Categoria: edilbank

lug 18 2015

Società di ingegneria fuori dal settore privato: cosi vanno le cose, così devono andare

Il tema è quello dei lavori privati per le Società di Ingegneria. Il ring è quello dei professionisti tecnici. La questione è l’articolo 31 del DDL Concorrenza, la cui bozza stabilisce la possibilità per le società di ingegneria di operare con la committenza privata. Lo scontro è senza fine.
La Rete delle Professioni Tecniche si è scagliata contro la misura contenuta nella bozza del disegno di legge sulla Concorrenza che stabilisce la possibilità per le società di ingegneria di operare con la committenza privata. Il coordinatore della Rete (e presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri) Armando Zambrano, ha infatti preso posizione contro la misura e contro l’OICE (l’Organizzazione delle società di ingegneria).
“L’articolo 31, non sollecitato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, mira a superare – spiega Zambrano – la sentenza del TAR Torino del 17 dicembre 2013 , che ha ribadito quello che tutti sanno: le società di ingegneria non possono operare nel settore privato”.
Tutto ha inizio dall’audizione alla Camera dei Deputati, in occasione della quale OICE ha esposto il proprio punto di vista in merito all’art. 31 del ddl sulla concorrenza, che secondo l’OICSE chiarisce gli effetti del riconoscimento giuridico delle società di ingegneria, superando la sentenza del TAR Torino, la quale inibiva loro la possibilità di operare nel settore privato.
“L’articolo 31 – ha detto Zambrano – si configura come un vero e proprio intervento ad personam, anzi ad societatem, che mira a risolvere per via legislativa una questione che riguarda interessi di ben individuabili realtà societarie. Se l’art. 31 venisse approvato ad essere colpite sarebbero in primo luogo proprio le migliaia di società di ingegneria che fino ad oggi, correttamente, seguendo il dettato normativo, si sono astenute dall’operare nel settore privato. L’azione dell’OICE va, in primo luogo, proprio contro quelle società di ingegneria che in questi anni hanno agito correttamente. D’altronde l’OICE rappresenta il mondo delle società di ingegneria solo in maniera residuale. I suoi associati rappresentano a stento poco più del 5% delle società di ingegneria operanti in Italia”.
Il Consiglio Nazionale degli Architetti si è schierato. Per il CNAPPC il problema non è la forma societaria ma la necessità di operare in base a regole comuni valide per tutti.
Le parole degli Architetti: “Gli ingegneri non hanno alcun codice etico mentre gli architetti italiani e le società tra professionisti operano nel rispetto del codice deontologico approvato dal Ministero della Giustizia: se, per esempio, evadono il fisco vengono, giustamente, radiati dall’Albo; rispettano le molte regole della Riforma delle professioni e delle Direttive comunitarie. Tutto ciò non è previsto, invece, per le società di ingegneria”.
Alla fine (per ora) la commissione Giustizia della Camera ha bocciato l’articolo 31. Il CNAPPC ha apprezzato e conclude: “Ci auguriamo ora che quello che è stato fatto uscire dalla porta non rientri dalla finestra e che anche l’Aula confermi quanto definito in sede di commissione”. Vai alla fonte

lug 17 2015

Società di ingegneria e professionisti, botta e risposta sulle competenze

L’oggetto del contendere, lo ricordiamo, è l’articolo 31 del disegno di legge sulla concorrenza, che ammette esplicitamente nel mercato della progettazione per i committenti privati anche le società di ingegneria di capitali o cooperative.

Nei giorni scorsi la Commissione Giustizia della Camera ha chiesto la soppressione dell’articolo 31. Una posizione che ha suscitato reazioni diverse tra gli addetti ai lavori. Continua

lug 11 2015

Terni, Camera di Commercio: ”Attenzione a bollettini-truffa”

Attenzione a bollettini truffa in cui si richiede il pagamento dell’iscrizione al registro imprese della Camera di commercio: in realtà una proposta commerciale inviata da una fantomatica società di Sassari. A mettere in guardia i propri iscritti è l’ente camerale di Terni, dopo la segnalazione del titolare di una pizzeria di Guardea. Continua

lug 11 2015

Vacanze in Umbria: un viaggio nella storia e nella spiritualità italiana.

Incastonata nel centro dell’Italia, l’Umbria è la meta ideale per trascorrere vacanze rilassanti, nella quiete dei suoi paesaggi collinari che sembrano incantati, senza trascurare cultura e arte.

La regione è costantemente frequentata anche da un attento turismo religioso, che vi trova alcuni tra i luoghi più importanti per la fede cristiana ad Assisi, Gubbio, Cascia, Norcia. Ogni città o piccolo borgo racchiude e preserva una storia millenaria, rintracciabile nei siti architettonici e storici sparsi per la regione.

Una buona tradizione gastronomica completa un’offerta che rende l’Umbria imprescindibile meta da visitare.

Da non dimenticare gli annuali appuntamenti con il Festival Umbria Jazz e l’Eurochocolate a Perugia.

Itinerari artistici in Umbria, dove il tempo sembra essersi fermato

L’Umbria è piena di piccoli paradisi artistici. Cominciando dal capoluogo di regione, Perugia, che vanta una storia lunga: archi e mura cittadine risalgono al periodo etrusco, la Cattedrale è un misto di stile rinascimentale e gotico, la Chiesa di Sant’Angelo si erge su quello che era un tempio romano. In piazza San Francesco, nei pressi dell’etrusca porta Trasimena, si trova la chiesa di San Francesco al Prato, la cui architettura ricorda quella di Santa Chiara ad Assisi.

Proprio qui, in messo alle ondulate colline dell’Umbria, è possibile visitare la grandiosa basilica di San Francesco (1230), che conserva 28 affreschi di Giotto sulla vita del Santo. Assisi è inoltre piena di edifici, chiese e monumenti di epoca romanica e barocca.

Di particolare interesse è ancora il monastero di Eremo delle Carceri a quattro chilometri dalla cittadina. Tra i luoghi di interesse, Gubbio, la cui storia risale a prima dell’Impero Romano. Da visitare il Palazzo dei Consoli del Trecento, nel quale è ospitata la più imponente raccolta di manufatti di epoca romana della regione. Troviamo ancora Spoleto, antichissima, che vanta l’anfiteatro romano del I secolo, l’acquedotto del Ponte delle Torri risalente al Tredicesimo secolo, il Duomo del Dodicesimo secolo e la fortezza della Rocca Albornonziana del Quattordicesimo secolo. Tra le altre località storiche, Citta di CastelloOrvietoCittà della Pieve.

Eremi e monasteri, per un turismo religioso in Umbria

Umbria regione mistica. Costantemente frequentata dal turismo religioso, la regione racchiude al suo interno enormi tesori. A partire dalla preziosissima Basilica di San Francesco ad Assisi (Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco).

Si passa poi ai monasteri dedicati a San Benedetto da Norcia e a quelli di San Pietro e Santa Maria di Valdiponte presso Perugia, Sassovivo presso Foligno, San Salvatore di Monte Corona e l’Abbazia di Petroia nei pressi di Città di Castello o ilmonastero di San Benedetto sul monte Subasio, vicino ad Assisi.

A questi si aggiungono il Monastero e la Basilica di Santa Rita a Cascia, meta costante di pellegrinaggi, la Basilica dedicata aSan Valentino a Terni, San Rinaldo a Nocera Umbra, San Feliciano di Foligno, Sant’Ubaldo a Gubbio. Tra i santuari mariani ricordiamo Santa Maria della Stella nei pressi di Spoleto (XIX secolo), Santa Maria delle Grazie a Città di Castello (XV secolo) e quello in onore della Madonna di Fatima a Città della Pieve (XX).

La regione è inoltre gremita di antichi eremi francescani o di altri ordini religiosi: ad Assisi il più noto, l’Eremo delle Carceri, nell’orvietano l’Eremo S. Illuminata, e ancora l’Eremo Santa Maria Giacobbe e l’Eremo di Monte Corona.

Tradizione gastronomia in Umbria, semplicità e natura

Protagonista della tavola umbra: il tartufo nelle sue diverse varianti (tra cui molto noto quello nero di Norcia).

Da degustare anche i formaggi, di fossa, stagionati, alle erbe, al tartufo, da accompagnare con i diversi tipi di pane, nociato, caciato, di Terni, di Strettura.

Primi tipici sono gli strangozzi al tartufo nero oppure gli umbricelli in salsa di Trasimeno, mentre tra i secondi il friccò, a base di pollo. I vini liquorosi e passiti abbondano, dal Vino Santo al Sagrantino di Montefalco, dal Greghetto di Assisi alla Vernaccia.

LA FONTE http://www.agendaonline.it/vacanze-in-umbria-un-viaggio-nella-storia-e-nella-spiritualita-italiana/

giu 28 2015

X Ceci

http://www.entietribunali.kataweb.it/asta-vendita-immobiliare/regione-abruzzo/tipologia_immobile-abitazione-di-tipo-civile

giu 20 2015

La sicurezza in ambienti confinati, tra rischi e responsabilita’

Rivolgendoci ai responsabili della sicurezza in ambito civile industriale, quali sono i rischi rilevanti e gli accorgimenti per chi opera all’interno di ambienti confinati?

In Italia non possediamo una normativa che definisca chiaramente gli ambienti confinanti, le modalità per riconoscerli, i precetti per operare, l’indicazione delle figure di riferimento e il livello di formazione o esperienza. Il D.P.R. n. 177/2011, provvedimento di tipo tecnico-amministrativo, fissa alcuni requisiti prestazionali per i lavoratori all’interno di ambienti confinati ma è provvisorio e destinato a scomparire in vista di un futuro decreto. Risulta quindi necessario consultare la normativa internazionale, che fornisce prima di tutto una definizione asettica di ambienti confinati: sono spazi non concepiti per un’occupazione continuativa da parte dei lavoratori e presentano dimensioni tali per cui almeno un lavoratore vi possa accedere con tutto il corpo per qualsivoglia motivo (pulizia, riparazione, manutenzione, modifiche). Continua

giu 19 2015

Ristrutturazione alberghi, in Gazzetta le regole applicative per il credito d’imposta

Definiti gli interventi ammissibili al credito d’imposta del 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

ulla Gazzetta Ufficiale n.138 del 17 giugno 2015 è stato pubblicato il decreto del Mibact del 7 maggio 2015, recante “Disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere”.

Il provvedimento consta di otto articoli, oltre all’allegato:

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Definizioni e tipologie di soggetti e interventi ammissibili al credito d’imposta

Art. 3 Agevolazione concedibile

Art. 4 Spese eleggibili al credito d’imposta

Art. 5 Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d’imposta

Art. 6 Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto

Art. 7 Cause di revoca del credito d’imposta

Art. 8 Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito

CREDITO D’IMPOSTA DEL 30% PER LE SPESE SOSTENUTE DAL 1° GENNAIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2016. Continua

giu 16 2015

Contabilizzazione del calore: pubblicata la revisione della norma UNI 10200

La commissione tecnica CTI – Comitato termotecnico Italiano – dell’UNI ha pubblicato la norma UNI 10200:2015 in relazione ai criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria; la norma ritira e sostituisce la UNI 10200:2013.

La norma stabilisce i principi per l’equa ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria in edifici di tipo condominiale provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione dell’energia termica. Continua

giu 09 2015

Ospedali: reti idriche antincendio, chiarimenti VVF su naspi e idranti

Con Nota Protocollo n. 5916 del 19-05-2015 si chiarisce sul D.M. 20/12/2012, p.to 4.1 dove si fissano i nuovi criteri di progettazione per le reti in coerenza con la norma UNI 10779

La norma riguarda le reti idriche antincendio per strutture sanitarie.

La Direzione centrale per la Prevenzione Incendi del Dipartimento VV.F. con Nota Protocollo n. 5916 del 19-05-2015 (in allegato) chiarisce sulle reti idriche antincendio, con riferimento al D.M. 20/12/2012, al p.to 4.1 dove si fissano i nuovi criteri di progettazione per le reti in coerenza con la norma UNI 10779, fornendo, in tabella 1, i parametri di progettazione sostitutivi delle corrispondenti prescrizioni tecniche previste dalle diverse regole tecniche di prevenzione incendi. Continua

mag 29 2015

Ansia da CFP? La formazione continua per gli Ingegneri e il punto di vista dei presidenti

La formazione professionale continua per gli ingegneri (e non solo) è un tema sempre al centro del dibattito. Nello specifico caso degli ingegneri essa è disciplinata dal regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale realizzato dal CNI e pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del15 luglio 2013.

A misurare la formazione continua è stata adottata come unità di misura il CFP, acronimo che indica i Crediti Formativi Professionali. Per esercitare la professione, l’ingegnere iscritto all’albo deve essere in possesso di almeno 30 CFP.

Agli iscritti all’albo, alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo, sono stati accreditati 60 CFP. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al di sotto di 30 CFP, l’iscritto non potrà esercitare attività professionale, pena sanzioni disciplinari.  (vai alla fonte)

Delineato così a grandi linee la cornice, vediamo cosa ne pensano alcuni presidenti degli Ordini territoriali degli Ingegneri e lo stesso CNI.

Per Carla Cappiello, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, la formazione professionale continua “è uno strumento preziosissimo per tutti gli ingegneri, perché consente di aprire la mente e di avere nuovi spunti, ma non deve ridursi a una partecipazione giustificata solo dall’ottenimento dei CFP: agire in tal modo significa perdere delle opportunità e sprecare del tempo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda è anche Elio Masciovecchio, numero uno dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia de L’Aquila, secondo cui “Occorre cambiare l’atteggiamento dell’ingegnere medio che soffre di ansia da CFP”.

Per Masciovecchio, il rischio (e l’errore) più grande che gli ingegneri possono fare è quello di essere presi dalla frenesia di “ottenere il prima possibile il numero di crediti richiesti, senza attendere offerte formative specifiche per le peculiari esigenze”.

Ma indipendentemente da qualsiasi considerazione la formazione continua è un dovere di legge e pertanto una realtà.

“Gli ingegneri, ragione Cappiello, al di là dell’obbligatorietà normativa, devono sempre rinnovare le proprie conoscenze. Chi ha numerosi anni di esperienza professionale in settori tradizionali, come l’edile, ha bisogno di aggiornarsi sulle nuove branche in espansione, quali quelle digitali o dell’energie rinnovabili. Così chi è un neo laureato o con pochi anni di attività ha necessità di approfondire meglio alcune tematiche, non spesso trattate dal corso di studi, ma utili da punto di vista pratico”.

Il sentiero intrapreso dal CNI ce lo dice direttamente Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli Ingegneri che rivendica la decisione, a differenza di altre categorie professionali, “di vincolare la concessione dell’autorizzazione alla verifica del possesso di specifici requisiti del soggetto interessato e non delle singole attività formative”.

Il regolamento degli Ingegneri, spiega Zambrano, consente agli iscritti di ottenere il riconoscimento di 15 crediti formativi l’anno, per le attività di aggiornamento connesse alla propria attività professionale.

Sul lato dei costi per seguire la formazione, il numero uno del CNI elenca le azioni degli ordini che “hanno svolto, dal 1° febbraio al 10 settembre 2014, 1.774 eventi formativi, di cui oltre la metà (51%) a carattere gratuito, il 12% con un contributo richiesto inferiore a 30 euro, il 13% con un contributo compreso tra 30 e 80 euro e solo il 24% con un contributo superiore a 80 euro”.

mag 27 2015

Lavoro, tutti i concorsi negli enti pubblici

La Provincia di Perugia ha diffuso le occasioni di lavoro della settimana negli enti pubblici. Ecco l’elenco dei concorsi

In Umbria; Azienda sanitaria locale Umbria 1 Avviso pubblico per la formulazione dell’elenco dei difensori dei dipendenti dell’Azienda unità sanitaria locale Umbria 1 (30/5); Azienda sanitaria locale Umbria 1 Avviso pubblico per la formulazione dell’elenco dei difensori dei dipendenti dell’Azienda unità sanitaria locale Umbria 1 (30/5);… Continua

mag 21 2015

Formazione professionale: gli ordini non possono restringere la concorrenza. Corte di Giustizia UE, sez. II, sentenza 28/02/2013 n° C-1/12 Di Antonino Ciavola

 La sentenza 28 febbraio 2013 della Corte di Giustizia dell’Unione europea, II sezione, nella causa C-1/12, ci offre lo spunto per chiarire un dubbio al quale, in dottrina, sono spesso date risposte generiche che hanno coinvolto anche il legislatore nella confusione generale.

Mi riferisco alla assimilazione tra professionisti e imprese, alla luce del diritto comunitario; quella stessa (erronea) assimilazione che ha condotto all’abrogazione delle tariffe.

Partiamo dalla narrativa della sentenza in commento, riferita all’Ordine degli esperti contabili (in prosieguo e nella sentenza con acronimo: OTOC), che secondo l’allegato I del decreto legge del Portogallo 26 ottobre 2009, n. 310 è una persona giuridica di diritto pubblico di natura associativa, che ha il compito di rappresentare, attraverso la loro iscrizione obbligatoria, gli interessi professionali degli esperti contabili nonché di esercitare un controllo su tutti gli aspetti collegati con l’esercizio delle loro funzioni.

La norma prosegue indicando i compiti e in particolare, per quanto qui rileva, elenca:

difendere la dignità e il prestigio della professione, vegliare sul rispetto dei principi etici e deontologici nonché difendere gli interessi diretti e le prerogative dei suoi membri;

promuovere e contribuire al perfezionamento e alla formazione professionale dei suoi membri, in particolare organizzando attività e programmi di formazione professionale, corsi e conferenze;

esercitare il potere disciplinare sugli esperti contabili;

stabilire principi e norme di etica e deontologia professionale.

Dalla definizione e dai compiti indicati è chiaro che si tratta di un Ordine professionale esattamente assimilabile a quelli italiani che sono governati da norme analoghe.

L’OTOC gestiva il sistema portoghese dei crediti formativi (analogo al nostro) in assoluta autonomia e con una sorta di monopolio. Infatti (fino alla sentenza qui commentata) poteva organizzare i corsi, anche a pagamento, e aveva il compito di autorizzare corsi gestiti da altri.

Ciò però aveva una limitazione: la parte istituzionale, 12 crediti, doveva essere erogata esclusivamente dall’Ordine.

Per essere autorizzati dall’OTOC a impartire corsi con crediti formativi relativi alla porzione residua (professionale), gli organismi di formazione devono (dovevano) avere determinati (dallo stesso OTOC) requisiti, iscriversi a un elenco di formatori professionali dietro versamento di una tassa pari a Euro 200 e infine farsi accreditare i singoli corsi previo pagamento di un’altra tassa di Euro 100 (per ciascuno). Tasse a favore dello stesso OTOC.

Nel giudizio che è scaturito dalla protesta degli altri formatori è stata sollevata una questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dell’Unione:

Se un organismo come l’OTOC debba essere considerato, nel suo insieme, un’associazione di imprese agli effetti dell’applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza (mercato della formazione).

La sentenza in argomento afferma che Secondo una costante giurisprudenza, nel contesto del diritto della concorrenza la nozione di impresa comprende qualsiasi ente che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle modalità del suo finanziamento (v., in particolare, sentenza Wouters e a., cit., punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

Quindi, alla domanda se un ordine professionale quale l’OTOC debba essere considerato un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, allorché adotta un regolamento come il regolamento controverso ovvero, al contrario, debba essere considerato un’autorità pubblica risponde che è un’associazione di imprese, perché può incidere (e incide eccome, come abbiamo visto dalle cifre e condizioni sopra riportate)non soltanto nel mercato in cui i membri di un ordine professionale esercitano la loro attività, ma anche in un altro mercato nel quale lo stesso ordine professionale esercita attività economica.

In coerenza, conclude che un regolamento che pone in essere un sistema di formazione obbligatoria degli esperti contabili al fine di garantire la qualità dei servizi offerti da questi ultimi, come il regolamento controverso, adottato da un ordine professionale quale l’OTOC, configura una restrizione della concorrenza vietata dall’articolo 101 TFUE quando elimina la concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilevante, a vantaggio di tale ordine … e inoltre impone, per l’altra parte di detto mercato, condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti di detto ordine professionale.

Tutto ciò configura una restrizione della concorrenza vietata dall’articolo 101 TFUE.

La giusta considerazione sulla natura degli Ordini

Così ricostruita la vicenda, si conferma quanto già affermato a proposito della vecchia versione (art. 81, ex art. 85) del trattato sulla comunità europea: “sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che… abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza…”.

In questo senso, e solo in questo senso, l’avvocato può essere visto come un’impresa e il Consiglio dell’Ordine locale, o quello nazionale (in Italia CNF) come un’associazione d’imprese; per tutti gli altri aspetti (ricognizione, creazione e custodia delle regole deontologiche, procedimenti disciplinari ecc.) gli Ordini sono autorità pubbliche delegate dallo Stato.

In sintesi, per dirla con Giuseppe Valenti e Roberto Zazza (studiosi del vecchio centro studi OUA) l’iscrizione a un ordine professionale è atto necessario per l’esercizio della professione medesima, mentre gli Ordini sono fondati sulla condivisione di una regola diversa e più stringente di quella dei profani, sancita da un giuramento la cui violazione lede l’onore collettivo (cioè la credibilità) della categoria.

L’intera categoria si fa garante verso società della lealtà, correttezza e competenza dei suoi membri: l’Ordine è quindi un corpo sociale intermedio, organizzato per tutelare attività di interesse pubblico e valenza costituzionale, e per questo è sottoposto alla vigilanza ministeriale.

Questo concetto della delega statale è ripreso dalla sentenza che commentiamo:quando uno Stato membro attribuisce poteri normativi a un’associazione professionale, definendo nel contempo i criteri di interesse generale e i principi essenziali ai quali la regolamentazione posta dall’ordine deve conformarsi nonché mantenendo il proprio potere di decisione in ultima istanza, le norme emanate dall’associazione professionale conservano un carattere pubblico e sfuggono alle norme del Trattato applicabili alle imprese (v., in tal senso, sentenza Wouters e a., cit., punto 68).

Ecco la ragione per cui la sentenza è da condividere, ma non lo sono le conseguenze ipotizzate da alcuni frettolosi commentatori: resta salda la giurisdizione disciplinare del CNF, delegata dallo Stato in ragione di interessi generali (l’autonomia dei professionisti rispetto alla magistratura), ma sottoposta al controllo di legittimità della Corte di Cassazione.

Come comportarsi per i crediti formativi? Il “modello Catania”

La sentenza in commento afferma che un sistema di concorrenza leale, come quella prevista dal Trattato, può essere garantito solo se le pari opportunità tra i diversi operatori economici sono assicurate (e tra i diversi operatori include l’Ordine, se organizza a pagamento).

Nel modello italiano il CNF, già diversi anni addietro, dettava le linee guida e suggeriva ai singoli Consigli l’organizzazione di corsi gratuiti o dietro corresponsione dei soli costi; ovviamente ciò non impedisce che privati possano organizzare corsi a pagamento, che l’Ordine autorizza secondo criteri scientifici predeterminati e senza pretendere il pagamento di alcuna tassa.

Ciò però comporta, soprattutto nei grandi Fori, l’insufficienza dell’offerta formativa e la conseguenza che gli iscritti sono costretti, per adempiere all’obbligo di aggiornamento, a seguire i corsi a pagamento.

Per ovviare all’inconveniente rispettando sia le indicazioni del CNF che le regole di libera concorrenza, l’Ordine di Catania ha realizzato un modello di successo.

Gli eventi formativi sono organizzati gratuitamente dallo stesso ordine, dalle sue promanazioni (es. la Scuola forense) e dalle associazioni forensi.

Queste ultime sono incentivate con contributi alle spese, secondo criteri predeterminati con apposito regolamento.

I contributi possono essere erogati anche ad associazioni non forensi, purché l’evento sia accreditato e non a pagamento.

Con tale modello le associazioni sono stimolate e organizzano eventi di eccellente qualità, con un’offerta formativa ampiamente sufficiente e totalmente gratuita.

I contributi coprono, in parte, le spese per manifesti, locazione di sale ecc., mentre le associazioni offrono la cultura dei propri iscritti e di eminenti giuristi, tutti ben disposti a partecipare senza alcuna indennità.

La Cultura trionfa, e la concorrenza non è frenata nè ostacolata.

(Altalex, 6 marzo 2013. Nota di Antonino Ciavola)

mag 16 2015

Competenze professionali e Cemento armato: i Geometri rispondono agli Ingegneri. A cura di Gianluca Oreto

Quello delle competenze e della sovrapposizione di molte categorie professionali con il conseguente inasprimento delle relazioni tra esse (soprattutto in un periodo dove il lavoro scarseggia) è un problema che certamente non potrà mai essere definitivamente risolto dalla giurisprudenza né tantomeno da circolari interpretative di Ordini e Consigli Nazionali. (Vai alla fonte)

Ciò nonostante, poche settimane fa il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato una circolare (n. 526 del 24 aprile 2015) in cui ha voluto ribadire alcuni concetti di una delle ultime sentenze del Consiglio di Stato in merito alle competenze professionali dei geometri e, in particolare, sulla possibilità di progettare costruzioni civili con impiego di cemento armato (leggi articolo).

Pronta è arrivata la risposta del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati con la Circolare n. 5126 del 7 maggio 2015 recante “Competenza dei Geometri – Eecisione Consiglio di Stato n. 883/2015, annullamento delibera Comune Torri del Benaco n. 96/2012″ con la quale, pur ammettendo di aver intrapreso un percorso di confronto con i Consigli Nazionali degli Architetti e degli Ingegneri centrato proprio sulla possibilità di appianare le loro divergenze sulle competenze professionali e su chi fa cosa, ha anche precisato di aver già intrapreso le opportune iniziative per contrastare la decisione dei giudici di Palazzo Spada.

Il Presidente dei Geometri Maurizio Savoncelli ha, innanzitutto, rimarcato come la sentenza di primo grado e quella di secondo abbiano avuto differenti e contrapposti indirizzi (leggi articolo).

Ma non solo, secondo il numero uno dei Geometri italiani, il Consiglio di Stato avrebbe da sempre avuto un orientamento interpretativo completamente restrittivo nei riguardi delle competenze professionali dei geometri, con addirittura l’effetto di far ritenere inutile la normativa stessa.

 

Entrando nel merito, Maurizio Savoncelli ha precisato che i giudici del Consiglio di Stato non hanno preso atto delle modifiche operata recentemente dal D.Lgs. n. 212/2010 che ha abrogato la riserva per le opere in cemento armato a favore di ingegneri e architetti (ex R.D. n. 2229/39). Mentre la stessa Cassazione ne ha tenuto conto in una delle ultime sentenze (Sez. II civ., n. 19989/2013).

Oltre a questo, la circolare dei Geometri ha sottolineato come la decisione del Consiglio di Stato riguarda l’attività amministrativa di un comune e, quindi, ha una portata essenzialmente locale. Proprio per questo sono stati invitati tutti i collegi dei geometri d’Italia a “non assegnare un valore assoluto alla sentenza, collegandovi effetti eccessivamente negativi, in considerazione del fatto che tale sentenza è una in un ambito, come detto, di pronunzie contrastanti”. Soprattutto perché tali pronunce negative sono conseguenza di liti giudiziarie, spesso intraprese per questioni di compenso professionale e del sopravvenuto disaccordo tra il professionista ed il cliente.

mag 09 2015

La Professione dell’Architetto al tempo della crisi: pubblicità ingannevole e deontologia violata? A cura di Gianluca Oreto

Devi ristrutturare casa ma i costi dell’architetto sono proibitivi o comunque il progetto da lui presentato non ti convince?Nessun problema, l’Italia è il Paese in cui le competenze professionali e i titoli di studio spesso non servono, è sufficiente avere un’idea di base e il gioco è fatto.

Dopo la pubblicità di una nota azienda italiana specializzata nella grande distribuzione di mobili e complementi d’arredo che tempo fa reclamizzava il regalo dell’architetto (leggi articolo) e quella ancor più degradante del Governo “E’ casa tua, decidi tu” (leggi articolo), ecco che dal web spunta un nuovo servizio messo a punto da una società con sede a Roma che, sfruttando il modello di business comunemente chiamato “Crowdsourcing” e una piattaforma internazionale online, si propone di cambiare il modo di concepire la progettazione architettonica. Vai alla fonte

Entrando nello specifico, la piattaforma dovrebbe rappresentare il punto di incontro tra clienti che vogliono ristrutturare e designer professionisti provenienti da ogni parte del mondo. Fin qui nulla di male, se non fosse che alcuni punti del servizio restano tutt’ora oscuri e le modalità di pubblicizzazione risultano essere altamente offensive nei confronti dell’intera categoria professionale degli architetti.

In riferimento ai punti oscuri, la piattaforma consente di registrarsi come “cliente” che desidera ristrutturare o come “designer” che può partecipare alle gare proponendo i propri progetti. Il primo dubbio è relativo alle competenze professionali del designer. In fase di registrazione, infatti, il designer può scegliere le seguenti categorie:

Interior Designer, se ti sei dedicato alla progettazione degli spazi interni;

Architetto, se sei laureato in Architettura e ti sei dedicato alla progettazione architettonica o al restauro;

Industrial Designer, se ti sei dedicato alla progettazione e allo sviluppo di oggetti di design e prototipi industriali;

Ingegnere, se sei laureato in Ingegneria specializzandoti nella realizzazione di progetti ed opere edili;

Urban Designer, figura non definita;

Studente, se stai ancora studiando;

Altro, se il tuo profilo non corrisponde ad uno dei precedenti.

Chi certifica le competenze dei designer e chi assicura il cliente di avere a che fare davvero con un architetto, con un ingegnere, piuttosto che con un improvvisato?

In riferimento alla pubblicità, il servizio viene proposto mettendo a confronto i metodi tradizionali e quelli innovativi della piattaforma nella seguente maniera:

- MANCANZA DI SCELTA, rivolgendosi ad un singolo architetto o ad uno studio offline normalmente non si ricevono più di uno o due progetti. Utilizzando la piattaforma in soli 7 giorni è possibile ricevere moltissimi progetti realizzati da architetti diversi.

- PUNTO DI VISTA LIMITATO, anche se si impegna a realizzare più proposte progettuali un architetto sarà in grado di analizzare la questione soltanto dal suo punto di vista. Gli architetti della piattaforma provengono da ogni parte del mondo e possono offrire prospettive ed idee diverse.

- COSTI MOLTO ELEVATI, affidandosi ad un architetto offline si sosterranno costi molto elevati, poiché spesso si paga in relazione alle ore di lavoro effettuate. Utilizzando la piattaforma è possibile spendere soltanto una piccola frazione di quello che si spende nel modo tradizionale.

 

 

 

Non penso sia necessario commentare puntualmente quanto sopra riportato, basterebbe solo ricordare a chi vuole ristrutturare che affidarsi ad un professionista costa parecchio ma non sanno quanto potrebbe costare di più affidandosi ad un improvvisato. Il Presidente del Comitato delle Professioni Tecniche, ing. Michele Privitera ricorda, però, l’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, relativo alla libera concorrenza e pubblicità informativa:

comma 1 – E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

comma 2 -La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

comma 3 – La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

Risulta abbastanza chiaro che la pubblicità in questione violerebbe sia il comma 1 che il 2. Peccato però che in questo caso non si comprende chi debba essere l’Ente preposto a sanzionare l’illecito disciplinare: l’Antitrust?gli ordini dei professionisti che si prestano al servizio?o chi?

 

Sull’argomento mi sono confrontato sui nostri canali Social (Facebook, Twitter, Google+), riporto si seguito il commento dell’ing. Max Lusetti.

 

“L’idea di fondo potrebbe essere anche stimolante e giusta ma perde di vista quello che è un contratto di lavoro equo e stimolante per le varie parti che lo sottoscrivono e che inevitabilmente andrà a non soddisfare sia l’una che l’altra parte.

Partiamo dal messaggio promozionale veicolato attraverso il cartoon.

L’ARCHITETTO rappresentato come un vecchio che produce un progetto che di sicuro non ti piace e costoso a prescindere è qualcosa di inqualificabile. Non è una pubblicità comparativa ma una pubblicità che denigra una intera professione paragonando poi il servizio offerto dal gestore del concorso come se non fosse fatto da altri professionisti, che alla fine potrebbero essere ascritti alla categoria generica e non esaustiva dell’architetto ( geometra, arredatore d’interni, ingegnere?). Quindi si dice che c’è un “ARCHITETTO” che si fa pagare e una professionalità anonima che non si fa pagare per darti delle idee. Che cosa è questo se non sfruttamento del lavoro e schiavitù e omissione di informazioni?

Il primo fa un progetto e si suppone che operi su rilievi controllati dallo stesso, verifiche catastali, verifiche strutturali, analisi dei requisiti urbanistici e del regolamento edilizio, il secondo si fida bonariamente delle informazioni che il cliente ritiene giusto dare ( salvo poi integrare le informazioni su richiesta) e già questo è uno stravolgere le fasi progettuali e non rendere chiaro al cliente che le due cose sono ben diverse.

Volendo adeguarsi al concetto fine a se stesso “dell’idea un tanto al chilo” proposta dal servizio alla massaia sprovveduta che cade nelle sue grinfie, bisognerebbe comunque mettere i puntini sulle I e chiarire al potenziale cliente alcuni dati fondamentali.

Ci sono progetti di arredamento e progetti di architettura che sono due cose diverse.

Dovrebbe essere chiarito che il tempo per creare un progetto non può essere regalato, se si vogliono avere 10 idee diverse da dieci fornitori di servizio diversi, deve essere almeno stanziato un rimborso spese per i “professionisti” che partecipano e un premio per chi eventualmente viene eletto come disegnino vincente. L’assenza di una soglia e di un rimborso spese per progetti di così piccola dimensione è assolutamente anticostituzionale oltre che eticamente inammissibile.

Deve essere altresì chiaro e scritto a lettere cubitali che nel momento che si dovesse passare al progetto esecutivo o per l’autorizzazione o comunicazione di inizio lavori a seconda delle entità di progetto, si dovrà comunque rifare tutto da capo e alcune idee potrebbero essere non attuabili perchè non sono state precedute da un rilievo sul posto da parte del professionista.

Quindi in linea di principio sarebbe anche possibile fare una gara seguendo quella che è la deontologia professionale ma appunto facendo un controllo sulle offerte proposte. L’assenza di tariffe minime e la libera concorrenza non sono equiparabili alla mancanza di regole deontologiche.

Sarebbe interesse della piattaforma ricalibrare I servizi offerti in modo attinente alla professionalità necessarie per fare i “disegnini” che spacciano per progetto e che comunque vanno pagati.

Sarebbe quindi utile confrontarsi con una associazione di professionisti per offrire veramente un servizio professionale e non un servizio mendace.

Lo sfruttare il sottoproletariato dei giovani designers non fa certo onore alla casalinga né alla piattaforma.

Dovrebbe sorgere il dubbio alla casalinga che forse dopo aver passato mesi a spaccarsi la testa su come organizzare il proprio appartamento e ha deciso che quello non è il suo lavoro che qualcuno che ti dia un idea perdendo tempo energie e soldi solo perché tu non eri capace di farlo forse andrebbe pagato?

L’architetto non ti ha soddisfatto in reale? Figurati un “non architetto” virtuale!

Ringrazio Max Lusetti e lascio a voi ogni commento.

mag 07 2015

CORSO FORMARE I FORMATORI IN AMBITO SICUREZZA – FOLIGNO

Dal 18 marzo scorso gli RSPP e i dipendenti che fanno formazione ai dipendenti aziendali (formazione alla prima assunzione, al cambiamento di mansione e annuale) DEVONO possedere specifici titoli di studio, capacità didattiche e competenze certificate.

Il corso consente di ottenere il requisito mancante per la capacità didattica in ognuna delle tre aree in cui i docenti devono dimostrare di avere i requisiti imposti dal legislatore. 

La frequenza al corso è fortemente consigliata ai docenti delle attività formative obbligatorie, ma anche ai docenti di scuole statali o private, perché si prenderanno in esame i moderni concetti di comunicazione efficace, didattica e supporti tecnici alla didattica, e ogni altra azione finalizzata a professionalizzare il docente come un moderno ed efficace ‘erogatore’ di nozioni a terzi.

 

La nuova edizione del corso è prevista dal 27 maggio 2015 presso la nostra sede di Foligno (Piazza XX Settembre 19). Di seguito il link alla scheda analitica del corso Formare i formatori per la Sicurezza per avere tutti i dettagli: http://corsi.edilbank.com/?corso=corso&id_corso=132&id_menu=scheda_corso

 Crediti formativi professionali: il Centro Studi Edili è Provider accreditato al CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri). Sono stati richiesti i CFP per il corso”Formare i Formatori”. Sono stati richiesti i CFP anche all’Ordine degli Agronomi.

 Le adesioni si chiudono il 16/05/2015.

Link per visionare il nostro video realizzato durante l’ultima edizione del corso: https://www.youtube.com/watch?v=vp0iGqB20JM

 

WordPress Themes