in ogni caso, abilitate le imprese in possesso dell´attestazione (SOA) …’
Articolo 109 – Requisiti tecnico-professionali
A decorrere dal 1° luglio 2006 sarà attivato, ai sensi dell´articolo 109, comma 2, del Testo Unico anche l´Albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali, necessari per l´esercizio delle attività di istallazione, di trasformazione e di manutenzione degli impianti, istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Scad 01/01/2007