Categoria: edilbank

feb 02 2016

da Ingegneri.info

Riforma appalti diventa legge, l’Oice: “Finalmente il progettista torna centrale”

La soddisfazione dell’associazione delle società di ingegneria per l’approvazione definitiva, in Senato, del testo che va a riformare il sistema degli appalti

 

Per l’associazione delle società di ingegneria, aderente a Confindustria, il ddl ha migliorato e rafforzato il ruolo del progetto e del progettista attraverso una serie di decisioni sulle quali l’Oice insiste da molto tempo: l’eliminazione dell’incentivo del due per cento per i progettisti interni alla P.A., la limitazione dell’appalto integrato, il divieto di affidamento degli incarichi al prezzo più basso, la limitazione delle varianti e il rilancio della funzione di verifica dei progetti.

“Avevamo da subito affermato che l’occasione del recepimento delle direttive europee e della riforma del codice appalti andava colta per dare un colpo deciso alla corruzione attraverso una maggiore trasparenza delle procedure e un rafforzamento dei poteri dell’Anac e tutto questo lo ritroviamo ben calibrato nei settanta criteri direttivi della legge delega”, spiega Lotti. “In particolare, il ruolo centrale affidato all’Autorità nazionale anticorruzione, che terrà l’albo dei commissari di gara e giocherà un ruolo decisivo sia per la messa a punto di bandi e contratti-tipo, sia per la vigilanza sulla esecuzione dei contratti, rappresenta una garanzia per tutti gli operatori del settore in termini di trasparenza e lotta alla corruzione”.

Il varo della riforma è però soltanto il primo passo di un iter lungo e complesso: “Oggi – conclude il Presidente Lotti – dobbiamo ringraziare Governo e Parlamento per l’importante lavoro fatto, al quale noi come tutte le altre componenti del settore abbiamo dato un contributo di esperienza importante e correttamente ascoltato, nell’interesse pubblico. Adesso il lavoro più difficile è in capo alla commissione ministeriale che dovrà attuare la delega. Siamo convinti che gli esperti chiamati a questo compito sapranno rendere ancora più efficaci ed effettivi i principi direttivi della delega, portando in consultazione pubblica un testo che certamente renderà la normativa più chiara e semplice, consentendo a tutti, compresi i progettisti, le imprese e le amministrazioni di concentrarsi non sui ricorsi e sulle interpretazioni normative, ma sul lavoro e sul fine ultimo da perseguire: programmare, progettare e realizzare opere di qualità ed efficienti, utili alla collettività. Per nostra parte ci siamo e ci saremo sempre”

gen 27 2016

Per il Consiglio di Stato Agrotecnici sempre equipollenti nei concorsi pubblici

Con la sentenza n. 172 del 20 gennaio 2016, il Consiglio di Stato, ha sancito l’illegittimità di un concorso riservato a diplomati “periti agrari”, con iscrizione obbligatoria al predetto Albo professionale invece che all’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Continua

gen 24 2016

Scia unificata in tutta Italia, approvato il decreto

La PA potrà bloccare i lavori entro 60 giorni; gli interventi realizzabili con questa procedura saranno individuati successivamente.

 Raddoppierà da trenta a sessanta giorni il termine entro cui le amministrazioni possono bloccare la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ma in compenso i moduli saranno standardizzati in tutta Italia e ci saranno indicazioni precise per non commettere errori.
Questo, in sintesi, il contenuto della bozza di decreto per la semplificazione della Scia, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in attuazione della Riforma Madia (Legge 124/2015).
Scia, come funzionerà….. Continua

gen 21 2016

Ingegneri, contributi a Inarcassa anche sulle attività connesse

Tribunale di Bari: non è necessario che la prestazione sia riservata agli iscritti all’ Albo, è sufficiente dover usare le stesse conoscenze tecniche

Bisogna versare a Inarcassa i contributi sui redditi percepiti per lo svolgimento di attività collegate, anche indirettamente, con l’esercizio della professione di ingegnere. Lo ha ribadito il Tribunale di Bari con la sentenza 4776/2015.

Come più volte affermato anche da precedenti pronunce, non è necessario che le attività siano riservate al professionista. È infatti sufficiente unacorrelazione per rendere quei redditi assoggettati alla contribuzione presso la Cassa di appartenenza.

Questo significa che nella fattura per la prestazione svolta, il professionista deve indicare anche il contributo previdenziale dovuto alla Cassa di categoria.

Secondo i giudici, deve essere inteso in senso ampio il concetto di “redditi professionali”, che possono essere prodotti non solo da attività tipiche, riservate agli iscritti negli appositi albi, ma anche da prestazioni che presentano un nesso con la professione.

Esiste un nesso se, per svolgere queste attività “non tipiche”, sono comunque necessarie le stesse conoscenze tecniche di cui il professionista si avvale per l’esercizio della sua attività.

Nel caso preso in esame, un ingegnere aveva emesso una fattura per un servizio svolto senza inserire la percentuale dovuta a Inarcassa, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi professionisti. Inarcassa aveva quindi emesso una cartella di pagamento, contro la quale, però, il professionista si era opposto affermando che i pagamenti percepiti non si riferivano alla sua attività d ingegnere.

Il Tribunale di Bari ha dato ragione a Inarcassa spiegando che il concetto di “esercizio della professione” non deve essere interpretato in senso statico e rigoroso perché è necessario tenere conto dell’evoluzione subita dalle specifiche competenze rispetto agli anni in cui sono state regolamentate le professioni.

Questa interpretazione, hanno concluso i giudici, è valida per tutte le categorie professionali.

gen 18 2016

Semplificare la burocrazia in Umbria: ecco il blog della Regione per le idee dei cittadini „

Semplificare la burocrazia in Umbria: ecco il blog della Regione per le idee dei cittadini
„Nel blog che è stato attivato possono partecipare tutti i cittadini, inviando le proprie idee oppure commentando le idee già proposte. L’indirizzo diretto del blog è www.umbriasemplice.ideascale.com

 

gen 04 2016

Salute e sicurezza sul lavoro, chiarimenti dal Ministero sui criteri di qualificazione del formatore Risposta a una istanza di interpello presentata da Federcoordinatori

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), ha avanzato istanza di interpello in merito al decreto interministeriale 6 marzo 2013 relativo ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare l’istante chiede dì sapere se “con il termine alternativamente si intende che nell’arco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore”.

Al riguardo va premesso che il decreto 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014 – attuativo della previsione di cui all’art. 6, comma 8, lettera m-bis, del d.lgs. n. 81/2008 – definisce i criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione nonché per lavoratori, dirigenti è preposti.
LA RISPOSTA DEL MINISTERO DEL LAVORO. Tutto ciò premesso, la Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro ha fornito, in data 2 novembre 2015, le seguenti indicazioni.
Il decreto 6 marzo 2013 stabilisce l’obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza triennale, per il formatore-docente. Il triennio decorre:
- dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su G.U.) per chi è già qualificato a tale data;
- dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri.
L’obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente:
1. alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4. del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
2. ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
Con il termine “altemativamente” il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni.

gen 03 2016

Ristrutturazione casa bonus, incentivi e ulteriori lavori manutenzione e nuove pompe, caldaie, infissi, mobili 2016

Sono state praticamente tutte confermate nel 2016 le detrazioni sulle spese per la casa, tra cui quelle per la ristrutturazione. 

Il nuovo anno si caratterizza per la proroga della maggiore detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione, pari al 50%, che si affianca all’agevolazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per le abitazioni in ristrutturazione, agli sconti fino al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, alla maggiore detrazione (Irpef e Ires) per gli interventi su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità.  vai alla fonte   

dic 19 2015

Assicurazione professionale, nuova convenzione 2016-2018 per ingegneri e architetti

Assicurazione professionale, nuova convenzione 2016-2018 per ingegneri e architetti.

narcassa comunica che “a seguito di gara pubblica in ambito comunitario, i Lloyd’s di Londra, mediante Assigeco, uno dei più importanti coverholder degli assicuratori inglesi, sono risultati aggiudicatari, per il prossimo triennio, della convenzione per le coperture della Rc professionale e tutela legale”.

La nuova convenzione “sarà attiva dal 1° gennaio 2016 – ferma restando la data di scadenza fissata al 31 dicembre p.v. della convenzione in essere con Willis – ed è destinata agli ingegneri e agli architetti regolarmente iscritti all’Albo e muniti di partita Iva, agli studi associati ed alle società”. Continua

dic 05 2015

Crediti Formativi Professionali (CFP): lo stato dell’arte per Architetti e Ingegneri

Da quando è entrata in vigore la formazione continua?quanti crediti formativi professionali (CFP) è necessario maturare ogni anno?con quali criteri? Sono solo alcune delle domande che periodicamente riceviamo in redazione in merito alla formazione professionale obbligatoria a cui dall’1 gennaio 2014 anche Architetti e Ingegneri devono far fronte.

Cominciamo dal principio e per categoria professionale.

Formazione continua Ingegneri
Il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale della categoria degli ingegneri è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013.
L’art. 3 del Regolamento (Attività di formazione professionale continua: misura e minimo obbligatorio per l’esercizio della professione), stabilisce che per esercitare la professione l’iscritto deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP che si possono conseguire:
con un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione;
con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale (l’scritto è libero di scegliere quali attività intende svolgere).

Il numero massimo di CFP che ogni iscritto può cumulare è 120 (superata questa soglia, la formazione sarà inutili ai fini della formazione continua). Ogni anno vengono detratti 30 CFP dal totale posseduto (arrivati a 0 non vengono attuate ulteriori detrazioni).

Come si accumulano i CFP?
Al momento dell’iscrizione all’Albo si accreditano:
agli iscritti all’Albo alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP;
in caso di prima iscrizione all’Albo entro 2 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 90 CFP;
in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 2 anni e fino a 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 60 CFP;
in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 30 CFP.

I crediti conferiti al momento della prima iscrizione all’Albo comprendono 5 CFP sull’etica e deontologia professionale da conseguite obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello dell’iscrizione.

Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

Esoneri
Possono essere motivo di esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte dell’iscritto, i seguenti casi:
a) maternità o paternità, per un anno;
b) servizio militare volontario e servizio civile;
c) grave malattia o infortunio;
d) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.

Formazione continua Architetti
Il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale della categoria degli architetti p.p.c. è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 15 settembre2013.

Diversamente dagli Ingegneri, gli Architetti parlano di triennio formativo come riferimento temporale per tutti gli iscritti, ivi compresi coloro i quali si iscrivono all’Ordine nel secondo o terzo anno di un triennio formativo. Il primo periodo di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo decorre dall’1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, il secondo dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, e così via.

Nel primo periodo di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo i Crediti Formativi Professionali da acquisire sono limitati a 60, con un minimo di 10 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.

Nei trienni successivi (a partire dall’1 gennaio 2017) dovranno essere acquisiti 90 CFP con un minimo di 20 CFP annuali di cui 4 CFP, per ogni anno, derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche. È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso rispetto a quanto stabilito al comma precedente da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 10 CFP.

Per chi si iscrive all’albo per la prima volta. l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’albo e l’inizio dell’obbligo formativo.

Esoneri
Le linee guida per la formazione degli architetti prevedono la possibilità di esonero dalla formazione per i seguenti casi:
a) maternità, si riduce l’obbligo formativo di – 20 cfp nel triennio sperimentale e – 30 cfp nel triennio ordinario, ivi compresi i 4 cfp obbligatori;
b) malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi continuativi;
c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità.
d) per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70esimo anno di età.

Sia per Architetti che per gli Ingegneri, i CFP potranno essere ottenuti solo attraverso partecipazione ad eventi riconosciuti dai Consigli Nazionali.

dic 05 2015

Non serve permesso di costruire per intervento che comporta solo diversa distribuzione spazi interni

La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ha stabilito all’art. 1, comma 160 di demandare a un DPCM, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, la definizione dei criteri e delle modalita’ di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari previsto dall’art. 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Continua

nov 08 2015

Terni: «Quel vizietto chiamato cemento»

di Lorenzo Carletti
Segretario Prc Terni
La speculazione edilizia è un male che si è protratto per lunghi anni nella nostra città, stravolgendo drasticamente il tessuto paesaggistico e ambientale che di Terni ne aveva fatto la storia.
L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) in un indagine pubblicata nel 2014, ha stimato che nel 2008 a Terni si è raggiunto un consumo del suolo di 2.575 ettari all’anno, pari al 12,2% del territorio comunale.
Uno sviluppo non adeguamente pianificato, ha dato origine all’insediamento dal centro urbano verso l’esterno, di nuclei abitativi di notevoli dimensioni, con ampiezze ben più grandi rispetto a quelle di altre città con pari numero di abitanti.
Oggi, dopo la pesante crisi e l’arresto della crescita demografica, ci troviamo di fronte a innumerevoli aree con cantieri abbandonati e opere incompiute, che si accompagnano a palazzine semivuote, a causa delle forti difficoltà economiche che attanagliano la maggioranza dei cittadini.
Basti pensare a zone come Toano,Tuillo, o Santa Maria Maddalena, dove l’accaparramento di terreni agricoli a basso costo e la complicità di una mala amministrazione, ha permesso negli anni passati l’edificazione di nuove aree residenziali dalle cubature spropositate.
Enormi le difficoltà che i residenti vi si trovano a dover affrontare: oltre al disagio di vivere fra i cantieri abbandonati, che spesso diventano luogo di malaffare, si scontrano contro servizi carenti e opere di urbanizzazione che non sono state mai realizzate, da quelli stessi costruttori, che spesso mantengono titolarità sui terreni non ancora edificati.
Eppure, nonostante i risultati di anni di scellerate scelte siano ancora oggi sotto gli occhi di tutti, il Partito Democratico non ha trovato di meglio per rilanciare una morente economia che dare l’avvio,con il recente regolamento edilizio approvato,ad una nuova stagione di cementificazione selvaggia.
L’idea parte dalla Regione, dove la Presidente Marini,è stata molto chiara sul tema: il nuovo regolamento prevederà un taglio del 20% sul costo degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, che arriverà oltre il 25% nel caso di ampi interventi di edilizia abitativa; il risparmio del 10% previsto sugli oneri a carico dei nuovi insediamenti produttivi, avvantaggerà solo alcuni tipi di attività, anche se lesive per il territorio, privilegiando le grandi catene di distribuzione di massa.
Mentre le agevolazioni previste per la ristrutturazione di edifici già esistenti, rappresentano una vera foglia di fico: anche in questo caso sarà facile che il costruttore scelga il “nuovo” piuttosto che il “vecchio”, per ben più ampi margini di guadagno; inoltre ci sarà validità retroattiva per tutti quei progetti di edificazione già depositati nei cassetti degli uffici comunali, ma non ancora approvati.
Così il Comune di Terni in vista dell’arrivo del grande capo, nonchè dirigente in aspettativa della Legacoop Umbria, per l’innagurazione dell’ennesimo centro commerciale, guarda caso Coop, in una località come Gabelletta dove ben visibili sono i segni di una urbanizzazione brutale; non ha trovato modo migliore di accoglierla, che approvando i diktat di un regolamento su misura per le tasche dei palazzinari.
Una vera vergogna, se si pensa a tutti quei ternani che vivono quotidianamente sotto la paura di sfratti, pignoramenti, o che nella migliore ipotesi sognano la prima casa, a fronte degli innumerevoli appartamenti vuoti presenti nella città.
Ma oltre al danno c’è pure la beffa; di fatti gli oneri di urbanizzazione, che da tempo rientrano nei sanguinosi bilanci comunali, hanno la finalità di essere utilizzati oltre che per l’allaccio delle opere realizzate alla rete dei servizi primari, anche per la costruzione e manutenzione di: scuole, strade, impianti sanitari,sportivi,culturali e sociali e aree verdi di quartiere.
Il sacrificio di tali servizi amministrativi, già carenti, rappresenterebbe un ulteriore aggravio per la collettività, con un proseguio dell’erosione del territorio ternano, nel nome del mattone; crediamo invece che una giusta politica di rilancio edile dovrebbe puntare esclusivamente sul recupero di quanto già esistente e su un piano di opere pubbliche strategiche per la città.
Per questo, non possiamo accettare che la tutela di migliaia di cittadini e la salvaguardia del territorio, vengano sacrificati in nome degli interessi di ditte speculative, spesso di dubbia provenienza,che aspettano insaziabili l’ennesimo obolo di scambio da parte di un Partito, che di Democratico ha solo i propri interessi.

nov 02 2015

Elenchi di Professionisti e AGCM: no a criteri che determinano una ingiustificata restrizione della concorrenza

Nessuna restrizione della concorrenza negli avvisi di gara per la formazione di elenchi di professionisti. Lo ha confermato ancora una volta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), interpellata dal Consiglio Nazionale dei Geologi in merito alla formazione da parte della Regione Marche degli elenchi di professionisti (geologi, ingegneri e geometri) cui affidare incarichi di microzonazione sismica e di analisi della condizione limite per l’emergenza (c.d. CLE) nei Comuni a rischio.

In particolare, dall’esposto dei Geologi, l’AGCM è entrata nel merito dell’avviso della Regione Marche in cui veniva previsto per la formazione di elenchi di professionisti per l’affidamento di incarichi, anche di limitato importo, un criterio di selezione che premia l’esperienza pregressa sul territorio e l’iscrizione all’albo provinciale o regionale. Secondo l’AGCM tale criterio risulta essere idoneo a favorire i professionisti già attivi nel territorio, in violazione del principio di non discriminazione che vieta di effettuare una selezione di concorrenti “privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nell’ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni”.

L’AGCM ha, quindi, pubblicato nel Bollettino n. 36 del 12 ottobre 2015 la segnalazione inviata alla Regione Marche ed alla Stazione appaltante intercomunale (centrale di committenza), in cui svolge alcune considerazioni di natura concorrenziale in merito alla formazione da parte della Regione Marche degli elenchi di professionisti (geologi, ingegneri e geometri) cui affidare incarichi di microzonazione sismica e di analisi della condizione limite per l’emergenza (c.d. CLE) nei Comuni a rischio.

L’avviso in questione prevedeva la formazione di elenchi di elenchi di professionisti per l’affidamento di incarichi al di sotto di 20.000 Euro di microzonazione sismica e di microzonazione sismica e di professionisti per analisi CLE (cosiddetta CLE) nei comuni a rischio, e, assegnando un punteggio massimo in centesimi, considerava requisiti premianti e costituenti titoli curriculari le “esperienze documentate”, per entrambi gli studi/analisi, relative alla conoscenza approfondita del territorio (35 punti).

L’Antitrust ha richiamato l’attenzione sulle distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato dei servizi professionali offerti da geologi, ingegneri e geometri per gli studi/analisi di micronazione sismica e CLE che derivano dalle disposizioni concernenti la formazione degli elenchi di professionisti. Prevedendo, infatti, quale titolo preferenziale per la formazione dell’elenco di professionisti il criterio della documentata “conoscenza approfondita del territorio” in cui dovrà essere svolto l’incarico e assegnando a tale criterio il maggior punteggio attribuibile (35/100), gli Schemi di contratto Allegati al Decreto n. 1/2015 e l’Avviso di Gara, introducono una ingiustificata restrizione alla prestazione dei servizi in questione.

Come segnalato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, ogni professionista, anche attivo in altri ambiti territoriali ma con esperienza nei servizi affidati, è in grado, avvalendosi della tecnologia in uso nel settore, di acquisire la necessaria conoscenza delle caratteristiche geologiche e strutturali del territorio, a prescindere dall’ambito nel quale ha svolto la propria attività pregressa e/o dall’albo professionale di appartenenza. Ciò, peraltro, a prescindere dalla considerazione che acquisire tale conoscenza costituisce un mero e doveroso adempimento rientrante nella diligenza professionale. In altri termini, il criterio di selezione previsto è idoneo a favorire i professionisti già attivi nel territorio, in violazione del principio di non discriminazione che vieta di effettuare una selezione di concorrenti “privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nell’ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni.

L’Autorità ha concluso precisando che, benché l’importo complessivo, per ciascun Comune, per il servizio di microzonazione e CLE sia ampiamente inferiore a 40.000 € (20.000 ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. n. 207/10) e, dunque, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06 sia possibile ricorrere ad affidamenti diretti nelle procedure in economia o di cottimo fiduciario, la previsione e valorizzazione di un requisito su base territoriale come quello segnalato ha l’effetto di restringere arbitrariamente la platea di soggetti tra i quali l’amministrazione è chiamata a scegliere. Ciò si pone in contrasto con i principi di liberalizzazione delle attività economiche sanciti, in particolare, dagli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 59/10, che recepisce la c.d. Direttiva Servizi, come più volte sottolineato dall’Autorità in tutti i casi in cui norme o atti amministrativi hanno posto requisiti di accesso/esercizio dell’attività su base territoriale

ott 24 2015

Medici competenti- Jobs Act ovvero della “semplificazione mancata”

Pubblichiamo il commento di A.Pro.Me.L. (Attività Professionale del Medico del Lavoro/Medico Competente) la sezione tematica della S.I.M.L.I.I. dedicata specificamente all’attività professionale del medico del lavoro/medico competente, ai decreti del Jobs Act.

 
Dopo una lunga attesa, in seguito all’approvazione da parte del consiglio dei ministri e al successivo parere del Parlamento, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23.9.2015 sono stati pubblicati gli ultimi decreti relativi alla legge delega del cosiddetto Jobs ActSi ricorderà che la legge delega, tra l’altro, aveva imposto al Governo di emanare uno o più provvedimenti legislativi “allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro”,per cui uno di questi decreti – il DL n. 151 del 14/09/2015 – reca norme specifiche in materia di sicurezza sul lavoro e modifica anche qualche articolo del D.Lgs. 81/08, in particolare con il capo III intitolato “Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Purtroppo, occorre premettere subito che i medici del lavoro e tutti i medici competenti hanno accolto l’emanazione e la successiva pubblicazione dei decreti delegati con grande delusione ed amarezza. Si tratta, infatti, come già detto anche in altre occasioni e da parte di molti esperti del settore, dell’ennesima occasione mancata da parte del nostro sistema politico e istituzionale. A testimonianza della scarsa attenzione politica per quanto riguarda il tema specifico, d’altronde, sono ancora numerosi i decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 81/08 non ancora approvati, alcuni neanche in fase di elaborazione.
 
Nonostante il titolo, infatti, il decreto 151/2015 non modifica a fondo la normativa vigente né procede a concrete semplificazioni della stessa se non con alcuni interventi di ristrutturazione di alcuni comitati, introduzione di nuove sanzioni, correzione di alcuni (pochi) errori materiali dell’81/08, chiarimenti di alcune esclusioni della sua applicazioni (lavoro domiciliare, badanti etc.), obbligo di trasmissione telematica di certificati INAIL, abolizione del registro infortuni etc. E’ da ribadire che, nonostante i numerosi e ripetuti interventi della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale presso i competenti organi istituzionali, funzionari ministeriali ed esponenti politici e del governo (in primis il Ministero del Lavoro), non è stata apportata nessuna modifica nel senso di razionalizzazione, semplificazione o altro inerente l’attività professionale del medico competente. Restano invariati gli errori materiali, le incongruenze del testo legislativo, gli adempimenti di difficile (talora quasi impossibile) accoglienza da parte del medico competente che erano stati puntualmente sottoposti all’attenzione di funzionari ministeriali ed esponenti politici del Governo con vari documenti e prese di posizione chiare e precise. Addirittura, con una decisione non del tutto comprensibile, nel testo pubblicato sulla G.U. è scomparso anche quanto presente nello schema di decreto inviato dal Governo al Parlamento per il parere delle competenti commissioni di Camera e Senato, cioè quella modifica dell’art. 41 del D.lgs. 81/08 che giustamente aboliva la scorretta ripetizione, nello stesso articolo, della “ visita medica preventiva in fase preassuntiva”, che ha dato adito a interpretazioni difformi che possono rendere complesso l’adempimento di tale obbligo di legge.
 
L’articolo 20 del citato DL 151/2015 prevede una serie di modiche e/o integrazioni di diversi articoli del D.Lgs. 81/08, in assenza di una complessiva rivisitazione dell’impianto legislativo (iniziativa auspicabile, ma che in effetti sarebbe andata al di là dei limiti della delega imposta) e di una reale razionalizzazione o semplificazione.
 
Una presunta semplificazione riguarda la modifica della composizione della Commissione Consultiva, organo pletorico ma che, tutto sommato, finora aveva lavorato con una discreta efficienza. In seguito a tali modifiche, la Commissione comprenderà ancora trenta componenti, per cui si tratta comunque di un organo che non può dirsi particolarmente snello; occorrerà verificare nel prossimo futuro come riuscirà a organizzar la sua attività. La modifica introdotta riduce il numero dei componenti indicati dalle Regioni e dalle parti sociali e aggiunge alcuni nuovi componenti, tra cui tre esperti – rispettivamente – in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale. Tali soggetti dovranno essere individuati e inseriti nella Commissione in seguito ad apposito decreto del Ministero del Lavoro (ancora da emanare). L’inserimento nella Commissione di esperti in Medicina del Lavoro era una delle richieste SIMLII che non compariva nell’iniziale documento del governo ed è stata recepita nel testo pubblicato in G.U., anche in seguito alla discussione in sede parlamentare. E’ auspicabile che quanto previsto nel nuovo dettato legislativo comporti la scelta di membri autorevoli e dotati di sufficiente esperienza, provenienti dalle società scientifiche e dalle associazioni del settore più rappresentative a livello nazionale, in grado di proporre soluzioni e indicazioni adeguate alla realtà sociale e professionale del nostro Paese.
 
Il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, costituito ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 81/08, viene parzialmente modificato nella sua composizione e la sua direzione viene affidata al Ministero della Salute; si confida che questa variazione abbia importanti sviluppi per la tutela, la prevenzione e la promozione della salute nei luoghi di lavoro avente come protagonista il medico competente, purtroppo ancora troppo penalizzato dalla rigida normativa e dalle condizioni di mercato.
 
L’articolo 28 del D. Lgs. 81/08 viene integrato con la previsione che l’INAIL possa rendere disponibili al datore di lavoro “strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio” e il successivo articolo 29 viene modificato con la previsione di ulteriori “strumenti semplificati di supporto per la valutazione dei rischi”, tra cui anche strumenti informatizzati, come ad esempio il sistema europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment). Non è chiaro, peraltro, come questa indicazione potrà tradursi concretamente nella pratica, soprattutto nelle piccole e medie aziende (la maggioranza del sistema produttivo italiano), in cui la valutazione del rischio è quasi sempre affidata a tecnici esterni all’impresa e spesso considerata come adempimento puramente formale. Allo stesso tempo spiace notare come non venga adeguatamente precisato e valorizzato il ruolo del medico competente in questa iniziale fase di valutazione, nonostante l’obbligo di collaborazione sancito dall’art. 25 del D.Lgs. 81/08, che ha dato adito a tante discussioni e contenziosi.
 
Anche l’impianto sanzionatorio del D.Lgs 81/08 è stato parzialmente modificato, senza però prevedere alcuna riduzione o abolizione delle sanzioni a carico del medico competente, modifiche più volte invocate dalla SIMLII e da tutte le associazioni del settore. Si rimanda al testo del decreto 151/2015 per i dettagli, ma può essere utile far presente la modifica che riguarda il raddoppio o la triplicazione della sanzione per il datore di lavoro qualora lo stesso (o il dirigente incaricato) ometta di “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico”. In questi casi l’importo della sanzione prevista dall’articolo 55 viene raddoppiato se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicato se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori. Inutile sottolineare l’importanza che tale previsione riveste per le ricadute pratiche a carico dei medici competenti, soprattutto nel caso di aziende o enti pubblici con numerosi dipendenti, ove non sempre si riesce, per motivi di forza maggiore, a essere puntuali nell’effettuare le visite entro la scadenza prevista. Quella che è stata da più parti considerata come una effettiva semplificazione è il nuovo obbligo della trasmissione telematica del primo certificato medico di infortunio o malattia professionale – così l’articolo 21 del DL 151/15 modifica l’art. 53 del DPR 1124/65 – con efficacia pressoché immediata, a 180 giorni dalla pubblicazione in G.U. (entro il 21 marzo 2016). Nel frattempo l’INAIL dovrebbe mettere a punto un sistema informatizzato atto a consentire l’adempimento di tale nuovo obbligo, che riguarda ovviamente non solo i medici competenti ma – in generale – tutti i medici italiani. Anche qui è lecito dubitare sul reale impatto di semplificazione di tale atto sanitario, atteso che l’obbligo di trasmissione telematica di tali certificati comporta la necessità di accreditare al sistema informatico INAIL (ancora da realizzare) tutti i medici iscritti all’albo professionale, che quindi dovranno essere dotati di strumenti informatici e di una connessione alla rete adeguata. Non è chiaro, inoltre, come la notizia dell’infortunio o della malattia professionale possa giungere in tempi congrui al datore di lavoro, che a sua volta dovrebbe compilare (sempre per via telematica) la relativa denuncia all’ente assicuratore.
 
In conclusione, rimane ancora rilevante l’obiettivo di una reale semplificazione e di una modifica integrale delle norme vigenti in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro nonché, per quanto ci riguarda, dei requisiti, delle prerogative e delle responsabilità dei medici competenti, che sarebbe il caso di cominciare a definire più correttamente e modernamente “medici della prevenzione occupazionale”, ampliando il ventaglio delle loro competenze e rendendo più utile ed efficace il loro operato, specialmente nel momento attuale in cui la Sanità Pubblica è soggetta a una profonda revisione allo scopo di eliminare sprechi e pratiche inappropriate.
 
A tale proposito, è necessario oggi più che mai continuare a incalzare tutte le forze politiche e governative, come già fatto in passato, con una azione comune che coinvolga tutte le parti interessate, convergendo su proposte e obiettivi condivisi e concretamente realizzabili in tempi congrui e senza rimandare a un imprecisato e mai definito “futuro”.
 
E. Ramistella – Coordinatore nazionale
C. Mirisola – Segretario nazionale
ott 24 2015

Chiude lo svincolo Foligno Nord

Per lo svolgimento di lavori, rimarrà chiuso, in entrata ed in uscita, nei primi giorni della settimana – il 26 e il 27 ottobre e probabilmente anche il 28 – lo svincolo Foligno nord lungo la strada statale 75. Lo comunica l’area lavori pubblici del Comune senza specificarne i motivi

Viene specificato anche che per entrare in città, ma anche per uscirne, dovranno essere utilizzati gli altri svincoli (ovviamente)

set 24 2015

FA’ LA COSA GIUSTA! UMBRIA: DAL 2 AL 4 OTTOBRE A BASTIA UMBRA 2° APPUNTAMENTO CON LA SOSTENIBILITÀ

La fiera del consumo consapevole e degli stili di vita sostenibili prevede seminari, workshop, dibattiti, educazione e didattica, dimostrazioni, presentazioni, mostre, convegni, cooking show, laboratori e un programma riservato alle famiglie e alle scuole.

Si tratta di eventi gratuiti che declinano la sostenibilità in tutte le sue forme. A corredo anche una mostra-mercato dei prodotti e servizi green, suddivisa in 11 aree tematiche: Abitare sostenibile, Buono da mangiare, Mobilità nuova, Ethical fashion, Cosmesi naturale e biologica, Viaggiare, Editoria, Servizi etici, Il pianeta dei piccoli, Cittadinanza e partecipazione e una speciale area Vegan. Continua

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