Categoria: edilbank

apr 02 2016

Crediti formativi dei geometri

Sul riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali da parte dei Collegi territoriali dei geometri per i corsi organizzati da strutture formative private.

Un po’ di chiarezza

 

Ricevo da alcuni Geometri della provincia di Perugia delle lamentele perché il loro Collegio di riferimento é restio a riconoscere i Crediti Formativi Professionali (CFP) per le azioni formative organizzate dal Centro Studi Edili per la prima qualifica e gli aggiornamenti obbligatori sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Mi sento in obbligo di rendere note le mie valutazioni e anche quelle che il Consiglio Nazionale dei Geometri (CNG) ha emanato sul riconoscimento dei CFP da parte di corsi organizzati da strutture formative private, sperando che la questione si chiarisca.

 

Riassumo quanto é di mia conoscenza.

 

I corsi frontali con rilascio di CFP per gli iscritti all’albo dei Geometri possono essere organizzati: 1) da strutture formative private che operano a livello pluriregionale (in questo caso sia le strutture formative che i corsi devono essere preventivamente accreditate dal Consiglio Nazionale dei Geometri…).

2) da strutture formative che operano localmente (in questo caso basta che abbiano esperienza didattica ed esprimano docenti che possiedano la necessaria competenza). Tra queste sono incluse, anche quelle di diretta emanazione dei Collegi locali.

Devo ricordare che le strutture formative di emanazione ordinistica sono entità giuridiche diverse e autonome dai collegi di emanazione, avendo una propria personalità giuridica e amministratori diversi da quelli del Collegio che le ha promosse e addirittura bilanci e responsabilità diverse, che non vanno confuse o sommate.

Per quanto riguarda il riconoscimento dei crediti formativi in questo secondo caso (che è quello che ci riguarda) il Consiglio Nazionale Geometri stabilisce due procedure diverse in ragione della obbligatorietà del corso.

2.a) I corsi di formazione e aggiornamento, abilitanti, previsti da specifica normativa nazionale di riferimento (sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, certificazione energetica, amministrazione di condominio, etc.) possono essere erogati dalle agenzie private, nel rispetto della normativa stessa, senza alcuna autorizzazione preventiva da parte dei Collegi. 2.b) I corsi di formazione o specializzazione, non espressamente previsti da alcuna norma, invece DEVONO essere preventivamente accreditati dal Consiglio Nazionale o in mancanza, dai Collegi territoriali perché questi possano valutare le competenze della agenzia formativa, i programmi e la qualità del corpo docente.

Probabilmente il CNG é giunto a tale determinazione per limitare l’affollamento delle richieste di accreditamento al consiglio Nazionale o ai collegi locali. Nel nostro caso si fa riferimento alle disposizioni della circolare Prot. n. 4607 del 27/04/2015 Serv. MB Area 4 nella quale s’illustrano anche le modalità di attribuzione dei CFP ai singoli professionisti.

 

Sintetizzo le disposizioni che il CNG ha emanato ai Collegi territoriali per l’accettazione e la trascrizione dei CFP nel sistema centralizzato dei Geometri (SINF Sistema INformatico Nazionale):

a) il professionista deve recarsi alla sede del Collegio territoriale con l’attestato del corso rilasciato dalla agenzia formativa privata.

b) il collegio territoriale verificherà che la agenzia formativa che ha rilasciato l’attestato possieda i requisiti di legge per organizzare l’evento formativo e la sussistenza delle leggi che impongono l’azione formativa o di aggiornamento. Se l’azione formativa rientra tra quelle obbligatorie per legge e tutto è regolare, trascrive i dati nel SINF (sistema informatico nazionale) dove il professionista troverà i suoi CFP.

Mi pare una procedura semplice e ragionevole che snellisce l’iter burocratico di accreditamento preventivo e la valutazione preventiva dei progetti da accreditare. Ogni decisione del consiglio del Collegio che produca vantaggi commerciali della agenzia formativa di propria emanazione in maniera rispetto alle altre, a mio avviso, non solo si configurerebbe come una concorrenza sleale, in quanto concederebbe un immotivato vantaggio ad una struttura “amica”, ma a mio parere, anche un pessimo servizio verso gli iscritti in quanto comporta la limitazione dell’offerta formativa entro cui potrebbero liberamente effettuare le scelte del loro aggiornamento.

Tralascio il caso che si verifica nel caso in cui il Consiglio del Collegio operasse volutamente azioni discriminatorie verso altre strutture formative, fornendo alla sua agenzia di emanazione gratuitamente servizi o informazioni derivanti dalla funzione ordinistica, che venissero invece negate alle sue “concorrenti”, perché , anche qualora fosse consentito dalle norme in vigore, vi sarebbe l’aggravante della disonestà intellettuale in quanto tali azioni verrebbero effettuate da un Collegio, posto dallo Stato proprio a garanzia della leale concorrenza . Riporto la nota del Consiglio Nazionale Geometri affinché ciascuno possa leggere direttamente la fonte delle mie valutazioni e farsi una propria opinione.

Estratto dalla Nota del CNG Prot. n. 4607 del 27/04/2015 Serv. MB Area 4/3 “Gli eventi di tipo Seminario, Workshop, Convegno, non necessitano di alcuna autorizzazione da parte di questo Consiglio Nazionale (D.P.R. n. 137/2012, art. 7, comma 2).

Tali eventi possono essere organizzati in collaborazione o convenzione con i Collegi territoriali con i quali, pertanto, è necessario prendere accordi in via preliminare, al fine di consentire agli stessi, se ritenuto opportuno, di organizzare l’evento. I corsi di formazione e aggiornamento, abilitanti, previsti da specifica normativa nazionale di riferimento (sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, certificazione energetica, amministrazione di condominio, etc……..), possono essere erogati, nel rispetto della normativa stessa, senza l’autorizzazione prevista dalla norma in oggetto.

I Collegi territoriali, a presentazione di attestato da parte del partecipante, da effettuarsi per mezzo di apposita procedura informatica disponibile sul SINF, potranno riconoscere ai partecipanti i relativi CFP.”

Chi fosse interessato a visionare l’elenco dei nostri corsi può veder il sito istituzionale del centro www.edilbank.com ove viene redatta giornalmente una rassegna stampa dei fatti che interessano il professionista Umbro o il sito specifico contenente il catalogo dei nostri corsi www.creditiformativi.pro

Ringrazio chi vorrà approfondire, correggere o integrare.

Cordialmente Il Direttore Ing. Giampaolo Ceci

apr 02 2016

Codice Appalti, ANAC: elenco dei 30 articoli da modificare

Tutte le novità sulla lavorazione in corso del Nuovo Codice Appalti. Giovedi 3 marzo, il Codice degli Appalti ha infatti ricevuto l’approvazione dal Consiglio dei Ministri. La legge delega fissa come ultimo giorno disponibile per l’approvazione del decreto il 18 aprile. Le Commissioni parlamentari competenti per materia stanno lavorando al testo. Clicca qui per scaricare il testo del Codice Appalti approvato il 3 marzo in CdM.

mar 31 2016

E’ IN CORSO A FOLIGNO il PROGETTO DEDALO 2016 che comprende TUTTI i corsi abilitanti o di aggiornamento per la sicurezza sui luoghi di lavoro

 (Coordinatori dlle Sicurezza- Datori di lavoro /RSPP – RSPP (tutti i settori ATECO) oppure RSPP mod A, Mod b 1…9, Mod C – Addetto primo soccorso- Addetto emergenze – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – Docente formatore per la sicurezza – Dirigente (capo cantiere o capo ufficio), Preposto (capo squadra o caporeparto)- Patentini abilitanti all’uso di macchine complesse ecc)

Gli iscritti al PROGETTO GARANZIA GIOVANI possono frequentate a titolo GRATUITO anche tutti i percorsi professionalizzanti pratici (impiantistica elettrica, termica, strutture, energetica, Paghe contributi , lavori pubblici, ecc) inseriti nel catalogo della offerta formativa Umbra.

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mar 24 2016

Nuovo Codice Appalti: 46 provvedimenti per completare la riforma (vai alla fonte)

Chi ha pensato che con l’adeguamento della normativa nazionale alle direttive europee, l’Italia avesse avuto finalmente la possibilità di redigere una nuova normativa semplice, moderna e facilmente attuabile, indubbiamente si sbagliava e non ha fatto i conti con la prassi consolidata della politica nazionale di complicare qualsiasi operazione, vanificando ogni tentativo di risollevare uno dei settori principali del Paese.

Leggendo con la dovuta attenzione lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo in riferimento alla legge delega n. 11/2016, non si può fare a meno di constatare che nonostante il numero inferiore di articoli rispetto all’attuale normativa, esiste un numero impressionante di provvedimenti attuativi, necessari per rendere operativo il nuovo articolato. Si tratta di ben 34 decreti e 12 linee guidaper un totale di 46 provvedimenti che Ministeri ed ANAC dovranno predisporre al più presto e che, con molta probabilità renderanno il sistema degli appalti più complesso di quello attuale.

Pur non essendo possibile quantificare il numero di articoli che saranno contenuti nei 46 nuovi provvedimenti, non dovrebbe essere difficile dedurre che la sbandierata semplificazione non solo non ci sarà, ma che il nuovo sistema che sta per nascere renderà il comparto delle opere pubbliche più iperstatico di quello attuale con un numero di provvedimenti e, quindi, di articoli di gran lunga maggiore di quello vigente.

Nell’allegata tabella dove sono riportati separatamente i provvedimenti che dovranno predisporre i Ministeri e quelli che dovrà predisporre l’ANAC per ogni riga che riporta la tipologia di provvedimento è individuata la scadenza temporale e le eventuali norme da utilizzare nel periodo transitorio. E’ semplice notare come per quasi tutti i provvedimenti non c’è alcuna scadenza temporale e che per alcuni in un periodo transitorio non quantificato dovranno essere utilizzate intere parti del Regolamento n. 207/2010.

Sembra che nel parere che stanno provvedendo a predisporre Camera e Senato sarà inserita la richiesta di ridurre il numero di provvedimenti e/o di indicare, quantomeno, le scadenza temporali per la predisposizione dei provvedimenti stessi.

Ma, successivamente alla richiesta di modifiche che dovrà essere inoltrata al Governo entro il 6 aprile 2016 ci sarà il tempo tecnico per queste modifiche? Il Governo dopo aver effettuato le modifiche richieste da Camera e Senato dovrà inoltrare nuovamente il provvedimento alle Camere che avranno ulteriori 15 giorni di tempo che non sono compatibili con la scadenza del 18 aprile 2016.

Mi ritorna in mente la soluzione del doppio provvedimento prevista nella legge delega.

E’ vero che la legge delega dà la facoltà al Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo al posto del primo di recepimento delle direttive entro il 18 aprile e del secondo di riordino entro il 31 luglio (vedi articolo 1, comma 1 della legge delega n. 11/2016) ma alla luce dei tanti segnali leggibili nell’audizione del Presidente Cantone sarebbe auspicabile che tutte le forze interessate (associazioni di imprese, consigli nazionali, sindacati, enti appaltanti) da tale importante provvedimento spingano le forze politiche a comprendere che è opportuno scegliere la strada del doppio provvedimento con più tempo per evitare quello che ha detto Cantone e cioè che il provvedimento predisposto dal Governo “sia quanto di meglio si poteva fare tenendo presente i tempi e tenendo presente una legge delega che ha tanti aspetti meritori ma che è stata caricata moltissimo in fase parlamentare”.

A cura di arch. Paolo Oreto

 

mar 22 2016

Scadenze fiscali aprile 2016: tasse del mese e spesometro

Aprile 2016: scadenze fiscali. Non c’è solo lo spesometro: ecco tutte le date da segnare sul calendario.

l calendario delle scadenze fiscali di aprile 2016 ha come indubbio protagonista lo spesometro. Ma quelle relative a questo adempimento non sono le uniche date che i contribuenti devono segnare sul calendario. Ecco lo scadenzario fiscale completo per il mese di aprile 2016.

Per quanto riguarda strettamente lo spesometro 2016, i contribuenti dovranno comunicare le fatture emesse a prescindere dal loro importo. Inoltre, quando viene registrato il documento riepilogativo delle fatture attive e passive, con importo pari o inferiore a 300 euro, sarà possibile indicare nella comunicazione polivalente il riferimento al “documento riepilogativo”, senza specificare i dati delle controparti indicate nelle singole fatture inferiori ai 300 euro (al netto di IVA). Continua

mar 20 2016

edilizia scolastica: interventi per oltre 19 milioni di euro in tre anni per 32 comuni umbri. partiti i primi venti progetti

“La Regione Umbria ha stipulato, un contratto di prestito con la Cassa Depositi e Prestiti di euro 19.231.654 e nei giorni scorsi ha incontrato i comuni interessati alla prima annualità di finanziamento per sottoscrivere una convenzione che regola gli impegni relativi alla realizzazione di ogni singolo progetto ammesso a finanziamento”. Ne dà notizia l’assessore regionale all’istruzione, Antonio Bartolini, sottolineando che “diventa così pienamente operativo il Piano regionale triennale, relativo al periodo 2015-2017, che riguarda i progetti di edilizia scolastica redatto sulla base delle richieste presentate dagli Enti Locali che sono risultati beneficiari del contributo finanziato con mutui trentennali i cui oneri di ammortamento risultano a totale carico delle Stato e, perciò, autorizzati alle procedure per gli interventi ammessi. Continua

mar 16 2016

Nuovo Codice Appalti, 4 punti irrinunciabili

prosegue-la-crisi-nel-comparto-edile-pesarese

A seguire, come Rete delle Professioni Tecniche, elenchiamo i punti salienti che necessitano particolare attenzione da parte delle Commissioni che raccolgono gli emendamenti al testo del nuovo Codice Appalti per noi ritenuti irrinunciabili.

1) Promozione della qualità dell’architettura attraverso l’istituto del concorso pubblico di progettazione nei casi di interventi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico. A proposito di questo primo punto:
- Il concorso pubblico è da attivarsi prioritariamente nei casi di rilevante interesse
- Neccessario l’affidamento diretto dell’incarico di progettazione al vincitore del concorso
- Serve un Debat public che renda pubblici i risultati della competizione
- Necessaria la possibilità di dimostrare i requisiti anche attraverso la costituzione in RTP e ciò anche in un secondo tempo
- Le Commissioni aggiudicatrici devono essere qualificate

Gli articoli del nuovo Codice Appalti di riferimento sono: 23, 24, 77, 153, 155, 156, 157, aggiunta del 157 bis, 158.

2) Apertura del mercato che non escluda il tessuto professionale italiano dalla partecipazione alle gare di servizi di progettazione, architettura e ingegneria. Cosa serve?
Requisiti tecnico professionali basati sull’iscrizione all’albo professionale e sull’elenco lavori eseguiti, senza limitazioni temporali
Requisiti tecnici dei progettisti interni alla PA analoghi a quelli dei professionisti esterni
- Obbligo dell’applicazione del DM. 143/2013 per la corretta determinazione del base d’asta e delle attività professionali richieste
Riduzione dei costi accessori eliminando la cauzione provvisoria obbligatoria per la partecipazione alle gare di progettazione (già previsto con la determina 4/15 dell’ANAC), la costituzione in RTP attraverso scrittura privata autenticata solo dopo aggiudicazione, spese di pubblicazione bandi, etc.
- Soglie di importo necessario evitare che le gare fra i 40.000 ed i 209.000 €. vengano affidate discrezionalmente dal RUP, in modo arbitrario fra soli 3 operatori

Articoli di riferimento sul nuovo Codice Appalti: 23, 24, 35, 46, 47, 48, 59, 93, 113, allegato XVII.

Leggi anche Ecco perchè il Nuovo Codice Appalti tradisce la Legge Delega

3) La Riduzione dell’appalto integrato: nel testo del nuovo Codice Appalti non compare in modo compiuto quanto enunciato all’interno della legge delega. Evidenziare chiaramente che tale istituto può essere attivato solo nei casi in cui l’elemento tecnologico ed innovativo  delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, con indicazione dell’importo delle spese di progettazione, definite in base al DM. 143/13, e con la separazione delle competenze tra impresa e professionisti, prevedendo solitamente lamessa a gara del progetto esecutivo.

Articoli di riferimento: 23 co. 8, 28.

4) Limitazione del massimo ribasso non è sufficiente indicare la procedura di affidamento all’offerta economicamente più vantaggiosa per limitare il massimo ribasso. Occorrerà disciplinare, attraverso le linee guida ed i bandi tipo relativi alle varie soglie di importi, le modalità di attribuzione dei punteggi al fine di far veramente prevalere la qualità del progetto e non il massimo ribasso, in quanto l’esperienza ha messo in luce la necessità di introduzione di curve calmieranti per rendere sempre meno premiante un ribasso oltre la media.
Il Codice deve chiaramente indicare che le future linee guida dovranno prevedere metodi calmieranti del ribasso.

Articoli di riferimento: 36, 59, 71, 77, 95, 97.

mar 16 2016

Nuovo Codice Appalti, 4 punti irrinunciabili

 

A seguire, come Rete delle Professioni Tecniche, elenchiamo i punti salienti che necessitano particolare attenzione da parte delle Commissioni che raccolgono gli emendamenti al testo del nuovo Codice Appalti per noi ritenuti irrinunciabili.

1) Promozione della qualità dell’architettura attraverso l’istituto del concorso pubblico di progettazione nei casi di interventi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico. A proposito di questo primo punto:
- Il concorso pubblico è da attivarsi prioritariamente nei casi di rilevante interesse
- Neccessario l’affidamento diretto dell’incarico di progettazione al vincitore del concorso
- Serve un Debat public che renda pubblici i risultati della competizione
- Necessaria la possibilità di dimostrare i requisiti anche attraverso la costituzione in RTP e ciò anche in un secondo tempo
- Le Commissioni aggiudicatrici devono essere qualificate

Gli articoli del nuovo Codice Appalti di riferimento sono: 23, 24, 77, 153, 155, 156, 157, aggiunta del 157 bis, 158.

 

 

2) Apertura del mercato che non escluda il tessuto professionale italiano dalla partecipazione alle gare di servizi di progettazione, architettura e ingegneria. Cosa serve?
Requisiti tecnico professionali basati sull’iscrizione all’albo professionale e sull’elenco lavori eseguiti, senza limitazioni temporali
Requisiti tecnici dei progettisti interni alla PA analoghi a quelli dei professionisti esterni
- Obbligo dell’applicazione del DM. 143/2013 per la corretta determinazione del base d’asta e delle attività professionali richieste
Riduzione dei costi accessori eliminando la cauzione provvisoria obbligatoria per la partecipazione alle gare di progettazione (già previsto con la determina 4/15 dell’ANAC), la costituzione in RTP attraverso scrittura privata autenticata solo dopo aggiudicazione, spese di pubblicazione bandi, etc.
- Soglie di importo necessario evitare che le gare fra i 40.000 ed i 209.000 €. vengano affidate discrezionalmente dal RUP, in modo arbitrario fra soli 3 operatori

Articoli di riferimento sul nuovo Codice Appalti: 23, 24, 35, 46, 47, 48, 59, 93, 113, allegato XVII.

Leggi anche Ecco perchè il Nuovo Codice Appalti tradisce la Legge Delega

3) La Riduzione dell’appalto integrato: nel testo del nuovo Codice Appalti non compare in modo compiuto quanto enunciato all’interno della legge delega. Evidenziare chiaramente che tale istituto può essere attivato solo nei casi in cui l’elemento tecnologico ed innovativo  delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, con indicazione dell’importo delle spese di progettazione, definite in base al DM. 143/13, e con la separazione delle competenze tra impresa e professionisti, prevedendo solitamente lamessa a gara del progetto esecutivo.

Articoli di riferimentoprosegue-la-crisi-nel-comparto-edile-pesarese: 23 co. 8, 28.

4) Limitazione del massimo ribasso non è sufficiente indicare la procedura di affidamento all’offerta economicamente più vantaggiosa per limitare il massimo ribasso. Occorrerà disciplinare, attraverso le linee guida ed i bandi tipo relativi alle varie soglie di importi, le modalità di attribuzione dei punteggi al fine di far veramente prevalere la qualità del progetto e non il massimo ribasso, in quanto l’esperienza ha messo in luce la necessità di introduzione di curve calmieranti per rendere sempre meno premiante un ribasso oltre la media.
Il Codice deve chiaramente indicare che le future linee guida dovranno prevedere metodi calmieranti del ribasso.

Articoli di riferimento: 36, 59, 71, 77, 95, 97.

mar 10 2016

Codice degli appalti

Nuovo Codice Appalti, 5 colpi duri per i progettisti  (vai alla fonte)

 

Il Nuovo Codice appalti è in procinto di approdare presso le commissioni parlamentari per incassare i pareri prescritti dalla legge delega. Avevamo noi titolato qualche giorno fa “Novità Codice Appalti, quando vengono premiati i professionisti”. L’articolo riguarda quali professioni ottengono premi, cioè una corsia preferenziale per l’accesso alla gara d’appalto: chi è più “blindato” in termini di rispetto dell’ambiente e sicurezza sul lavoro. Ci sono però altre cose che vale la pena sottolineare perchè sono vere e proprio fregature per i professionisti. vediamole di seguito.

Per leggere il testo del Nuovo Codice Appalti e tutte le novità che contiene clicca qui.

controllo_a_distanza 

Nuovo Codice Appalti: cauzione del 2%

Nel Nuovo Codice Appalti i piccoli professionisti potrebbero rimanere fuori dalle gare di progettazione: una norma del Codice Appalti non conferma le regole speciali che oggi esistono per i progettisti. Gli affibbia, così, l’obbligo di portare una garanzia del 2% a corredo delle offerte per coprire gli errori tecnici di progettazione. Nel vecchio Codice i servizi di progettazione venivano esclusi dall’obbligo di versare la cauzione.

 

Nuovo Codice Appalti: requisiti per accesso alle gare

L’articolo 93 del Nuovo Codice Appalti detta regole sulle garanzie per la partecipazione alle procedure di gara: tra queste c’è la cauzione, la garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo del bando. La reintroduzione della cauzione rischia di essere un duro colpo, non tanto per le società quanto per i soggetti più piccoli.

Non si è parlato poi del problema dei requisiti per l’accesso alle gare di progettazione. Dubbio: il nuovo Codice Appalti ripropone un assetto in cui i piccoli professionisti hanno difficoltà ad accedere ai bandi?

L’articolo 24 comma 8 affronta il tema e ricopia alla lettera la definizione del vecchio Codice per quanto riguarda i parametri: il ministro della Giustizia approva «le tabelle dei corrispettivi per le attività di progettazione», sulla base del principio che «possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base dell’affidamento». Quindi, si lascia una semplice facoltà, non un obbligo.

Leggi Le novità del Codice Appalti sui Concorsi di progettazione e i Requisiti per le Gare

 

Nuovo Codice Appalti: la concorrenza

Secondo punto, la concorrenza: il Nuovo Codice Appalti alza da 40 a 150mila euro il tetto per la trattativa privata nei servizi di progettazione, riducendo da 5 a 3 il numero di operatori da sentire.
Gli operatori andranno individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi, “nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”. Il 45% (in valore) del mercato attuale degli affidamenti di progettazioni sarà sottratto a una vera concorrenza.

Leggi Novità del Codice Appalti: cosa cambia sul massimo ribasso

 

Nuovo Codice appalti: l’appalto integrato

Terzo punto: servirebbero chiarimenti sull’appalto integrato. Il Codice vieta l’affidamento contemporaneo di lavori e progettazione, anche se non blinda in maniera sufficiente la relativa disciplina.

Sull’appalto integrato la delega imponeva di limitarne il ricorso, tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere, della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori. Nel nuovo Codice Appalti non vengono riprodotte le previsioni della delega, con il riferimento ai contenuti tecnologici delle opere, ma all’articolo 23 si dice che «ove non diversamente previsto dal presente codice, gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo». Il testo attuale del Codice prevede un numero limitato di eccezioni, come quelle sul contraente generale e sul project financing a doppia fase: lasciando una clausola generale aperta a possibili eccezioni, l’assetto potrebbe diventare troppo permissivo.

 

Nuovo Codice Appalti: i servizi di progettazione

Per i professionisti l’altro grosso problema è la mancanza di un capitolo specifico del Codice Appalti dedicato ai servizi di progettazione, nonostante l’attenzione particolare della Legge delega a questo tema. Il Nuovo Codice Appalti  ha collocato i servizi di progettazione insieme agli altri servizi.

mar 05 2016

Nuovo codice appalti

Riforma appalti, il nuovo Codice delude i professionisti tecnici (fonte: Casa & Clima.com)

 
Il testo “tradisce lo spirito della Legge delega circa la centralità della progettazione”. Assistal soddisfatta. Legambiente plaude al superamento della legge obiettivo. Oice: “Rischio concorrenza per gli incarichi di progettazione, bene divieto prezzo più basso, Bim e criteri reputazionali”

 Il testo “tradisce lo spirito della Legge delega circa la centralità della progettazione”. Assistal soddisfatta. Legambiente plaude al superamento della legge obiettivo. Oice: “Rischio concorrenza per gli incarichi di progettazione, bene divieto prezzo più basso, Bim e criteri reputazionali.

Ing Antonio Zambrano Pres CNI
 

“Si tratta di un testo che tradisce lo spirito della Legge delega circa la centralità della progettazione. Siamo di fronte ad un arretramento rispetto alla normativa precedente, in particolare se ci riferiamo alla Determinazione Anac 4/2015”.

Armando Zambrano, Coordinatore della Rete e Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, commenta il testo del nuovo Codice degli appalti approvato ieri dal Consiglio dei ministri in esame preliminare.

La Rete delle Professioni Tecniche lamenta, innanzitutto, la scomparsa, nel Codice, di una parte specifica dedicata ai servizi di ingegneria e architettura. I servizi dei professionisti tecnici, infatti, risultano dispersi nelle varie pieghe del Codice. Inoltre, i progettisti interni alla pubblica amministrazione, a differenza di quanto chiedeva la Rete, potranno continuare ad essere sprovvisti dell’iscrizione ad un Ordine, essendo sufficiente la sola abilitazione.

Un altro punto molto criticato dai professionisti tecnici italiani è la non obbligatorietà del Dm 143 (cosiddetto “decreto parametri”) per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara. Senza contare che la limitazione all’appalto integrato risulta scomparsa dai radar e la cauzione diventa obbligatoria anche per la progettazione. In compenso, la Rete giudica positivamente la riproposizione dei requisiti richiesti alle Società di Ingegneria che le mette sullo stesso livello delle Società tra Professionisti.

“Il testo – ha concluso Zambrano – non ha tenuto conto delle osservazioni dei professionisti tecnici e per questo ci auguriamo che, in occasione del prossimo Consiglio dei Ministri, che varerà il testo definitivo, vengano apportate le giuste correzioni. In ogni caso riproporremo le nostre idee in tutte le sedi istituzionali, a cominciare dalle commissioni parlamentari che dovranno esprimere il loro parere sul provvedimento”.

OICE: “RISCHIO CONCORRENZA PER GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, BENE IL DIVIETO AL PREZZO PIÙ BASSO, LE NORME SUL BIM E I CRITERI REPUTAZIONALI”. Per il Presidente dell’Oice, Gabriele Scicolone, “il lavoro fatto in queste ultime settimane ha certamente molto migliorato la situazione. Si è trattato di un compito titanico svolto in poco tempo, quindi alla fine le soluzioni individuate anche in base al contributo degli stakeholders consultati vanno decisamente apprezzate. In questo senso il contributo di OICE è stato recepito positivamente perché troviamo nel testo alcune delle norme che ritenevamo importanti per il settore, tra le quali quelle sui soggetti affidatari della progettazione che prevedono le disposizioni sulle società di ingegneria, il principio di affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva allo stesso soggetto o anche l’obbligo di indicare nominativamente i progettisti firmatari degli elaborati, e lo spazio attualmente garantito ai progettisti in fase di verifica dei progetti.”

Altri elementi positivi sono: “la soluzione individuata per implementare il BIM, non più elemento obbligatorio ma premiale da attuare con gradualità, così come appare molto efficace il ruolo assegnato ad ANAC per la soft law ma anche per la qualificazione delle stazioni appaltanti che andranno comunque ridotte. E’ sicuramente apprezzabile la disciplina sui commissari di gara e sull’introduzione di criteri reputazionali premiali che devono aggiungersi alla usuale qualificazione in gara per i progettisti. Confidiamo poi che lo spostamento al MIT dell’Avcpass renda finalmente effettivo lo snellimento della fase di verifica dei requisiti, strettamente legato all’impiego del documento di gara unico europeo, con un effetto di omogeneità procedurale che verrà senz’altro reso ancora più efficace quando ci saranno i bandi-tipo e i contratti-tipo di competenza dell’ANAC. Positivo è anche il cambiamento di strategia sul ruolo delle Amministrazioni, concentrate sulla fase di project management affidata al RUP, con premialità legate a questa attività ed al risultato in termini di costi e tempi dell’opera.”

I PUNTI DA MIGLIORARE. Ci sono, come è ovvio in un lavoro di questa portata, ancora alcuni aspetti a nostro avviso da migliorare, afferma Giorgio Lupoi, Vice Presidente Oice con delega per gli sviluppi legislativi: “ad esempio, l’innalzamento a 150.000 euro della soglia per le trattative private nei servizi, peraltro con invito a tre soggetti e non a cinque: in tal modo l’85% degli affidamenti di progettazione sarà sottratto ad una vera concorrenza. Inoltre non ritroviamo nel testo importanti norme che oggi rappresentano elementi centrali per il ruolo che il progettista deve svolgere: in primis non si ribadisce che nei contratti in cui c’è un contenuto progettuale devono essere richiesti idonei requisiti per la fase progettuale; non è recuperato il divieto di subordinare i corrispettivi all’avvenuto finanziamento dell’opera, non risulta del tutto evidente la drastica limitazione dell’appalto integrato; appare eccessivo obbligare sempre le Amministrazioni a svolgere concorsi di progettazione per opere di natura tecnologica. Siamo certi e confidenti rispetto alla possibilità che il lavoro delle commissioni parlamentari migliori un testo ancora in progress.”

ASSISTAL SODDISFATTA. È positivo il commento di Assistal (Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica – ESCo e Facility Management): “Il testo – commenta Angelo Carlini, Presidente di ASSISTAL – accoglie molte indicazioni espresse dalla nostra Associazione, cogliendo in pieno le necessità di un comparto che necessitava da tempo di un profondo rinnovamento nei meccanismi e nelle regole di aggiudicazione pubblica di lavori, servizi e forniture”.

L’Associazione plaude “all’enfasi posta sull’importanza di un congruo equilibrio tra prezzo e qualità, prendendo le distanze dal destabilizzante sistema del Massimo Ribasso senza la possibilità, di fatto, di escludere le offerte anomale, in favore di quello più valido e premiante dell’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di aggiudicazione preferenziale, in grado di coniugare offerta economica ed offerta tecnica, unitamente alla previsione, per appalti di importo economico inferiore, del mantenimento del criterio del massimo ribasso con un nuovo meccanismo di valutazione dell’anomalia dell’offerta.

“Bene – continua Carlini – anche la volontà del legislatore di porre la massima attenzione alla qualità della progettazione, alla qualificazione delle stazioni committenti, alla terzietà dei membri delle commissioni aggiudicatrici ed ai controlli in fase di esecuzione dell’oggetto dell’appalto”.

“Siamo certi – afferma il Presidente Assistal – che queste misure saranno di forte impulso per il buon esito delle procedure di aggiudicazione e per l’esecuzione dei contratti, e costituiranno concrete barriere alle aggiudicazioni con i folli ribassi che siamo purtroppo oggi abituati a registrare, che certamente non premiano le imprese “sane” che applicano correttamente le regole contrattuali, le norme previdenziali e quelle tributarie. Ed in particolar modo – continua Carlini – esprimiamo la nostra soddisfazione per il mantenimento del principio di non subappaltabilità delle attività impiantistiche laddove superino una determinata percentuale nell’ambito dell’appalto. E’ necessario mantenere il ruolo primario delle nostre imprese, anche mediante la previsione della costituzione di Associazioni temporanee di imprese, per evitare il rischio della scarsa qualità delle prestazioni e del risultato finale, a danno delle amministrazioni e, più in generale, della società.

Oltre a seguire l’iter di approvazione del Decreto Delegato appena licenziato dal Governo – conclude Carlini – non mancheremo di dialogare con chi avrà il compito di dettare la cd. “soft law”, in primis l’ANAC ed il Ministero delle Infrastrutture, attesi gli importanti istituti, quali la qualificazione degli operatori, che sono chiamati a regolamentare”.

LEGAMBIENTE: BENE IL SUPERAMENTO DELLA LEGGE OBIETTIVO.

“Ben venga il nuovo codice per gli appalti pubblici approvato oggi dal Governo. Finalmente si potrà chiudere una brutta pagina, lunga quindici anni, segnata troppo spesso da sprechi, corruzione e illegalità”, dichiara Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale di Legambiente.

“Fino ad oggi con la legge obiettivo sono stati, infatti, buttati decine di miliardi di euro in grandi opere definite strategiche che avrebbero dovuto modernizzare e rilanciare il Paese e che, invece, hanno portato ad una serie di cantieri infiniti o di progetti rimasti sulla carta. Per questo ci auguriamo che con il nuovo codice appalti si possa dare risposta alle due grandi questioni che nel settore delle infrastrutture l’Italia continua a scontare. La prima è la creazione finalmente di una filiera trasparente che premi le imprese serie, la trasparenza e i controlli, la certezza dei tempi. La seconda è la scelta di opere realmente utili a risolvere i problemi di mobilità e inquinamento delle città italiane, e quelli di un trasporto merci incentrato sulla gomma con tutte le conseguenze in termini di emissioni, inquinanti e incidenti”.

“Il segno di discontinuità rispetto al passato avviato in questi mesi dal Ministro Delrio con le sue scelte riguardanti le infrastrutture, speriamo porti al centro dell’attenzione le aree urbane, perché è qui che si concentra la maggiore domanda di trasporto ed è qui che si evidenzia il più rilevante ritardo rispetto all’Europa. Solo in questo modo – conclude Zanchini – si potrà rendere il Paese veramente moderno, garantendo ai cittadini una migliore mobilità e qualità della vita. È questo il vero cambiamento di cui l’Italia ha bisogno”.

Leggi anche: “Subappalto, cancellato il limite del 30%. Il tetto solo per le opere superspecialistiche

mar 05 2016

Nuovo codice appalti

Riforma appalti, il nuovo Codice delude i professionisti tecnici

 
Il testo “tradisce lo spirito della Legge delega circa la centralità della progettazione”. Assistal soddisfatta. Legambiente plaude al superamento della legge obiettivo. Oice: “Rischio concorrenza per gli incarichi di progettazione, bene divieto prezzo più basso, Bim e criteri reputazionali”

 Il testo “tradisce lo spirito della Legge delega circa la centralità della progettazione”. Assistal soddisfatta. Legambiente plaude al superamento della legge obiettivo. Oice: “Rischio concorrenza per gli incarichi di progettazione, bene divieto prezzo più basso, Bim e criteri reputazio

 
 

“Si tratta di un testo che tradisce lo spirito della Legge delega circa la centralità della progettazione. Siamo di fronte ad un arretramento rispetto alla normativa precedente, in particolare se ci riferiamo alla Determinazione Anac 4/2015”.

Armando Zambrano, Coordinatore della Rete e Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, commenta il testo del nuovo Codice degli appalti approvato ieri dal Consiglio dei ministri in esame preliminare.

La Rete delle Professioni Tecniche lamenta, innanzitutto, la scomparsa, nel Codice, di una parte specifica dedicata ai servizi di ingegneria e architettura. I servizi dei professionisti tecnici, infatti, risultano dispersi nelle varie pieghe del Codice. Inoltre, i progettisti interni alla pubblica amministrazione, a differenza di quanto chiedeva la Rete, potranno continuare ad essere sprovvisti dell’iscrizione ad un Ordine, essendo sufficiente la sola abilitazione.

Un altro punto molto criticato dai professionisti tecnici italiani è la non obbligatorietà del Dm 143 (cosiddetto “decreto parametri”) per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara. Senza contare che la limitazione all’appalto integrato risulta scomparsa dai radar e la cauzione diventa obbligatoria anche per la progettazione. In compenso, la Rete giudica positivamente la riproposizione dei requisiti richiesti alle Società di Ingegneria che le mette sullo stesso livello delle Società tra Professionisti.

“Il testo – ha concluso Zambrano – non ha tenuto conto delle osservazioni dei professionisti tecnici e per questo ci auguriamo che, in occasione del prossimo Consiglio dei Ministri, che varerà il testo definitivo, vengano apportate le giuste correzioni. In ogni caso riproporremo le nostre idee in tutte le sedi istituzionali, a cominciare dalle commissioni parlamentari che dovranno esprimere il loro parere sul provvedimento”.

OICE: “RISCHIO CONCORRENZA PER GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, BENE IL DIVIETO AL PREZZO PIÙ BASSO, LE NORME SUL BIM E I CRITERI REPUTAZIONALI”. Per il Presidente dell’Oice, Gabriele Scicolone, “il lavoro fatto in queste ultime settimane ha certamente molto migliorato la situazione. Si è trattato di un compito titanico svolto in poco tempo, quindi alla fine le soluzioni individuate anche in base al contributo degli stakeholders consultati vanno decisamente apprezzate. In questo senso il contributo di OICE è stato recepito positivamente perché troviamo nel testo alcune delle norme che ritenevamo importanti per il settore, tra le quali quelle sui soggetti affidatari della progettazione che prevedono le disposizioni sulle società di ingegneria, il principio di affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva allo stesso soggetto o anche l’obbligo di indicare nominativamente i progettisti firmatari degli elaborati, e lo spazio attualmente garantito ai progettisti in fase di verifica dei progetti.”

Altri elementi positivi sono: “la soluzione individuata per implementare il BIM, non più elemento obbligatorio ma premiale da attuare con gradualità, così come appare molto efficace il ruolo assegnato ad ANAC per la soft law ma anche per la qualificazione delle stazioni appaltanti che andranno comunque ridotte. E’ sicuramente apprezzabile la disciplina sui commissari di gara e sull’introduzione di criteri reputazionali premiali che devono aggiungersi alla usuale qualificazione in gara per i progettisti. Confidiamo poi che lo spostamento al MIT dell’Avcpass renda finalmente effettivo lo snellimento della fase di verifica dei requisiti, strettamente legato all’impiego del documento di gara unico europeo, con un effetto di omogeneità procedurale che verrà senz’altro reso ancora più efficace quando ci saranno i bandi-tipo e i contratti-tipo di competenza dell’ANAC. Positivo è anche il cambiamento di strategia sul ruolo delle Amministrazioni, concentrate sulla fase di project management affidata al RUP, con premialità legate a questa attività ed al risultato in termini di costi e tempi dell’opera.”

I PUNTI DA MIGLIORARE. Ci sono, come è ovvio in un lavoro di questa portata, ancora alcuni aspetti a nostro avviso da migliorare, afferma Giorgio Lupoi, Vice Presidente Oice con delega per gli sviluppi legislativi: “ad esempio, l’innalzamento a 150.000 euro della soglia per le trattative private nei servizi, peraltro con invito a tre soggetti e non a cinque: in tal modo l’85% degli affidamenti di progettazione sarà sottratto ad una vera concorrenza. Inoltre non ritroviamo nel testo importanti norme che oggi rappresentano elementi centrali per il ruolo che il progettista deve svolgere: in primis non si ribadisce che nei contratti in cui c’è un contenuto progettuale devono essere richiesti idonei requisiti per la fase progettuale; non è recuperato il divieto di subordinare i corrispettivi all’avvenuto finanziamento dell’opera, non risulta del tutto evidente la drastica limitazione dell’appalto integrato; appare eccessivo obbligare sempre le Amministrazioni a svolgere concorsi di progettazione per opere di natura tecnologica. Siamo certi e confidenti rispetto alla possibilità che il lavoro delle commissioni parlamentari migliori un testo ancora in progress.”

ASSISTAL SODDISFATTA. È positivo il commento di Assistal (Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica – ESCo e Facility Management): “Il testo – commenta Angelo Carlini, Presidente di ASSISTAL – accoglie molte indicazioni espresse dalla nostra Associazione, cogliendo in pieno le necessità di un comparto che necessitava da tempo di un profondo rinnovamento nei meccanismi e nelle regole di aggiudicazione pubblica di lavori, servizi e forniture”.

L’Associazione plaude “all’enfasi posta sull’importanza di un congruo equilibrio tra prezzo e qualità, prendendo le distanze dal destabilizzante sistema del Massimo Ribasso senza la possibilità, di fatto, di escludere le offerte anomale, in favore di quello più valido e premiante dell’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di aggiudicazione preferenziale, in grado di coniugare offerta economica ed offerta tecnica, unitamente alla previsione, per appalti di importo economico inferiore, del mantenimento del criterio del massimo ribasso con un nuovo meccanismo di valutazione dell’anomalia dell’offerta.

“Bene – continua Carlini – anche la volontà del legislatore di porre la massima attenzione alla qualità della progettazione, alla qualificazione delle stazioni committenti, alla terzietà dei membri delle commissioni aggiudicatrici ed ai controlli in fase di esecuzione dell’oggetto dell’appalto”.

“Siamo certi – afferma il Presidente Assistal – che queste misure saranno di forte impulso per il buon esito delle procedure di aggiudicazione e per l’esecuzione dei contratti, e costituiranno concrete barriere alle aggiudicazioni con i folli ribassi che siamo purtroppo oggi abituati a registrare, che certamente non premiano le imprese “sane” che applicano correttamente le regole contrattuali, le norme previdenziali e quelle tributarie. Ed in particolar modo – continua Carlini – esprimiamo la nostra soddisfazione per il mantenimento del principio di non subappaltabilità delle attività impiantistiche laddove superino una determinata percentuale nell’ambito dell’appalto. E’ necessario mantenere il ruolo primario delle nostre imprese, anche mediante la previsione della costituzione di Associazioni temporanee di imprese, per evitare il rischio della scarsa qualità delle prestazioni e del risultato finale, a danno delle amministrazioni e, più in generale, della società.

Oltre a seguire l’iter di approvazione del Decreto Delegato appena licenziato dal Governo – conclude Carlini – non mancheremo di dialogare con chi avrà il compito di dettare la cd. “soft law”, in primis l’ANAC ed il Ministero delle Infrastrutture, attesi gli importanti istituti, quali la qualificazione degli operatori, che sono chiamati a regolamentare”.

LEGAMBIENTE: BENE IL SUPERAMENTO DELLA LEGGE OBIETTIVO. “Ben venga il nuovo codice per gli appalti pubblici approvato oggi dal Governo. Finalmente si potrà chiudere una brutta pagina, lunga quindici anni, segnata troppo spesso da sprechi, corruzione e illegalità”, dichiara Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale di Legambiente.

“Fino ad oggi con la legge obiettivo sono stati, infatti, buttati decine di miliardi di euro in grandi opere definite strategiche che avrebbero dovuto modernizzare e rilanciare il Paese e che, invece, hanno portato ad una serie di cantieri infiniti o di progetti rimasti sulla carta. Per questo ci auguriamo che con il nuovo codice appalti si possa dare risposta alle due grandi questioni che nel settore delle infrastrutture l’Italia continua a scontare. La prima è la creazione finalmente di una filiera trasparente che premi le imprese serie, la trasparenza e i controlli, la certezza dei tempi. La seconda è la scelta di opere realmente utili a risolvere i problemi di mobilità e inquinamento delle città italiane, e quelli di un trasporto merci incentrato sulla gomma con tutte le conseguenze in termini di emissioni, inquinanti e incidenti”.

“Il segno di discontinuità rispetto al passato avviato in questi mesi dal Ministro Delrio con le sue scelte riguardanti le infrastrutture, speriamo porti al centro dell’attenzione le aree urbane, perché è qui che si concentra la maggiore domanda di trasporto ed è qui che si evidenzia il più rilevante ritardo rispetto all’Europa. Solo in questo modo – conclude Zanchini – si potrà rendere il Paese veramente moderno, garantendo ai cittadini una migliore mobilità e qualità della vita. È questo il vero cambiamento di cui l’Italia ha bisogno”.

Leggi anche: “Subappalto, cancellato il limite del 30%. Il tetto solo per le opere superspecialistiche

feb 27 2016

Liberi profesionisti

Prestazioni professionali Gratuite: chi rappresenta i liberi professionisti?

Ing. Gianluca Oreto (Tratto da www.lavori pubblici.it)

25/02/2016

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L’indiretto vantaggio discendente dall’aver conseguito uno specifico incarico professionale, anche se gratuito, concorre ad accrescere il prestigio professionale e la notorietà da parte del progettista.

A scriverlo è stata la Corte dei Conti con la Deliberazione n. 17572 del 12 febbraio 2016richiesta dal Comune di Catanzaro in riferimento alla proposta di un bando che ha previsto la possibilità di costituire uno staff tecnico per la redazione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), ricorrendo ad apporti professionali esterni prestati a titolo gratuito a favore dell’Ente.

L’argomento ha, chiaramente, suscitato l’indignazione di Ordini professionali, Sindacati e professionisti che sui nostri canali social (FacebookTwitterGoogle+ e Linkedin) hanno manifestato tutto il loro disappunto. Sulla vicenda (leggi articolo) ho ricevuto una nota diMichele Cristaudo, Presidente della Sezione di Catania di Federarchitetti, che ci ha illuminato sui riferimenti giuridici che regolano questa tipologia di rapporti, da lui definiti di “abominevole specie”. In particolare, dal punto di vista giuridico:

  • Codice civile – Libro II Delle successioni – Titolo V Delle donazioni – Capo III Della forma e degli effetti della donazione – Art. 783 (Donazioni di modico valore)
    La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.”
  • Codice deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti junior e Pianificatori junior italiani che al Titolo VI ESERCIZIO PROFESSIONALE – Art. 24 (Contratti e Compensi), comma 7
    “La richiesta di compensi, di cui ai comma 1° e 3° del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all’attività svolta, o l’assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale, scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare.”
  • Codice deontologico degli Ingegneri – Art. 11 (Incarichi e compensi), comma 4
    L’ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie

Secondo il Presidente Cristaudo “il vero dramma di questa vicenda e di tante altre che stanno contribuendo alla lenta, ma inesorabile agonia della Libera professione è che quest’ultima non solo non è più riconosciuta ma, soprattutto, non è sufficientemente rappresentata e difesa. Gli Ordini, che sembrano oggi smaniosi di volere rappresentare e difendere i Liberi professionisti, dimenticano di annoverare negli Albi numerosi Dipendenti pubblici come l’Arch. Giuseppe Lonetti (dirigente del Settore Pianificazione del Comune di Catanzaro che ha proposto la delibera); possono sì rappresentare il mondo delle professioni in senso lato, ma certamente NON rappresentano gli interessi professionali, che invece sono prerogativa delle Associazioni sindacali di liberi professionisti, come è FEDERARCHITETTI“.

Il potere di rappresentanza

Il Presidente di Federarchitetti Catania esprime un concetto più volte da me ribadito ovvero che “la rappresentanza di categoria è un diritto ma è legata alla libera scelta di associarsi e non all’obbligo di far parte di un elenco“. Da una parte Ordini professionali eConsigli Nazionali che sono Enti pubblici ad iscrizione obbligatoria che per legge dovrebbero solo controllare l’operato dei professionisti iscritti ma a cui gli stessi negli anni “sembra” abbiano voluto lasciare una sorta di potere di rappresentanza. Dall’altraSindacati e Associazioni ad iscrizione libera che per statuto hanno la rappresentanza dei professionisti iscritti ma che, per diffidenza o inerzia dei professionisti stessi, non hanno mai avuto la forza (soprattutto economica) e la potenza di portare avanti progetti supportati da numeri di grossa entità.

La conseguenza è stata un’enorme confusione e la perdita di un potere che rappresentasse realmente le reali necessità dei liberi professionisti, diverse da quelle dei dipendenti pubblici di cui Ordini e Consigli Nazionali sono pieni (per ovvi motivi che non sto qui a spiegare).

La dimostrazione di questa tesi è fornita da Federarchitetti stessa che in riferimento al “problema” delle donazioni di attività progettuali aveva inviato il 16 dicembre 2015 undocumento al Presidente della Regione Siciliana, all’Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità (Dipartimento regionale tecnico), alla Consulta degli Ordini degli Architetti P.P.C. di Sicilia, alla Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia e a tutti gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti P.P.C. della Sicilia, ad oggetto: “Richiesta di vigilanza in merito alle donazioni di attività progettuali di opere pubbliche”.

Si rimarcava – afferma Michele Cristaudo – proprio la deplorevole prassi di attività varie di progettazione di opere pubbliche, che vengono donate alle Amministrazioni da soggetti non disinteressati ma in cerca di acquisire commesse di lavoro, aggirando così le regole e le Leggi che governano la progettazione di opere pubbliche, e ritenendo che tutto ciò violi gravemente le regole della libera concorrenza e noccia all’immagine dei professionisti“.

Ci appellavamo – continua Cristaudo – ai Codici deontologici, alle Leggi Regionali, della Repubblica e della Comunità Europea in materia di Opere Pubbliche, poiché queste cattive pratiche configurano grave danno e concorrenza sleale per gli Architetti ed Ingegneri liberi professionisti siciliani. Invitavamo la Regione Siciliana e tutti i destinatari a volere vigilare con il massimo rigore per far si che nessun soggetto pubblico e/o privato affidi incarichi, acquisisca commesse, accetti donazioni di attività progettuali. Tempestivamente, il giorno successivo, abbiamo ricevuto nota di riscontro dalla Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia, ma da allora ad oggi nessun altro dei tanti destinatari ha ritenuto di dovere dare riscontro o porre la minima attenzione alla nostra richiesta“.

Certo che la questione non sia chiusa, vi terrò informati di eventuali evoluzioni.

feb 20 2016

Congruità delle Parcelle

Certificazione energetica: quando il Comune prende per il collo i professionisti

Certificazione energetica: quando il Comune prende per il collo i professionisti

Dunque vediamo … qual è il prezzo onesto per la diagnosi energetica e redazione del relativo attestato di prestazione energetica per una palestra comunale e due edifici scolastici? Un Comune della Provincia di Pavia ritiene che un certificatore energetico possa assumere l’incarico per la cifra complessiva di 1.500 euro. Ovviamente comprese tutte le spese, l’IVA e gli oneri per la cassa previdenziale. Superfluo aggiungere che l’importo fissato è quello a base d’asta e l’offerta (al ribasso) concorrerà per il 40% alla determinazione della graduatoria.

Non molto tempo addietro ci siamo interrogati su quale potesse essere il prezzo giusto per un APE, esaminando i costi medi chiesti dai professionisti nelle diverse città italiane.

 La media, come forse ricorderanno i nostri lettori, era di 120 euro e l’indagine scatenò un vivace dibattito tra i tecnici nel gruppo di LinkedIn dedicato ai professionisti per le costruzioni.

“La somma di 500 euro per ognuno degli Audit e per la redazione dell’APE è a dir poco indecente per la qualità e la quantità del lavoro che deve essere svolto”, ci indica l’ing. Domenico Pepe, progettista esperto in tematiche legate al risparmio e all’efficienza energetica in edilizia.

In particolare, sottolinea Pepe, “è incredibile che nel bando pubblicato non si faccia riferimento a nessun criterio per il calcolo della parcella e ad alcuna norma per le modalità di redazione dell’Audit per la preparazione del quale ci sono differenti norme ben precise”.

Dalla lettura del bando, infatti, non emerge nessuna “tensione” verso la realizzazione di un lavoro ben eseguito. “Non si richiede l’uso di strumentazione specifica! Nemmeno un rilievo di tipo qualitativo tramite termografia”, continua l’ing. Pepe che si chiede quale professionista possa partecipare a un bando simile che svilisce decisamente la professione tecnica.

Al momento in cui stiamo scrivendo, non sappiamo se la gara sia andata deserta o se ci sia stato qualche partecipante (a proposito, il bando precisa che “si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e vantaggiosa per l’amministrazione comunale”.

Considerando che si parte da una base di 1.500 euro per tre edifici di dimensioni decisamente più impegnative di un appartamento medio di 80 metri quadri, crediamo che qualunque offerta sarà “congrua e vantaggiosa”. Solo per una parte, però.

feb 13 2016

LIBERE PROFESSIONI

Fondi Europei, l’attività del libero professionista costituisce attività di impresa?

 

feb 10 2016

TAR: l’ingegnere può progettare e dirigere i lavori su edifici storico-artistici

Bocciato il ricorso dei concorrenti che rivendicavano la competenza esclusiva degli architetti

Con la sentenza n. 36/2016 la prima sezione del Tar Emilia-Romagna si è pronunciata, tra l’altro, sulla legittimità dell’invito alla gara di un ingegnere per il compimento di attività di progettazione e direzione lavori che, riguardando opere relative ad un bene di interesse storico-artistico assoggettato a tutela ex d.lgs. n. 42 del 2004, sarebbero riservate alla competenza degli architetti.

Il Collegio ha chiarito l’ambito di applicabilità dell’art. 52, comma 2, del r.d. n. 2537 del 1925: si tratta della previsione secondo cui “…le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere”. Questa previsione va intesa – secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale – nel senso che non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico, restando invece nella competenza dell’ingegnere civile la cd. parte tecnica, ossia le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria, quali – in particolare – le lavorazioni strutturali ed impiantistiche (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2014 n. 21), se si limitano, ad es., alla messa in sicurezza dell’immobile e alla revisione degli impianti senza intaccare l’aspetto estetico dell’edificio (v. TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 29 ottobre 2015 n. 2519).

RIPRISTINO STRUTTURALE DELLA PORZIONE DELLE STRUTTURE LESIONATE DAL SISMA DEL 2012. Nel caso di specie, nel deliberare l’avvio della procedura di ricerca dell’affidatario dell’incarico in questione, il Comune approvava il «documento preliminare all’avvio della progettazione» ex art. 15 del d.P.R. n. 207 del 2010, il quale precisava – tra l’altro – che “l’intervento è volto al ripristino strutturale della porzione delle strutture lesionate dal sisma” e che si doveva provvedere ad “interventi di riparazione con rafforzamento locale”, così inquadrando le relative prestazioni in una sfera di misure di risanamento e salvaguardia dell’immobile danneggiato da ricondurre all’ambito di operatività dell’art. 3 del regolamento allegato all’ordinanza commissariale n. 120 del 2013 (“Per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale degli edifici ricompresi nel Programma, che presentano danni lievi, oltre la riparazione del danno, si dovrà conseguire, tenendo conto del tipo e del livello del danno, un incremento della capacità dell’edificio di resistere al sisma mediante opere di rafforzamento locale progettate ai sensi del punto 8.4.3. delle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con il D.M. 14/01/2008”). Si trattava, quindi, di intervenire essenzialmente sulla struttura dell’edificio per ripararla e consolidarla attraverso opere di edilizia civile riconducibili alla c.d. «parte tecnica» di cui all’art. 52, comma 2, del r.d. n. 2537 del 1925, nella lettura ampia che ne ha dato la giurisprudenza, ovvero restandone ricomprese tutte le lavorazioni che non incidono sui profili estetici e di rilievo culturale degli edifici vincolati.

Dal che, alla luce del particolare contesto in cui l’intervento di ripristino dell’edificio andava effettuato – ovvero la rimozione dei pregiudizi strutturali prodotti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e l’apprestamento di misure idonee a proteggere l’immobile dal rischio di simili fatti naturali –, la corretta individuazione della figura professionale dell’ingegnere quale soggetto abilitato a curare la relativa progettazione e direzione dei lavori. vai alla fonte

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