Sisma centro Italia:
in Gazzetta il secondo decreto con le procedure accelerate
Possibilità di effettuare il ripristino della agibilità per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES e per quelli classificati non utilizzabili secondo le procedure speditive.
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Entrerà in vigore il prossimo 26 novembre il decreto-legge n. 205 che prevede nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, uscito nella Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2016 (IN ALLEGATO).
Il provvedimento attribuisce al Commissario straordinario per la ricostruzione individuato nel decreto-legge n.189 del 17 ottobre 2016 il compito di integrare l’elenco dei 62 comuni individuati nell’Allegato 1 dello stesso decreto, sulla base di motivate segnalazioni da parte delle Regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, in relazione a nuovi e diffusi danni causati dal reiterarsi degli eventi sismici, valutandone l’impatto sull’identità dell’aggregato urbano e sull’omogeneità delle caratteristiche socio-economiche del territorio. Il Commissario straordinario opererà con gli stessi poteri del precedente decreto-legge anche nei nuovi comuni individuati.
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In particolare, il decreto-legge n. 205 contiene numerose disposizioni tra cui: misure per la realizzazione di strutture e moduli abitativi provvisori, incentivi a favore delle attività agricole e produttive, interventi immediati sul patrimonio culturale, nuove misure urgenti per le infrastrutture viarie e per lo svolgimento dell’anno scolastico 2016/2017, interventi di immediata esecuzione e norme transitorie per consentire, in occasione del referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre, il voto degli elettori che a causa degli eventi sismici non soggiornano nel proprio comune di residenza.
INTERVENTI DI IMMEDIATA ESECUZIONE.
Per favorire il rientro nelle unità immobiliari che necessitano di interventi immediati, il decreto-legge prevede la possibilità di effettuare il ripristino della agibilità per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES e per quelli classificati non utilizzabili secondo le procedure speditive. Per farlo, i soggetti interessati devono presentare il progetto e la relativa asseverazione da parte di un professionista abilitato.
INTERVENTI IMMEDIATI SUL PATRIMONIO CULTURALE.
Il decreto-legge contiene alcune disposizioni che consentono di avviare tempestivamente interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato dagli eventi sismici. In particolare, in merito alla progettazione di interventi per la messa in sicurezza di beni culturali e immobili, è previsto che le pubbliche amministrazioni competenti possano procedere con affidamento diretto delle progettazioni a professionisti idonei, senza ulteriore formalità, per importi inferiori a 40mila euro.
Inoltre, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, i Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, compresi quelli di messa in sicurezza degli edifici, dandone immediata comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE VIARIE.
Anas S.p.a. provvede in qualità di soggetto attuatore della protezione civile ad assicurare il coordinamento complessivo degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali nazionali, regionali e locali. Anas S.p.a. attua gli interventi di propria competenza e provvede direttamente, ove necessario, all’esecuzione degli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali in base all’effettiva capacità operativa degli enti interessati.
STRUTTURE E MODULI ABITATIVI PROVVISORI.
Per fronteggiare l’aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle quattro regioni colpite dagli eventi sismici e considerato l’imminente arrivo della stagione invernale, il decreto-legge prevede che i Sindaci dei Comuni interessati indichino al Dipartimento della protezione civile le aree da destinare agli insediamenti di container a disposizione della popolazione, in attesa della forniture di diverse soluzioni abitative.
I container saranno immediatamente rimossi al cessare delle esigenze. Nell’individuazione dei luoghi per l’allestimento delle aree, il cui numero dovrà essere contenuto, devono essere preferite quelle pubbliche a quelle private.
In assenza di indicazioni da parte dei Sindaci, il Capo Dipartimento della protezione civile è autorizzato a procedere alla scelta delle aree, d’intesa con i Presidenti delle Regioni competenti per il territorio. Il Dipartimento provvede, nel più breve tempo possibile, a installare i moduli container da destinare a esigenze abitative, uffici e servizi connessi. Il decreto-legge prevede inoltre che il Dipartimento, anche avvalendosi di Consip S.p.a, possa effettuare procedure negoziate con modalità accelerate per stipulare contratti di fornitura e noleggio di container, servizi e beni strumentali correlati. E’ compito dei Comuni assicurare la gestione delle aree temporanee.
Gli eventi sismici di ottobre hanno aggravato anche le esigenze abitative rurali e il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame. Per questo, il decreto-legge prevede che in sede di esecuzione dei contratti, già stipulati o da stipulare, sia possibile richiedere un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario. Nel caso in cui non si riuscissero comunque a coprire tutte le esigenze si seguiranno nuove procedure di affidamento accelerate.
Per tutte le attività relative alle strutture e ai moduli abitativi provvisori, dall’installazione al loro funzionamento, il Dipartimento e i Comuni possono avvalersi anche delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.
INCENTIVI ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE E PRODUTTIVE.
Sono numerosi anche gli incentivi economici previsti nel provvedimento. Per il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato, per valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e per sostenere un programma strategico condiviso dalle regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è assicurata dallo Stato la quota del cofinanziamento regionale delle annualità 2019 e 2020 dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni interessate. Per assicurare anche la continuità produttiva delle attività zootecniche, nel decreto-legge è prevista la concessione di contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina, ovicaprino e suinicolo.
I titolari delle attività produttive con sede in edifici danneggiati, in qualità di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro, devono depositare la certificazione di agibilità sismica rilasciata da un professionista abilitato presso il Comune territorialmente competente, per l’accertamento dei danni da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione e la conseguente richiesta di contributo. Infine, il decreto-legge prevede che le imprese che hanno subito danni possano acquistare o acquisire in locazione macchinari ed effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la prosecuzione delle attività. Le spese sostenute per gli acquisti, le locazioni e gli interventi possono essere rimborsate.
PERSONALE DEI COMUNI.
Il decreto-legge prevede che i comuni possano assumere con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di un anno fino a 350 nuove unità di personale con professionalità di tipo tecnico e amministrativo.
MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ANNO SCOLASTICO.
Per l’anno scolastico 2016/2017 i dirigenti degli Uffici scolastici regionali possono derogare al numero minimo e massimo di alunni previsti per classe, di ogni ordine e grado, con riferimento agli edifici che sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici, alle strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni delle aree colpite. Il decreto-legge prevede inoltre una serie di interventi urgenti per garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative.
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.
Gli elettori che risiedono nei comuni dell’Allegato 1 al decreto-legge n.189 e in quelli che saranno individuati dal Commissario straordinario e che sono temporaneamente alloggiati in comuni diversi per l’inagibilità della propria abitazione o per provvedimenti di emergenza possono votare nel comune di dimora in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre. Nel caso in cui il comune non sia in grado di assicurare la costituzione dei seggi, gli elettori possono votare in uno o più comuni vicini.
PROTEZIONE CIVILE: ULTERIORI DISPOSIZIONI SUI RILIEVI DI AGIBILITÀ POST-SISMICA.
Ricordiamo che il 10 novembre scorso il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha firmato la decima ordinanza di protezione civile per la gestione dell’emergenza terremoto in centro Italia.
Il provvedimento punta, in particolare, a velocizzare l’analisi speditiva dei danni al patrimonio edilizio. Dopo le scosse del 26 e 30 ottobre, che hanno nuovamente interessato Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dopo il terremoto del 24 agosto, il quadro dei danni al patrimonio edilizio si è infatti ulteriormente ampliato.
L’ordinanza individua, inoltre, misure specifiche per garantire piena operatività alle componenti e alle strutture operative del Servizio Nazionale, con particolare riguardo al personale dell’Esercito e ai Comuni.
Per velocizzare l’analisi dei danni e individuare i fabbisogni abitativi nei territori colpiti, la Dicomac coordina un’attività di ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio privato. Per questa ricognizione – svolta sui singoli edifici o a tappeto sui fabbricati che si trovano nelle aree individuate dai Sindaci – viene utilizzata la scheda FAST (Fabbricati per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto), che ha l’obiettivo di selezionare gli edifici agibili da quelli non utilizzabili nell’immediato.
La ricognizione può essere svolta da tecnici dipendenti di PA o professionisti già abilitati per lo svolgimento delle attività di verifica con scheda Aedes, mobilitati per il tramite dei Consigli Nazionali e accreditati dalla Dicomac.
In seguito a una formazione speditiva sulla FAST – coordinata dalla Dicomac in raccordo con le Regioni – la ricognizione può essere svolta anche da tecnici professionisti che si offrono come volontari (se abilitati all’esercizio della professione con competenze tecnico-strutturali nell’ambito dell’edilizia e iscritti a un ordine/collegio professionale) e da tecnici dipendenti che, nella pubblica amministrazione di appartenenza, si occupano di edilizia, opere e lavori pubblici.
In materia di rimborso spese e copertura assicurativa, sono applicate le misure già disposte dall’ordinanza 392/2016. Ai tecnici impegnati a titolo volontario per almeno 10 giornate, anche non continuative, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero previsto dall’articolo 9, comma 10, del decreto 194/2001 (in deroga all’articolo 13 del Regolamento).
La domanda di rimborso deve essere presentata dal tecnico volontario direttamente al Consiglio Nazionale di appartenenza che, in base alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile, provvede alle verifiche preliminari. Conclusa questa fase il Dipartimento provvede al rimborso.
Queste disposizioni si applicano anche ai tecnici professionisti che – dal 24 agosto 2016 e su individuazione dei rispettivi ordini e collegi professionali – si sono resi disponibili a titolo volontario per il data entry delle schede Aedes o FAST, per le attività relative alle elaborazioni GIS necessarie alla Funzione Censimento danni e rilievo dell’agibilità post-evento, oltre che presso i Centri operativi locali per il supporto alla gestione tecnica del censimento danni.