Categoria: edilbank

mag 27 2016

Lazio: bando da 35 MLN per microcredito ai professionisti

Finanzia progetti di autoimpiego e start up. Confprofessioni Lazio: “Grande opportunità per i professionisti in difficoltà con l’accesso al credito”.

La Regione Lazio apre il microcredito e la microfinanza ai liberi professionisti e partite Iva. È stato pubblicato il bando che mette a disposizione di microimprese e professionisti, con difficoltà di accesso al credito bancario, 35 milioni di euro, provenienti dai fondi europei del POR FSE 2007-2013, per finanziare progetti di autoimpiego, l’avvio di nuove imprese o la realizzazione di nuovi progetti promossi da imprese esistenti. Leggi Tutto

mag 27 2016

«Premio» a imprese e professionisti che comprano beni nuovi

Tratto da Il sole 24 ore.com

 

Un aiuto alle imprese e ai liberi professionisti che acquistano beni strumentali nuovi. Con la circolare 23/E del 26 maggio 2016 l’agenzia delle Entrate ha fornito tutte le indicazioni per ottenere il cosiddetto “super ammortamento”, l’agevolazione introdotta dalla legge di Stabilità 2016 che prevede un incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali acquistati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 e che comporta quindi un più alto “sconto” fiscale. Il maggior costo, che viene riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere infatti portato a deduzione del reddito attraverso le quote di ammortamento o i canoni di locazione finanziaria indicati in dichiarazione.

I beni «super ammortizzabili» 
Rientrano nell’agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali nuovi che siano strumentali all’attività d’impresa o professionale. La circolare delle Entrate illustra le modalità di calcolo del maggior ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia. La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore: sia i mezzi esclusivamente strumentali o adibiti a uso pubblico, sia quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, sia, infine, quelli utilizzati per scopi diversi (con deducibilità limitata e limite massimo alla rilevanza del costo di acquisizione)

 Patent box, istanze al rush finale

Chi può accedere al beneficio 
Possono usufruire del super ammortamento tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, e i lavoratori autonomi che svolgono arti o professioni anche in forma associata. Agevolazione aperta anche ai contribuenti minimi e a coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti e gli enti non commerciali per quanto riguarda l’attività commerciale eventualmente esercitata.

Chi non può accedere al beneficio 
Non possono godere dell’agevolazione, invece, le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni usufruendo del regime forfetario, visto che nel loro caso il reddito è calcolato applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi e non come differenza tra componenti positivi e negativi. Allo stesso modo, sono escluse le imprese marittime che calcolano il reddito con il regime della “tonnage tax”.

La tempistica 
Per determinare l’incentivo introdotto dai commi 91 e seguenti della legge 208/2015 occorre prestare attenzione alla data in cui l’investimento si considera effettuato, ricordando che il costo viene maggiorato del 40% solo se fiscalmente sostenuto tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016. Se si tratta di acquisti (cioè di ordinari contratti di compravendita di beni mobili, posto che gli immobili sono esclusi dal maxi ammortamento), rileva il momento in cui il fornitore consegna o avvia la spedizione del bene; questa data risulterà di solito dai Ddt o comunque dai documenti emessi ai fini del trasporto del bene. Se la data in cui si verifica il trasferimento della proprietà è successiva rispetto a quella di consegna o spedizione, si prenderà invece in considerazione la data di passaggio della proprietà. Per eventuali prestazioni connesse con l’investimento (trasporto, montaggio, installazione, eccetera), che non siano già comprese nel costo del bene, va presa in esame la data di ultimazione (circolare 44/E/2009 riferita all’agevolazione Tremonti ter).

L’entrata in funzione del bene 
Il diritto all’incentivo non è condizionato all’entrata in funzione del bene strumentale nel periodo agevolato. Poiché però il bonus è costituito dalla maggiorazione degli ammortamenti, per usufruirne effettivamente è necessario che il bene agevolato sia anche entrato in funzione entro la fine dell’esercizio. Ad esempio: un bene strumentale acquistato a dicembre 2015, ma entrato in funzione nel successivo mese di gennaio 2016, consentirà la deduzione maggiorata solo dal 2016 (Unico 2017). Altrettanto un investimento realizzato entro il 31 dicembre 2016, con entrata in funzione nel 2017, sarà comunque incentivato (costo sostenuto entro la data limite), ma la deduzione partirà solo dal modello Unico 2018. 

 

L’esclusione dall’Irap 
La maggiorazione del costo del 40% ai fini di ammortamenti e canoni per i beni acquisti nel periodo agevolato non ha alcun effetto ai fini Irap, anche per i soggetti che calcolano questo tributo applicando ai componenti positivi e negativi le regole di determinazione proprie dell’imposta personale sul reddito. È questa la risposta che l’agenzia delle Entrate ha fornito durante Telefisco 2016, prendendo probabilmente atto che la relazione tecnica alla legge di Stabilità non ha previsto alcun effetto, ai fini di questa imposta, per il bilancio erariale.

La vendita del bene agevolato 
Quali effetti può avere la cessione del bene agevolato prima del termine del processo di ammortamento? Poiché la legge di Stabilità 2016 precisa che la maggiorazione del costo di acquisizione del bene ha effetto «con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria», ne consegue che al momento della cessione l’impresa (o il lavoratore autonomo) calcola le plus/minusvalenze sulla base del solo ammortamento effettuato in contabilità, senza che abbia alcun rilievo il «maxi ammortamento» dedotto in dichiarazione. Questo significa due cose: da un lato, non viene meno il beneficio già fruito, e quindi non occorre restituire i maggiori ammortamenti anche nell’ipotesi in cui il bene sia ceduto prima del termine del piano di ammortamento; dall’altro lato, non viene corretta (almeno per questo motivo) la plus/minusvalenza contabile, evitando, così, il venir meno dell’agevolazione già fruita. Pertanto, la cessione del bene (o la sua eliminazione dal processo produttivo) prima del termine dell’ammortamento non determina alcuna variazione da operare nel modello Unico

mag 21 2016

DURC, richiesta e rilascio Un video di PMI pubblicato il 19/5/2016

Vedi

mag 19 2016

Nuovo Codice dei contratti: dalla pretesa semplificazione al caos (e siamo solo al primo atto della commedia)

Popolo di operatori nel mondo degli appalti pubblici, reagisci! Avv.Vittorio Miniero – toto@appaltiamo.it

 

Stiamo assistendo in questi giorni a qualche cosa che non si era mai visto prima nel mondo degli appalti pubblici.

Premetto che questo intervento non vuole essere in nessun modo avverso ad alcuna parte politica. Sia il centro sinistra che il centro destra, quando sono stati rispettivamente al Governo, hanno combinato grossi guai nel nostro povero, ma importantissimo ambito.

Il mio intervento è legato alla passione ed amore che ho per quanti conosco lavorare da anni in questo settore ed alla frustrazione che sento dentro in questi giorni per ciò che sta per avvenire.

Dal 18 aprile 2014 la vigenza della Direttiva Comunitaria 2014/24 impone al nostro Paese il recepimento entro la scadenza del 18 aprile 2016.

La procedura normativa di recepimento si è avviata tempestivamente, ma ad andatura troppo lenta per arrivare in tempo.

Solo il 3 marzo scorso il Governo è riuscito ad approvare una prima bozza del nuovo Codice degli Appalti e tra pareri e firma del Capo dello Stato siamo arrivati alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale solo il 19 aprile 2016. Il decreto prevede la vigenza decorrente dal giorno stesso della pubblicazione. Ecco ritengo questo modo di fare vigliacco ed oltraggioso.

Il legislatore ha avuto due anni per recepire le nuove direttive comunitarie e non ha offerto nessun periodo di vacatio legis agli operatori del diritto degli appalti pubblici per studiare i 220 articoli pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Non mi pare un comportamento corretto. La vigenza del nuovo Codice abroga le disposizioni previgenti (è integralmente abrogato il D.Lgs 163/2006) e comporta la vigenza di 220 articoli nuovi in materia di appalti.

E questa vigenza, per volontà del nostro legislatore, è immediata, senza che venga lasciato a chi deve applicare queste norme alcun periodo per studiarle, elaborarle e comprenderle. 2 Difficile non lasciarsi andare ad epiteti poco degni della nostra professionalità.

La settimana scorsa, durante un convegno, ho ascoltato l’intervento di un Senatore della Repubblica che magnificava l’operato del nostro legislatore, specificando che il nuovo Codice diverrà strumento importante nella lotta contro la corruzione.

Ecco, voglio ricordare a tutti che la “Corruption” di cui di parla Trasparency da anni non è solo legata alle mazzette ed agli inciuci, ma anche alla scarsa qualità normativa del legislatore. La certezza del diritto è uno strumento fondamentale per operare nel modo migliore.

Un Paese che alla data di scadenza del termine per recepire una direttiva importante come quella degli appalti pubblici non sa ancora quando avverrà il recepimento è un paese corrotto e non per colpa dei funzionari pubblici.

Un Paese che alla data di scadenza del termine di recepimento pubblica un codice degli appalti con vigenza il giorno stesso, manda allo sbando gli operatori, rendendo terreno fertile alla corruzione. Un Paese che crea costante disordine legislativo (ricordo, ad esempio, che noi abbiamo un codice antimafia e norme che disciplinano l’antimafia al di fuori del codice medesimo) è un paese che crea corruzione e non per responsabilità di coloro che operano nel mondo degli appalti pubblici.

Sono stufo di sentire il nostro legislatore attaccare chi opera negli appalti pubblici come fosse l’unico responsabile della situazione attuale italiana: il legislatore è il primo responsabile assoluto di questa situazione e ciò che sta avvenendo in Italia per recepire la direttiva comunitaria 2014/24 ne è testimonianza esplicita.

Occorre che il legislatore si faccia un serio esame di coscienza e comprenda una cosa importante: non è la data di vigenza di una norma che rende il settore stabile, ma la data di comprensione e corretta applicazione della stessa.

Ed allora sarebbe stato molto meglio che il legislatore si fosse preso un lasso temporale maggiore per rendere migliore il testo del Codice (che ha subito numerosissime critiche e richieste di modifiche dal parere del Consiglio di Stato), piuttosto che, rispettando in extremis il termine per il recepimento, darci un testo sconosciuto da applicare, non si sa bene come, immediatamente e che certamente conterrà numerose 3 imperfezioni che daranno vita agli usuali innumerevoli interventi novativi sul testo approvato.

mag 19 2016

Nuovo Codice dei contratti: dalla pretesa semplificazione al caos (e siamo solo al primo atto della commedia)

Popolo di operatori nel mondo degli appalti pubblici, reagisci! Avv.Vittorio Miniero – toto@appaltiamo.it

Stiamo assistendo in questi giorni a qualche cosa che non si era mai visto prima nel mondo degli appalti pubblici.

Premetto che questo intervento non vuole essere in nessun modo avverso ad alcuna parte politica. Sia il centro sinistra che il centro destra, quando sono stati rispettivamente al Governo, hanno combinato grossi guai nel nostro povero, ma importantissimo ambito.

Il mio intervento è legato alla passione ed amore che ho per quanti conosco lavorare da anni in questo settore ed alla frustrazione che sento dentro in questi giorni per ciò che sta per avvenire.

Dal 18 aprile 2014 la vigenza della Direttiva Comunitaria 2014/24 impone al nostro Paese il recepimento entro la scadenza del 18 aprile 2016.

La procedura normativa di recepimento si è avviata tempestivamente, ma ad andatura troppo lenta per arrivare in tempo.

Solo il 3 marzo scorso il Governo è riuscito ad approvare una prima bozza del nuovo Codice degli Appalti e tra pareri e firma del Capo dello Stato siamo arrivati alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale solo il 19 aprile 2016. Il decreto prevede la vigenza decorrente dal giorno stesso della pubblicazione. Ecco ritengo questo modo di fare vigliacco ed oltraggioso.

Il legislatore ha avuto due anni per recepire le nuove direttive comunitarie e non ha offerto nessun periodo di vacatio legis agli operatori del diritto degli appalti pubblici per studiare i 220 articoli pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Non mi pare un comportamento corretto. La vigenza del nuovo Codice abroga le disposizioni previgenti (è integralmente abrogato il D.Lgs 163/2006) e comporta la vigenza di 220 articoli nuovi in materia di appalti.

E questa vigenza, per volontà del nostro legislatore, è immediata, senza che venga lasciato a chi deve applicare queste norme alcun periodo per studiarle, elaborarle e comprenderle. 2 Difficile non lasciarsi andare ad epiteti poco degni della nostra professionalità.

La settimana scorsa, durante un convegno, ho ascoltato l’intervento di un Senatore della Repubblica che magnificava l’operato del nostro legislatore, specificando che il nuovo Codice diverrà strumento importante nella lotta contro la corruzione.

Ecco, voglio ricordare a tutti che la “Corruption” di cui di parla Trasparency da anni non è solo legata alle mazzette ed agli inciuci, ma anche alla scarsa qualità normativa del legislatore. La certezza del diritto è uno strumento fondamentale per operare nel modo migliore.

Un Paese che alla data di scadenza del termine per recepire una direttiva importante come quella degli appalti pubblici non sa ancora quando avverrà il recepimento è un paese corrotto e non per colpa dei funzionari pubblici.

Un Paese che alla data di scadenza del termine di recepimento pubblica un codice degli appalti con vigenza il giorno stesso, manda allo sbando gli operatori, rendendo terreno fertile alla corruzione. Un Paese che crea costante disordine legislativo (ricordo, ad esempio, che noi abbiamo un codice antimafia e norme che disciplinano l’antimafia al di fuori del codice medesimo) è un paese che crea corruzione e non per responsabilità di coloro che operano nel mondo degli appalti pubblici.

Sono stufo di sentire il nostro legislatore attaccare chi opera negli appalti pubblici come fosse l’unico responsabile della situazione attuale italiana: il legislatore è il primo responsabile assoluto di questa situazione e ciò che sta avvenendo in Italia per recepire la direttiva comunitaria 2014/24 ne è testimonianza esplicita.

Occorre che il legislatore si faccia un serio esame di coscienza e comprenda una cosa importante: non è la data di vigenza di una norma che rende il settore stabile, ma la data di comprensione e corretta applicazione della stessa.

Ed allora sarebbe stato molto meglio che il legislatore si fosse preso un lasso temporale maggiore per rendere migliore il testo del Codice (che ha subito numerosissime critiche e richieste di modifiche dal parere del Consiglio di Stato), piuttosto che, rispettando in extremis il termine per il recepimento, darci un testo sconosciuto da applicare, non si sa bene come, immediatamente e che certamente conterrà numerose 3 imperfezioni che daranno vita agli usuali innumerevoli interventi novativi sul testo approvato.

mag 09 2016

La commissione di gara: ecco come funziona e come viene scelta Tratto da edilone.com 

Una delle più rilevanti novità del nuovo codice degli appalti pubblici riguarda l’introduzione di un albo dei commissari di gara e la sua tenuta presso l’ANAC

 

Oggi, i commissari sono stati nominati all’interno della stazione appaltante, sulla base delle competenze specifiche possedute dai dipendenti dall’amministrazione.

Soltanto nel caso di impossibilità nel reperire soggetti competenti, in base all’oggetto della gara, all’interno dell’amministrazione aggiudicatrice o di altre p.a., sussisteva la possibilità di rivolgersi all’esterno e individuare così soggetti dotati di alta professionalità.

Con il nuovo codice degli appalti pubblici, la scelta dei commissari di gara avverrà secondo metodologie differenti, almeno per alcuni tipi di gare.

Nell’ambito del più generale obbiettivo della centralizzazione della committenza, gli articoli 77 e 78 del nuovo codice degli appalti pubblici introducono delle novità importanti per quanto concerne la scelta e l’attività dei commissari di gara.

I commissari saranno scelti tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC e individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare.

La lista sarà comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, di norma entro cinque giorni dalla richiesta.

I vincitori di Bauma 2016, dalle ruspe elettriche al calcestruzzo stampato in 3d

Per quanto concerne l’affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie o per quelli che non presentano particolare complessità, la stazione appaltante potrà scegliere al proprio interno i commissari di gara. Si precisa che sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione (articolo 77, comma 3 nuovo codice).

Infine, l’articolo 77 prevede la possibilità per il commissario di gara di lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Ai sensi dell’articolo 78 del nuovo codice degli appalti pubblici, è istituito presso l’ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

I soggetti interessati ad iscriversi nell’elenco, dovranno essere in possesso dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l’Autorità definisce in apposito atto.

Sul punto, il recente parere del Consiglio di Stato (parere 1° aprile 2016 n. 855), ha avanzato delle osservazioni, atteso che la nuova legge non ha previsto alcun termine per l’emanazione dei provvedimenti da parte dell’Autorità anticorruzione.

Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, la fissazione dei requisiti dei commissari di gara dovrebbe essere prevista per legge e non affidata a provvedimenti adottati dall’ANAC.

Gli articoli 77 e 78 della nuova legge appalti pubblici, rispondono all’esigenza di selezionare in modo più rigoroso le persone deputate al controllo tecnico-economico dell’offerta, in modo da contrastare i diffusi fenomeni corruttivi che imperversano il sistema nazionale.

Tale riorganizzazione, è collegata agli obbiettivi della centralizzazione della committenza e della professionalizzazione delle stazioni appaltanti, tuttavia, periodi transitori lasciati al libero arbitrio delle amministrazioni potrebbero portare ad un caos normativo che rischierebbe di paralizzare le procedure di gara.

L’articolo 77 del nuovo codice appalti, prevede infatti che fino all’adozione dei provvedimenti da parte dell’Autorità, la commissione continuerà ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

L’applicazione di questo passaggio, se non accompagnato da regole chiare, potrebbe creare inevitabili divergenze operative di non facile comprensione per gli operatori economici.

mag 04 2016

Aggiornamento professionale, nuove regole per gli Ingegneri

di Paola Mammarella04/05/2016

 

I Master a distanza non danno diritto a CFP, i corsi online sono considerati attività di apprendimento non formale

Aggiornamento professionale, nuove regole per gli Ingegneri

04/05/2016 – Per l’aggiornamento professionale gli ingegneri non potranno ottenere crediti frequentando Master a distanza. Con la circolare 772/2016 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha adottato le Linee di indirizzo n.4 sull’aggiornamento della competenza professionale, che regolano numero di CFP per attività, esoneri e tempistiche per la presentazione dei documenti agli Ordini di appartenenza.
 

Aggiornamento professionale e Master

Al punto 7 delle Linee di indirizzo si legge che sono riconosciuti i Master di I e II livello universitario (che per loro definizione prevedono tutti un conferimento di almeno 60 crediti formativi universitari e un impegno complessivo di almeno 1.500 ore), svolti in Italia e all’estero, con esclusione di quelli erogati in modalità FAD (Formazione a distanza). Per tutti i Master sono attribuiti 30 CFP alla data di superamento dell’esame finale, indipendentemente dalla effettiva durata in mesi che può essere distribuita in modo più o meno intensivo.
 
In base al Regolamento sull’aggiornamento della competenza professionale, adottato dal CNI nel 2013, i Master di I e II livello rientrano, insieme ai dottorati di ricerca e ai corsi universitari con esame finale, tra le attività di apprendimento formale. Rispetto al 2013, quando si parlava in modo generico di Master, il CNI ha ritenuto opportuno specificare che quelli a distanza non possono essere utilizzati per ottenere crediti che certifichino l’apprendimento formale.
 

Le attività di aggiornamento professionale

Ricordiamo che per esercitare la professione l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 Crediti Formativi Professionali (CFP). Al termine di ogni anno solare, ad ogni iscritto vengono detratti 30 CFP dal totale posseduto. I crediti si accumulano con l’iscrizione all’Albo (90 CFP se ci si iscrive entro 2 anni dall’abilitazione; 60 CFP se ci si iscrive tra 2 e 5 anni; 30 CFP ci si iscrive dopo 5 anni), ma dal momento che vengono decurtati ogni anno, è necessario accumularne altri attraverso attività di aggiornamento professionale.
 
Le attività di formazione sono di tre tipi: non formaleinformale e formale. Nell’apprendimento non formale rientrano corsi e seminari in modalità sia frontale sia a distanza, convegni, conferenze, visite tecniche e stage formativi. Ogni ora equivale a un CFP. In base alle nuove linee di indirizzo, gli eventi formativi che si svolgono all’interno di manifestazioni fieristiche, mostre convegno e similari, indipendentemente dalla struttura dell’evento, sono classificati sempre come “convegni”. Sono invece vietati gli eventi organizzati all’interno di stand di aziende ed enti.  
Si possono ottenere CFP anche le dimostrazioni tecniche su prodotti innovativi effettuate da aziende accreditate dal CNI. Ogni evento, assimilato alla categoria “convegni” dà diritto al massimo al massimo a 2 CFP ed è riconosciuto 1 CFP per un’ora di evento.
Per la formazione post vendita relativa a strumentazione tecnica professionale, sia hardware che software, è possibile ottenere 1 CFP per ora di formazione (per massimo 5 CFP all’anno) se il corso è tenuto da un’azienda produttrice o rivenditrice autorizzata.
 
Le attività di apprendimento informale comprendono pubblicazioni qualificate, brevetti, la partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio, commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere iunior, la partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l’ambito professionale. In questo ambito devono essere conseguiti 15 CFP, che possono anche essere autocertificati. Le nuove linee di indirizzo stabiliscono che alle pubblicazioni qualificate nell’ambito dell’ingegneria siano riconosciuti 2,5 CFP per articoli di lunghezza pari ad almeno 2500 caratteri (spazi esclusi) pubblicati su riviste indicizzate daSCOPUS o Web of Science e/o inserite nell’elenco dall’ANVUR per l’area di ricerca Area 8 – Ingegneria civile e architettura, e Area 9 – Ingegneria industriale e dell’informazione, relative alla VQR 2004-2010. Sono anche riconosciuti articoli pubblicati su riviste ufficiali del CNI o di Ordini provinciali degli ingegneri.
 
Al terzo gruppo appartengono, come già spiegato, i percorsi che si concludono con l’ottenimento di un titolo di studio. Le nuove linee di indirizzo prevedono che le istanze di riconoscimento di crediti formali siano inviate al proprio Ordine di appartenenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui il corso è terminato.
 

Formazione, gli altri contenuti delle nuove Linee di indirizzo

Sono riconosciuti 5 CFP per gli stage formativi attinenti all’ingegneria di durata minima di 3 mesi e frequenza di almeno 20 ore settimanali. È consentito uno stage per anno solare e per vedersi riconoscere i CFP il professionista dovrà inviare al suo Ordine una domanda firmata dal legale rappresentante dell’ente che lo ha ospitato entro il 31 gennaio dell’anno successivo in cui è terminato lo stage.
 
Gli iscritti successivi alla data dell’1 gennaio 2014 che non rispettano l’obbligo del conseguimento dei 5 CFP sull’etica e deontologia professionale entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione sono deferiti al Consiglio di Disciplina territoriale ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale.
 
Sono previsti casi di esonero dall’obbligo di aggiornamento professionale in caso di maternità o paternità, malattia cronica grave, assistenza a persone con malattia cronica grave e lavoro all’estero. Le istanze devono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno solare successivo a quello di inizio del periodo di esonero

mag 04 2016

Architetti e restauratori, entro il 10 maggio 2016 il bando di concorso da 500 posti al Mibact

In Gazzetta il decreto che disciplina la procedura di selezione pubblica per titoli ed esami.

Un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 500 professionisti del patrimonio culturale: la novità è stata introdotta dalla Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), all’articolo 1, comma 328 e seguenti.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.96 del 26 aprile 2016 è stato pubblicato il decreto del Mibact del 15 aprile 2016 che disciplina la procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per il reclutamento complessivo di 500 unita’ di personale di ruolo da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, ai sensi dell’art. 1, comma 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Continua

mag 01 2016

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apr 30 2016

Nuovo Codice appalti: Linee guida ANAC “Servizi di ingegneria e architettura”

Tratto da www.lavoripubblici.it       

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Una delle 7 consultazioni predisposte dall’ANAC in riferimento al Nuovo Codice degli appalti di cui al D.lgs. n. 50/2016 è relativa all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Il documento sottoposto a consultazione e sul quale potranno essere inviate osservazioni ed ulteriori elementi che si ritiene opportuno approfondire, in pratica rivisita la Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 recante “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” che aveva fornito, in riferimento al previgente d.lgs. n. 163/2006, indicazioni sui predetti servizi.

Il documento, dopo la premessa, è suddiviso nei seguenti paragrafi:

  • Inquadramento normativo
  • Principi generali
  • Indicazioni operative
  • Affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000
  • Affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro
  • Classi, categorie e tariffe professionali
  • Indicazioni sull’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo
  • Verifica e validazione della progettazione

 

Il nuovo documento nasce dall’esigenza di fornire indicazioni agli operatori del mercato e alle stazioni appaltanti che siano coerenti con il nuovo quadro normativo successivo all’entrata in vigore deld.lgs. n. 50/2016 e, in taluni casi, suppliscono al vuoto che si è venuto a determinare con la precisazione che i concorsi di progettazione non sono trattati nel documento e per gli stessi si rinvia alla dettagliata disciplina del Nuovo Codice, che dedica alla materia gli artt. 152 e ss.

Il d.lgs. n. 50/2016 contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono, nell’insieme il complesso della disciplina di riferimento per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria nel dettaglio gli articoli cui fare riferimento per i citati servizi sono:

  • l’art. 23, commi 2 e 12 – Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi;
  • l’art. 24, commi 4 e 8 – Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici;
  • l’art. 31, comma 8 – Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
  • l’art. 46 – Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
  • l’art. 93, comma 10 – Garanzie per la partecipazione alla procedura;
  • l’art. 95, comma 3, lett. b) – Criteri di aggiudicazione dell’appalto;
  • l’art. 157 – Altri incarichi di progettazione.

 

Ai paragrafi 3.4 e 3.5 del provvedimento è precisato che la stazione appaltante, così come disposto all’art. 93 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, agli incaricati della redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la cosiddettacauzione provvisoria ma, anche, che così come disposto all’art. 59, comma 1, secondo periodo, gli appalti relativi ai lavori sono affidatiponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti.

E’, anche, previsto il divieto di ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità.

Per quanto concerne, poi, la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara, al paragrafo 4 relativo alle “Indicazioni operative” è precisato che fino a quando il Ministro della giustizia non avrà approvato le nuove tabelle dei corrispettivi al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal D.M. n. 143/2013 con la precisazione che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali previgenti.

Viene, poi, aggiunto che nella documentazione di gara deve essere riportato il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara per permettere ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, permettendo al contempo di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente.

Nulla viene detto, in questo paragrafo sulla obbligatorietà per le stazioni di determinare i corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura applicando rigorosamente le tabelle in vigore ma, successivamente, al paragrafo “Classi, categorie e tariffe professionali” viene precisato che “Infine, si ricorda, alla luce delle disposizioni intervenute, l’obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura applicando rigorosamente le aliquote di cui al d.m. 143/2013; tale determinazione deve risultare da un quadro analitico delle prestazioni da affidare e dei corrispettivi da porre a base di gara.

Ciò, oltre che per evidenti motivi di consentire la formulazione di offerte congrue ed adeguatamente valutate da parte dei concorrenti, anche per evitare che una sottostima dell’importo dei servizi da affidare sia elusiva delle soglie di importo previste dal Codice e dal Regolamento per il ricorso procedure più rigorose imposte dalla corretta determinazione dell’importo da porre a base di gara”.

 

Forse sarebbe stato meglio inserire l’obbligatorietà dell’utilizzazione delle tariffe vigenti al paragrafo 4 relativo alle “indicazioni operative” precisando che le tariffe devono essere applicate così come sono senza determinare importi a base di gara inferiori a quelli derivanti dall’applicazione delle tariffe professionali in vigore.

Altri punti abbastanza importanti trattati ai paragrafi 6.1 e 6.2 sono quello dei giovani professionisti e quello della qualificazione per le gare sopra la soglia comunitaria. Per quanto concerne i giovani professionisti, al paragrafo 6.1 relativo agli affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria è precisato che, nel caso di utilizzo della procedura ristretta, per la scelta dei soggetti da invitare dovrà essere previsto un incremento convenzionale premiante del punteggio attribuito, basato sulla presenza di uno o più giovani professionisti nei gruppi concorrenti.

Per quanto concerne, poi, l’affidamento di incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nel documento predisposto dall’ANAC è precisato che il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando deve essere al “massimo pari al doppio dell’importo a base di gara“.

Con il previgente d.lgs. n. 163/2006 il riferimento era agli ultimi cinque anni ed occorreva attestarsi tra due e quattro volte l’importo a base di gara. Adesso, in funzione delle decisioni delle stazioni appaltanti, ci si dovrebbe attestare al massimo al doppio.                                           

apr 25 2016

Gare di appalto, oneri di sicurezza obbligatori

È sempre obbligatorio indicare i costi della sicurezza nelle offerte per le gare d’appalto: la sentenza del Consiglio di Stato. 

Sicurezza e appalti

Nelle gare d’appalto i costi relativi alla sicurezza sul lavoro devono essere obbligatoriamente indicati nell’offerta economica, pena l’esclusione dalla gara stessa. IlConsiglio di Stato ha messo nero su bianco questa normativa con la sentenza n. 3 del 20 marzo 2015, esprimendosi in merito al ricorso di una società esclusa da una gara in sede di apertura delle offerte proprio a causa dell’assenza degli oneri della sicurezza interni o aziendali:«Ai sensi e per gli effetti degli artt. 86 e 87, comma 4 del Codice dei Contratti e dell’art. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008, viene riconosciuta ai costi per la sicurezza da rischio specifico la valenza di elemento essenziale dell’offerta, a norma dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice dei Contratti, la cui mancanza rende la stessa incompleta e, come tale, suscettibile di esclusione (CdS, sez. III, Sentenza n. 4622/2012)».

=> Codice Appalti: pronta la Riforma

Il primo ricorso al TAR è stato rigettato perché:

  • il bando, nel prevedere un livello di progettazione definitiva rimesso alla stazione appaltante, non impediva ai concorrenti di specificare gli oneri di sicurezza in sede di redazione del progetto esecutivo, essendo questo il livello di progettazione sufficiente per il calcolo di tali oneri ai fini dell’offerta economica;
  • l’obbligo di indicare gli oneri relativi alla sicurezza è desumibile dal disposto dell’art. 87, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici; in seguito “Codice”), senza che al riguardo sia necessaria una specifica sanzione in seno alla lex specialis;
  • la violazione di tale prescrizione legislativa giustifica l’irrogazione della doverosasanzione espulsiva. 

=> Riforma Appalti: limiti all’offerta più vantaggiosa

Rispondendo all’appello rivolto al Consiglio di Stato, i giudici hanno chiarito inoltre che trattandosi di una questione di interesse pubblico è necessario applicare quanto previsto dagli artt. 35 ss. della Costituzione che assicura i diritti fondamentali dei lavoratori: i costi riferiti alla sicurezza sul lavoro per interferenze e i costi di sicurezza interni devono essere subito indicati nell’offerta economica e devono essere chiari per la stazione appaltante che deve verificarli. Vai alla fonte 

apr 20 2016

Nuovo Codice Appalti,

il testo è in Gazzetta Ufficiale: cosa cambia?

Articolo di Alessandro Massari tratto da Appalti e Contratti

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Ecco il testo definitivo del nuovo Codice Appalti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016 (decreto legislativo 50/2016).Cosa cambia? 

Due le novità più importanti: il testo ripristina la soglia di un milione di euro e si passa a un aggravamento per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro con ricorso alla procedura ristretta per la soglia 150.000 –  500.000 euro. 

Di seguito la ecco la prima analisi delle differenze.

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Clicca qui per scaricare il testo del nuovo Codice Appalti pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

(se ti è più comodo, ecco il link alla Gazzetta: Codice Appalti in Gazzetta)

 

Nuovo Codice Appalti in Gazzetta: cosa cambia?

Nel Nuovo Codice Appalti pubblicato in Gazzetta, rispetto alla versione iniziale:
- è stato inserito il tetto del 30% al subappalto,
- non è stato previsto il riferimento obbligatorio al DM Parametri
- non sono state abbassate le soglie per il massimo ribasso e la procedura negoziata, che sono rimaste ferme a un milione di euro.

Entrano subito in vigore:
- aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa,
- divieto di appalto integrato,
- il limite del 30% al subappalto
- no all’incentivo 2% ai progettisti interni alla Pubblica Amministrazione.
Per il dettaglio di tutti provvedimenti che entrano subito in vigore leggi Nuovo Codice Appalti, 9 provvedimenti in vigore da subito

Per evitare vuoti è prevista una fase transitoria: il vecchio Regolamento attuativo resterà in vigore e verrà abrogato man mano che l’Anac farà uscire le linee guida.

Per altre norme, come la qualificazione di imprese e Stazioni Appaltanti e il dèbat public bisognerà attendere i decreti attuativi dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Leggi Nuovo Codice Appalti, 5 provvedimenti in vigore a breve

 

Concorsi di progettazione

Ad andare in gara sarà il progetto esecutivo, per evitare imprevisti, ritardi e aumenti nei costi di realizzazione. Per interventi complessi particolarmente rilevanti dal punto di vista architettonico o paesaggistico ci dovrà sempre essere un concorso di progettazione. Dopo la presentazione delle proposte verranno scelti al massimo dieci soggetti, che parteciperanno alla seconda fase in cui sarà redatto il progetto definitivo. Tre (minimo) dei progettisti scelti dovranno essere iscritti agli Albi professionali da meno di cinque anni. A loro verrà corrisposto un rimborso spese pari al 50% delle spese previste per le spese tecniche. Per gli altri professionisti il rimborso spese sarà del 25%.

 

Servizi di ingegneria e architettura

Quelli di importo compreso tra 40 mila e 100 mila euro potranno essere affidati con procedura negoziata, invitando almeno cinque operatori. Sopra i 100 mila euro si ricorrerà alla procedura aperta o ristretta. Sarà quindi abbassato da 209mila euro a 100mila euro il tetto che fa scattare l’obbligo di fare un bando pubblico.

  Ieri si sono susseguite freneticamente diverse riformulazioni delle procedure sotto-soglia, passando dall’eccesso di semplificazione del testo del 3 marzo scorso, stigmatizzato dal Consiglio di Stato nel predetto parere, all’eccesso opposto di un inutile aggravamento per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro (con il ricorso addirittura alla procedura ristretta per la soglia 150.000 –  500.000 euro).

Il testo che pubblichiamo ripristina la soglia di un milione di euro, sotto la quale è previsto il ricorso alla procedura negoziata con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici, in continuità con l’art. 122, comma 7 del Dlgs. 163/2006 (senza peraltro la sub-soglia di 500.000 euro).

Sono stati corretti anche gli errori del regime transitorio di cui all’art. 216.

Sempre per le procedure sotto-soglia, per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, in attesa dell’emanazione delle linee guida ANAC di cui all’art. 36, comma 7, è fatto salvo il ricorso agli elenchi aperti già utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il nuovo Codice Appalti. In alternativa,  è prevista la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato sul profilo di committente della stazione appaltante per almeno quindici giorni.

apr 19 2016

Il nuovo Codice Appalti presto in vigore.

Ecco cosa ne pensano progettisti e imprese (vai alla fonte)

di Paola Mammarella

Soddisfazione per la centralità del progetto, critiche sulla mancanza di riferimenti al DM Parametri e ai lavoratori autonomi

19/04/2016 – È attesa in queste ore la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Codice Appalti. A partire dall’entrata in vigore inizierà la corsa per l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che deve adottare una serie di decreti attuativi per regolare nel dettaglio tutta la materia dei contratti pubblici.
 
Nel frattempo resta in vigore il vecchio regolamento attuativo, che sarà mandato in pensione pezzo per pezzo man mano che saranno pronti i decreti di attuazione. Nelle intenzioni del Governo questo dovrebbe evitare una frattura tra le vecchie e le nuove regole, anche se in molti temono incertezze nell’applicazione delle norme.
Il nuovo Codice Appalti presto in vigore. Ecco cosa ne pensano progettisti e imprese 
cardini della riforma sono la buona progettazione, i tempi certi per la realizzazione delle opere e l’aggiudicazione dei lavori facendo attenzione alla qualità delle proposte.
Soluzioni che in generale soddisfano gli operatori del settore, ma che hanno suscitato anche qualche critica.

Soddisfazione è stata espressa dall’OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria. Secondo il presidente, Gabriele Scicolone, “il varo del nuovo codice dei contratti pubblici rappresenta un fondamentale punto di svolta dell’assetto normativo del nostro settore.
Fra legge delega e decreto delegato abbiamo visto concretizzate richieste che l’OICE avanza da anni a favore della centralità del progetto e del progettista: dall’abolizione dell’incentivo del 2% per la progettazione interna alla P.A., alla regola che si affidano i lavori sul progetto esecutivo, al divieto di prezzo più basso per i servizi di ingegneria e architettura, alla limitazione dell’appalto integrato e al divieto di affidare contratti sulla base del progetto preliminare. Tutto questo creerà più mercato per il nostro settore, più trasparenza nei rapporti con le stazioni appaltanti e maggiore chiarezza dei ruoli dal lato degli operatori economici”.

L’associazione ha giudicato positivi anche il limite a 100mila euro per gli affidamenti a trattativa privata, la norma “che agevola la costituzione di società di ingegneria nella partecipazione alle gare per i primi cinque anni di vita”, la gradualità del BIM, l’eliminazione della cauzione provvisoria per i progettisti, il rilancio della figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e i criteri reputazionali per la qualificazione. “Ci dispiace soltanto – ha concluso Scicolone – che non sia stata recepita l’importante e da noi sollecitata indicazione sull’obbligo di applicare il DM parametri a tutela di una corretta stima dei corrispettivi per le gare di progettazione e di servizi di ingegneria”.
 
“Forse chi si aspettava un cambiamento davvero epocale nella materia degli appalti resterà deluso, ma è indubbio che la riforma approvata oggi dal Consiglio dei Ministri ha il merito di semplificare e regolare una materia complessa e delicata” ha commentato il sindacato Filca Cisl. Tra gli aspetti positivi, elencati dal segretario generale, Franco Turri, ci sono il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in sostituzione del massimo ribasso, che spesso avveniva disapplicando i contratti di lavoro, i controlli dell’Anac, la soglia dei 150mila euro per l’attestazione Soa e il limite del 30% al subappalto. Sono state invece espresse perplessità sull’articolo 177 che prevede l’affidamento in maniera diretta, nella misura massima del 20%, di lavori, progettazioni e manutenzioni. “Un provvedimento – ha concluso Turri – che rischia di tradursi in centinaia di licenziamenti nelle società concessionarie autostradali, e sul quale abbiamo avanzato proposte serie e concrete che ci auguriamo vengano prese in considerazione”.
 
Le associazioni ActaAlta PartecipazioneConfassociazioni e 

Confprofessioni denunciano la discriminazione di professionisti, lavoratori autonomi e freelance. “Lo Statuto del lavoro autonomo – hanno dichiarato in un comunicato – è esplicitamente diretto a favorire l’accesso agli appalti di tutti i professionisti autonomi”.
Secondo il comma 1 dell’articolo 7 dello statuto, le Amministrazioni Pubbliche devono promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi alle gare fornendo loro le informazioni attraverso l’attivazione di sportelli preposti. “Tuttavia il nuovo codice appalti – si legge nel comunicato – fa riferimento alle micro e alle piccole imprese, cioè soggetti iscritti alla Camera di Commercio, ma non ai professionisti autonomi e freelance. La figura del lavoratore autonomo dovrebbe essere quindi espressamente contemplata”.
apr 14 2016

Durc: requisiti per il rilascio della regolarità contributiva

DurcAi fini del rilascio della regolarità contributiva la procedura del DURC online verifica i pagamenti scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica di regolarità è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. Si tratta, in pratica, dei pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell’impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi.

Regolarità contributiva: casi particolari

La procedura rilascia regolarità nel caso non siano state rilevate esposizioni debitorie percontributi e sanzioni. In particolare la regolarità contributiva deve essere attestata in caso di:

  • rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
  • sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
  • crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
  • crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
  • crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l’ipotesi cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
  • crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

Scostamento non grave

La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile. A tal fine non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate di misura pari o inferiore ad 150 euro comprensivi di eventuali accessori di legge.

Rateazioni concesse da INPS, INAIL e Casse Edili

In merito all’ipotesi della reteazione è da evidenziare che l’attivazione della rateazione avviene in presenza del pagamento della prima delle rate complessivamente accordate entro la data indicata nel piano di ammortamento. Ciò vuol dire che il requisito di regolarità sarà soddisfatto solo successivamente all’avvenuto pagamento della prima rata poiché solo al verificarsi di tale condizione può considerarsi perfezionato il parere favorevole dell’Istituto alla rateazione.

apr 09 2016

APPALTI, LE PROPOSTE DEGLI ARCHITETTI (vai alla fonte)

Un limite ai subappalti, contenere le “gare miste”, affidare l’incarico a chi vince la gara. L’Ordine degli architetti di Firenze ha presentato le sue idee per integrare il nuovo Codice degli appalti durante un convegno alla presenza del viceministro Nencini
 Andrea Tani
Appalti misti sì, ma solo in casi limitati. Mettere un freno ai subappalti, affidare l’incarico ai vincitori del concorso, incentivare i piccoli studi di progettazione: sono alcune delle proposte lanciate dall’Ordine degli architetti di Firenze in materia di appalti durante l’iniziativa sul tema che si è svolta stamani a Firenze. Tra i relatori, il viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti Riccardo Nencini e l’onorevole Raffaella Mariani, rappresentante dell’VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici alla Camera.

UN PASSO IN AVANTI. MA NON BASTA

“Il nuovo Codice degli appalti recentemente approvato dal Consiglio dei ministri – sostengono gli architetti fiorentini – rappresenta un importante passo in avanti nella regolamentazione della materia. Atteso da anni, promuove il ricorso ai concorsi di progettazione, mette un freno alla pratica del ‘massimo ribasso’, dà spazio alla sostenibilità e dovrebbe prevedere dei meccanismi vantaggiosi per le piccole e medie imprese”.

Eppure avrebbe bisogno di qualche altra miglioria, secondo gli architetti fiorentini. Innanzitutto, servirebbe rendere stringente per la stazione appaltante l’obbligo di affidare al vincitore di un concorso anche l’incarico e non solo un premio come invece accade al momento. “Il nuovo Codice, infatti, come è adesso – dicono gli architetti in una nota – non pone rimedio al paradosso per il quale spesso chi vince un concorso poi vede realizzare il suo progetto da altri”.

Per l’Ordine di Firenze, inoltre, sarebbe opportuno ricorrere solo in via eccezionale agli appalti misti per la progettazione e l’esecuzione di un’opera. “La commistione tra esecuzione e progettazione è a nostro parere contro il pubblico interesse, dato l’evidente conflitto di interessi tra progettazione e impresa. L’impiego di appalti misti, quindi, potrebbe essere limitato ad esempio ai casi in cui l’elemento tecnologico superi il 70% dell’importo complessivo dei lavori”.

UN TETTO AI SUBAPPALTI

Altra questione i subappalti. “Siamo d’accordo – dicono gli architetti – con il presidente dell’Anac Raffaele Cantone quando obietta che il nuovo Codice degli appalti non pone un tetto al subappalto.Tale deregulation avrà ripercussioni negative sulla trasparenza e la qualità dei lavori”. Infine, gli architetti chiedono maggiore attenzione agli studi di progettazione. “A Firenze – dicono – come del resto su tutto il territorio nazionale, la maggior parte degli studi sono di piccole dimensioni. Si corre seriamente il rischio di escluderli dagli incarichi piccoli e medi, con forti ripercussioni sull’economia, se non ci sarà una reale presa di posizione nella scrittura finale del Codice.

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