È in vigore dal 19 ottobre il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.244 del 18 ottobre 2016.
Il provvedimento – IN ALLEGATO – disciplina gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Le disposizioni si applicano ai 62 comuni individuati nell’allegato 1 del decreto e, in relazione alle misure previste per gli immobili distrutti o danneggiati, anche agli altri comuni delle quattro regioni purché gli interessati dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni e il terremoto del 24 agosto.
Il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica il 9 settembre 2016, provvede all’attuazione degli interventi previsti nel decreto-legge. Il suo compito è assicurare una ricostruzione unitaria e omogenea, programmando l’uso delle risorse finanziarie e approvando le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi e la determinazione dei contributi ai territori colpiti. La gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione dura fino al 31 dicembre 2018.
I Presidenti delle quattro regioni colpite operano in qualità di vice-commissari per gli interventi in stretto raccordo con il Commissario straordinario che presiederà una cabina di coordinamento per la ricostruzione. In ognuna delle regioni interessate viene istituito un comitato istituzionale composto dal Presidente della Regione, i Presidenti delle province interessate e i sindaci dei comuni colpiti.
Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Per l’attuazione degli interventi di immediata necessità, al fondo per la ricostruzione e’ assegnata una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l’anno 2016.
Criteri e modalita’ generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, possono essere previsti:
a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario ed energetico;
b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilita’ inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio;
c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilita’ superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l’adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio.
Art-Bonus. Il credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore del Ministero dei beni delle attivita’ culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all’articolo 1 anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 11-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
Al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi, il credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per il sostegno dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,8 milioni di euro per l’anno 2018, in 1,3 milioni di euro per l’anno 2019, in 1,8 milioni di euro per l’anno 2020 e in 0,6 milioni di euro per l’anno 2021 e in 0,13 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 52.
Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi. Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attivita’ economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni di cui all’articolo 1, e’ trasferita alla contabilita’ speciale di cui all’articolo 4 la somma di trenta milioni di euro destinata dall’Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l’anno 2016, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Commissario straordinario predispone e approva un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni di cui all’allegato 1, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.
Per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali il Commissario straordinario puo’ avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di societa’ in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. I pareri, i visti, i nulla-osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo nei limiti di 3 milioni di euro nel 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 52.
Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo. Al fine di garantire l’attivita’ di ricostruzione prevista dagli articoli 5 e 14 nei territori di cui all’articolo 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell’Unione europea, non trovano applicazione, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.
Anagrafe antimafia. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita’, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori. Ai fini dell’iscrizione e’ necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio.
Tracciabilità finanziaria. Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati e’ sempre obbligatorio l’inserimento della clausola di tracciabilita’ finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell’articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l’appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonche’ quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all’articolo 30 dell’eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari.
L’eventuale inadempimento dell’obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all’articolo 38 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato.
Controllo dell’ANAC sulle procedure del Commissario straordinario. Per gli interventi di cui all’articolo 14, si applica l’articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Le modalita’ e gli interventi oggetto delle verifiche sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell’Autorita’ nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza di cui all’articolo 18.
Per le finalita’ del presente articolo, l’Unita’ Operativa Speciale di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 opera fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici relativi agli interventi previsti nell’accordo di cui al comma 2 e comunque non oltre il termine previsto all’articolo 1, comma 4.
Qualificazione dei professionisti. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, e’ istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco. L’iscrizione nell’elenco speciale puo’ comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare. L’elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, e’ reso disponibile presso le Prefetture – uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L’Aquila e Teramo nonche’ presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.
I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell’elenco.
Sino all’istituzione dell’elenco possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilita’ e professionalita’ e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.
In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso ne’ avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne’ rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresi’ copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale puo’ effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicita’ di quanto dichiarato.
Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attivita’ tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, stabilito nella misura del 10 per cento, e’ al netto dell’Iva e dei versamenti previdenziali ed e’ analiticamente disciplinato con provvedimenti adottati. Con quest’ultimo atto, puo’ essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento.
Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, con provvedimenti adottati e’ fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione.
Per gli interventi di ricostruzione privata, con provvedimenti sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.