Da quando è entrata in vigore la formazione continua?quanti crediti formativi professionali (CFP) è necessario maturare ogni anno?con quali criteri? Sono solo alcune delle domande che periodicamente riceviamo in redazione in merito alla formazione professionale obbligatoria a cui dall’1 gennaio 2014 anche Architetti e Ingegneri devono far fronte.
Cominciamo dal principio e per categoria professionale.
Formazione continua Ingegneri
Il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale della categoria degli ingegneri è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013.
L’art. 3 del Regolamento (Attività di formazione professionale continua: misura e minimo obbligatorio per l’esercizio della professione), stabilisce che per esercitare la professione l’iscritto deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP che si possono conseguire:
con un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione;
con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale (l’scritto è libero di scegliere quali attività intende svolgere).
Il numero massimo di CFP che ogni iscritto può cumulare è 120 (superata questa soglia, la formazione sarà inutili ai fini della formazione continua). Ogni anno vengono detratti 30 CFP dal totale posseduto (arrivati a 0 non vengono attuate ulteriori detrazioni).
Come si accumulano i CFP?
Al momento dell’iscrizione all’Albo si accreditano:
agli iscritti all’Albo alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP;
in caso di prima iscrizione all’Albo entro 2 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 90 CFP;
in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 2 anni e fino a 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 60 CFP;
in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 30 CFP.
I crediti conferiti al momento della prima iscrizione all’Albo comprendono 5 CFP sull’etica e deontologia professionale da conseguite obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello dell’iscrizione.
Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.
Esoneri
Possono essere motivo di esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte dell’iscritto, i seguenti casi:
a) maternità o paternità, per un anno;
b) servizio militare volontario e servizio civile;
c) grave malattia o infortunio;
d) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.
Formazione continua Architetti
Il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale della categoria degli architetti p.p.c. è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 15 settembre2013.
Diversamente dagli Ingegneri, gli Architetti parlano di triennio formativo come riferimento temporale per tutti gli iscritti, ivi compresi coloro i quali si iscrivono all’Ordine nel secondo o terzo anno di un triennio formativo. Il primo periodo di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo decorre dall’1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, il secondo dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, e così via.
Nel primo periodo di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo i Crediti Formativi Professionali da acquisire sono limitati a 60, con un minimo di 10 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.
Nei trienni successivi (a partire dall’1 gennaio 2017) dovranno essere acquisiti 90 CFP con un minimo di 20 CFP annuali di cui 4 CFP, per ogni anno, derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche. È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso rispetto a quanto stabilito al comma precedente da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 10 CFP.
Per chi si iscrive all’albo per la prima volta. l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’albo e l’inizio dell’obbligo formativo.
Esoneri
Le linee guida per la formazione degli architetti prevedono la possibilità di esonero dalla formazione per i seguenti casi:
a) maternità, si riduce l’obbligo formativo di – 20 cfp nel triennio sperimentale e – 30 cfp nel triennio ordinario, ivi compresi i 4 cfp obbligatori;
b) malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi continuativi;
c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità.
d) per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70esimo anno di età.
Sia per Architetti che per gli Ingegneri, i CFP potranno essere ottenuti solo attraverso partecipazione ad eventi riconosciuti dai Consigli Nazionali.