Categoria: discussione-settimana

mag 04 2016

Aggiornamento professionale, nuove regole per gli Ingegneri

di Paola Mammarella04/05/2016

 

I Master a distanza non danno diritto a CFP, i corsi online sono considerati attività di apprendimento non formale

Aggiornamento professionale, nuove regole per gli Ingegneri

04/05/2016 – Per l’aggiornamento professionale gli ingegneri non potranno ottenere crediti frequentando Master a distanza. Con la circolare 772/2016 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha adottato le Linee di indirizzo n.4 sull’aggiornamento della competenza professionale, che regolano numero di CFP per attività, esoneri e tempistiche per la presentazione dei documenti agli Ordini di appartenenza.
 

Aggiornamento professionale e Master

Al punto 7 delle Linee di indirizzo si legge che sono riconosciuti i Master di I e II livello universitario (che per loro definizione prevedono tutti un conferimento di almeno 60 crediti formativi universitari e un impegno complessivo di almeno 1.500 ore), svolti in Italia e all’estero, con esclusione di quelli erogati in modalità FAD (Formazione a distanza). Per tutti i Master sono attribuiti 30 CFP alla data di superamento dell’esame finale, indipendentemente dalla effettiva durata in mesi che può essere distribuita in modo più o meno intensivo.
 
In base al Regolamento sull’aggiornamento della competenza professionale, adottato dal CNI nel 2013, i Master di I e II livello rientrano, insieme ai dottorati di ricerca e ai corsi universitari con esame finale, tra le attività di apprendimento formale. Rispetto al 2013, quando si parlava in modo generico di Master, il CNI ha ritenuto opportuno specificare che quelli a distanza non possono essere utilizzati per ottenere crediti che certifichino l’apprendimento formale.
 

Le attività di aggiornamento professionale

Ricordiamo che per esercitare la professione l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 Crediti Formativi Professionali (CFP). Al termine di ogni anno solare, ad ogni iscritto vengono detratti 30 CFP dal totale posseduto. I crediti si accumulano con l’iscrizione all’Albo (90 CFP se ci si iscrive entro 2 anni dall’abilitazione; 60 CFP se ci si iscrive tra 2 e 5 anni; 30 CFP ci si iscrive dopo 5 anni), ma dal momento che vengono decurtati ogni anno, è necessario accumularne altri attraverso attività di aggiornamento professionale.
 
Le attività di formazione sono di tre tipi: non formaleinformale e formale. Nell’apprendimento non formale rientrano corsi e seminari in modalità sia frontale sia a distanza, convegni, conferenze, visite tecniche e stage formativi. Ogni ora equivale a un CFP. In base alle nuove linee di indirizzo, gli eventi formativi che si svolgono all’interno di manifestazioni fieristiche, mostre convegno e similari, indipendentemente dalla struttura dell’evento, sono classificati sempre come “convegni”. Sono invece vietati gli eventi organizzati all’interno di stand di aziende ed enti.  
Si possono ottenere CFP anche le dimostrazioni tecniche su prodotti innovativi effettuate da aziende accreditate dal CNI. Ogni evento, assimilato alla categoria “convegni” dà diritto al massimo al massimo a 2 CFP ed è riconosciuto 1 CFP per un’ora di evento.
Per la formazione post vendita relativa a strumentazione tecnica professionale, sia hardware che software, è possibile ottenere 1 CFP per ora di formazione (per massimo 5 CFP all’anno) se il corso è tenuto da un’azienda produttrice o rivenditrice autorizzata.
 
Le attività di apprendimento informale comprendono pubblicazioni qualificate, brevetti, la partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio, commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere iunior, la partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l’ambito professionale. In questo ambito devono essere conseguiti 15 CFP, che possono anche essere autocertificati. Le nuove linee di indirizzo stabiliscono che alle pubblicazioni qualificate nell’ambito dell’ingegneria siano riconosciuti 2,5 CFP per articoli di lunghezza pari ad almeno 2500 caratteri (spazi esclusi) pubblicati su riviste indicizzate daSCOPUS o Web of Science e/o inserite nell’elenco dall’ANVUR per l’area di ricerca Area 8 – Ingegneria civile e architettura, e Area 9 – Ingegneria industriale e dell’informazione, relative alla VQR 2004-2010. Sono anche riconosciuti articoli pubblicati su riviste ufficiali del CNI o di Ordini provinciali degli ingegneri.
 
Al terzo gruppo appartengono, come già spiegato, i percorsi che si concludono con l’ottenimento di un titolo di studio. Le nuove linee di indirizzo prevedono che le istanze di riconoscimento di crediti formali siano inviate al proprio Ordine di appartenenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui il corso è terminato.
 

Formazione, gli altri contenuti delle nuove Linee di indirizzo

Sono riconosciuti 5 CFP per gli stage formativi attinenti all’ingegneria di durata minima di 3 mesi e frequenza di almeno 20 ore settimanali. È consentito uno stage per anno solare e per vedersi riconoscere i CFP il professionista dovrà inviare al suo Ordine una domanda firmata dal legale rappresentante dell’ente che lo ha ospitato entro il 31 gennaio dell’anno successivo in cui è terminato lo stage.
 
Gli iscritti successivi alla data dell’1 gennaio 2014 che non rispettano l’obbligo del conseguimento dei 5 CFP sull’etica e deontologia professionale entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione sono deferiti al Consiglio di Disciplina territoriale ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale.
 
Sono previsti casi di esonero dall’obbligo di aggiornamento professionale in caso di maternità o paternità, malattia cronica grave, assistenza a persone con malattia cronica grave e lavoro all’estero. Le istanze devono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno solare successivo a quello di inizio del periodo di esonero

apr 30 2016

Nuovo Codice appalti: Linee guida ANAC “Servizi di ingegneria e architettura”

Tratto da www.lavoripubblici.it       

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Una delle 7 consultazioni predisposte dall’ANAC in riferimento al Nuovo Codice degli appalti di cui al D.lgs. n. 50/2016 è relativa all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Il documento sottoposto a consultazione e sul quale potranno essere inviate osservazioni ed ulteriori elementi che si ritiene opportuno approfondire, in pratica rivisita la Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 recante “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” che aveva fornito, in riferimento al previgente d.lgs. n. 163/2006, indicazioni sui predetti servizi.

Il documento, dopo la premessa, è suddiviso nei seguenti paragrafi:

  • Inquadramento normativo
  • Principi generali
  • Indicazioni operative
  • Affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000
  • Affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro
  • Classi, categorie e tariffe professionali
  • Indicazioni sull’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo
  • Verifica e validazione della progettazione

 

Il nuovo documento nasce dall’esigenza di fornire indicazioni agli operatori del mercato e alle stazioni appaltanti che siano coerenti con il nuovo quadro normativo successivo all’entrata in vigore deld.lgs. n. 50/2016 e, in taluni casi, suppliscono al vuoto che si è venuto a determinare con la precisazione che i concorsi di progettazione non sono trattati nel documento e per gli stessi si rinvia alla dettagliata disciplina del Nuovo Codice, che dedica alla materia gli artt. 152 e ss.

Il d.lgs. n. 50/2016 contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono, nell’insieme il complesso della disciplina di riferimento per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria nel dettaglio gli articoli cui fare riferimento per i citati servizi sono:

  • l’art. 23, commi 2 e 12 – Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi;
  • l’art. 24, commi 4 e 8 – Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici;
  • l’art. 31, comma 8 – Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
  • l’art. 46 – Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
  • l’art. 93, comma 10 – Garanzie per la partecipazione alla procedura;
  • l’art. 95, comma 3, lett. b) – Criteri di aggiudicazione dell’appalto;
  • l’art. 157 – Altri incarichi di progettazione.

 

Ai paragrafi 3.4 e 3.5 del provvedimento è precisato che la stazione appaltante, così come disposto all’art. 93 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, agli incaricati della redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la cosiddettacauzione provvisoria ma, anche, che così come disposto all’art. 59, comma 1, secondo periodo, gli appalti relativi ai lavori sono affidatiponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti.

E’, anche, previsto il divieto di ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità.

Per quanto concerne, poi, la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara, al paragrafo 4 relativo alle “Indicazioni operative” è precisato che fino a quando il Ministro della giustizia non avrà approvato le nuove tabelle dei corrispettivi al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal D.M. n. 143/2013 con la precisazione che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali previgenti.

Viene, poi, aggiunto che nella documentazione di gara deve essere riportato il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara per permettere ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, permettendo al contempo di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente.

Nulla viene detto, in questo paragrafo sulla obbligatorietà per le stazioni di determinare i corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura applicando rigorosamente le tabelle in vigore ma, successivamente, al paragrafo “Classi, categorie e tariffe professionali” viene precisato che “Infine, si ricorda, alla luce delle disposizioni intervenute, l’obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura applicando rigorosamente le aliquote di cui al d.m. 143/2013; tale determinazione deve risultare da un quadro analitico delle prestazioni da affidare e dei corrispettivi da porre a base di gara.

Ciò, oltre che per evidenti motivi di consentire la formulazione di offerte congrue ed adeguatamente valutate da parte dei concorrenti, anche per evitare che una sottostima dell’importo dei servizi da affidare sia elusiva delle soglie di importo previste dal Codice e dal Regolamento per il ricorso procedure più rigorose imposte dalla corretta determinazione dell’importo da porre a base di gara”.

 

Forse sarebbe stato meglio inserire l’obbligatorietà dell’utilizzazione delle tariffe vigenti al paragrafo 4 relativo alle “indicazioni operative” precisando che le tariffe devono essere applicate così come sono senza determinare importi a base di gara inferiori a quelli derivanti dall’applicazione delle tariffe professionali in vigore.

Altri punti abbastanza importanti trattati ai paragrafi 6.1 e 6.2 sono quello dei giovani professionisti e quello della qualificazione per le gare sopra la soglia comunitaria. Per quanto concerne i giovani professionisti, al paragrafo 6.1 relativo agli affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria è precisato che, nel caso di utilizzo della procedura ristretta, per la scelta dei soggetti da invitare dovrà essere previsto un incremento convenzionale premiante del punteggio attribuito, basato sulla presenza di uno o più giovani professionisti nei gruppi concorrenti.

Per quanto concerne, poi, l’affidamento di incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nel documento predisposto dall’ANAC è precisato che il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando deve essere al “massimo pari al doppio dell’importo a base di gara“.

Con il previgente d.lgs. n. 163/2006 il riferimento era agli ultimi cinque anni ed occorreva attestarsi tra due e quattro volte l’importo a base di gara. Adesso, in funzione delle decisioni delle stazioni appaltanti, ci si dovrebbe attestare al massimo al doppio.                                           

apr 25 2016

Gare di appalto, oneri di sicurezza obbligatori

È sempre obbligatorio indicare i costi della sicurezza nelle offerte per le gare d’appalto: la sentenza del Consiglio di Stato. 

Sicurezza e appalti

Nelle gare d’appalto i costi relativi alla sicurezza sul lavoro devono essere obbligatoriamente indicati nell’offerta economica, pena l’esclusione dalla gara stessa. IlConsiglio di Stato ha messo nero su bianco questa normativa con la sentenza n. 3 del 20 marzo 2015, esprimendosi in merito al ricorso di una società esclusa da una gara in sede di apertura delle offerte proprio a causa dell’assenza degli oneri della sicurezza interni o aziendali:«Ai sensi e per gli effetti degli artt. 86 e 87, comma 4 del Codice dei Contratti e dell’art. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008, viene riconosciuta ai costi per la sicurezza da rischio specifico la valenza di elemento essenziale dell’offerta, a norma dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice dei Contratti, la cui mancanza rende la stessa incompleta e, come tale, suscettibile di esclusione (CdS, sez. III, Sentenza n. 4622/2012)».

=> Codice Appalti: pronta la Riforma

Il primo ricorso al TAR è stato rigettato perché:

  • il bando, nel prevedere un livello di progettazione definitiva rimesso alla stazione appaltante, non impediva ai concorrenti di specificare gli oneri di sicurezza in sede di redazione del progetto esecutivo, essendo questo il livello di progettazione sufficiente per il calcolo di tali oneri ai fini dell’offerta economica;
  • l’obbligo di indicare gli oneri relativi alla sicurezza è desumibile dal disposto dell’art. 87, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici; in seguito “Codice”), senza che al riguardo sia necessaria una specifica sanzione in seno alla lex specialis;
  • la violazione di tale prescrizione legislativa giustifica l’irrogazione della doverosasanzione espulsiva. 

=> Riforma Appalti: limiti all’offerta più vantaggiosa

Rispondendo all’appello rivolto al Consiglio di Stato, i giudici hanno chiarito inoltre che trattandosi di una questione di interesse pubblico è necessario applicare quanto previsto dagli artt. 35 ss. della Costituzione che assicura i diritti fondamentali dei lavoratori: i costi riferiti alla sicurezza sul lavoro per interferenze e i costi di sicurezza interni devono essere subito indicati nell’offerta economica e devono essere chiari per la stazione appaltante che deve verificarli. Vai alla fonte 

apr 20 2016

Nuovo Codice Appalti,

il testo è in Gazzetta Ufficiale: cosa cambia?

Articolo di Alessandro Massari tratto da Appalti e Contratti

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Ecco il testo definitivo del nuovo Codice Appalti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016 (decreto legislativo 50/2016).Cosa cambia? 

Due le novità più importanti: il testo ripristina la soglia di un milione di euro e si passa a un aggravamento per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro con ricorso alla procedura ristretta per la soglia 150.000 –  500.000 euro. 

Di seguito la ecco la prima analisi delle differenze.

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Clicca qui per scaricare il testo del nuovo Codice Appalti pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

(se ti è più comodo, ecco il link alla Gazzetta: Codice Appalti in Gazzetta)

 

Nuovo Codice Appalti in Gazzetta: cosa cambia?

Nel Nuovo Codice Appalti pubblicato in Gazzetta, rispetto alla versione iniziale:
- è stato inserito il tetto del 30% al subappalto,
- non è stato previsto il riferimento obbligatorio al DM Parametri
- non sono state abbassate le soglie per il massimo ribasso e la procedura negoziata, che sono rimaste ferme a un milione di euro.

Entrano subito in vigore:
- aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa,
- divieto di appalto integrato,
- il limite del 30% al subappalto
- no all’incentivo 2% ai progettisti interni alla Pubblica Amministrazione.
Per il dettaglio di tutti provvedimenti che entrano subito in vigore leggi Nuovo Codice Appalti, 9 provvedimenti in vigore da subito

Per evitare vuoti è prevista una fase transitoria: il vecchio Regolamento attuativo resterà in vigore e verrà abrogato man mano che l’Anac farà uscire le linee guida.

Per altre norme, come la qualificazione di imprese e Stazioni Appaltanti e il dèbat public bisognerà attendere i decreti attuativi dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Leggi Nuovo Codice Appalti, 5 provvedimenti in vigore a breve

 

Concorsi di progettazione

Ad andare in gara sarà il progetto esecutivo, per evitare imprevisti, ritardi e aumenti nei costi di realizzazione. Per interventi complessi particolarmente rilevanti dal punto di vista architettonico o paesaggistico ci dovrà sempre essere un concorso di progettazione. Dopo la presentazione delle proposte verranno scelti al massimo dieci soggetti, che parteciperanno alla seconda fase in cui sarà redatto il progetto definitivo. Tre (minimo) dei progettisti scelti dovranno essere iscritti agli Albi professionali da meno di cinque anni. A loro verrà corrisposto un rimborso spese pari al 50% delle spese previste per le spese tecniche. Per gli altri professionisti il rimborso spese sarà del 25%.

 

Servizi di ingegneria e architettura

Quelli di importo compreso tra 40 mila e 100 mila euro potranno essere affidati con procedura negoziata, invitando almeno cinque operatori. Sopra i 100 mila euro si ricorrerà alla procedura aperta o ristretta. Sarà quindi abbassato da 209mila euro a 100mila euro il tetto che fa scattare l’obbligo di fare un bando pubblico.

  Ieri si sono susseguite freneticamente diverse riformulazioni delle procedure sotto-soglia, passando dall’eccesso di semplificazione del testo del 3 marzo scorso, stigmatizzato dal Consiglio di Stato nel predetto parere, all’eccesso opposto di un inutile aggravamento per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro (con il ricorso addirittura alla procedura ristretta per la soglia 150.000 –  500.000 euro).

Il testo che pubblichiamo ripristina la soglia di un milione di euro, sotto la quale è previsto il ricorso alla procedura negoziata con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici, in continuità con l’art. 122, comma 7 del Dlgs. 163/2006 (senza peraltro la sub-soglia di 500.000 euro).

Sono stati corretti anche gli errori del regime transitorio di cui all’art. 216.

Sempre per le procedure sotto-soglia, per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, in attesa dell’emanazione delle linee guida ANAC di cui all’art. 36, comma 7, è fatto salvo il ricorso agli elenchi aperti già utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il nuovo Codice Appalti. In alternativa,  è prevista la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato sul profilo di committente della stazione appaltante per almeno quindici giorni.

apr 19 2016

Il nuovo Codice Appalti presto in vigore.

Ecco cosa ne pensano progettisti e imprese (vai alla fonte)

di Paola Mammarella

Soddisfazione per la centralità del progetto, critiche sulla mancanza di riferimenti al DM Parametri e ai lavoratori autonomi

19/04/2016 – È attesa in queste ore la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Codice Appalti. A partire dall’entrata in vigore inizierà la corsa per l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che deve adottare una serie di decreti attuativi per regolare nel dettaglio tutta la materia dei contratti pubblici.
 
Nel frattempo resta in vigore il vecchio regolamento attuativo, che sarà mandato in pensione pezzo per pezzo man mano che saranno pronti i decreti di attuazione. Nelle intenzioni del Governo questo dovrebbe evitare una frattura tra le vecchie e le nuove regole, anche se in molti temono incertezze nell’applicazione delle norme.
Il nuovo Codice Appalti presto in vigore. Ecco cosa ne pensano progettisti e imprese 
cardini della riforma sono la buona progettazione, i tempi certi per la realizzazione delle opere e l’aggiudicazione dei lavori facendo attenzione alla qualità delle proposte.
Soluzioni che in generale soddisfano gli operatori del settore, ma che hanno suscitato anche qualche critica.

Soddisfazione è stata espressa dall’OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria. Secondo il presidente, Gabriele Scicolone, “il varo del nuovo codice dei contratti pubblici rappresenta un fondamentale punto di svolta dell’assetto normativo del nostro settore.
Fra legge delega e decreto delegato abbiamo visto concretizzate richieste che l’OICE avanza da anni a favore della centralità del progetto e del progettista: dall’abolizione dell’incentivo del 2% per la progettazione interna alla P.A., alla regola che si affidano i lavori sul progetto esecutivo, al divieto di prezzo più basso per i servizi di ingegneria e architettura, alla limitazione dell’appalto integrato e al divieto di affidare contratti sulla base del progetto preliminare. Tutto questo creerà più mercato per il nostro settore, più trasparenza nei rapporti con le stazioni appaltanti e maggiore chiarezza dei ruoli dal lato degli operatori economici”.

L’associazione ha giudicato positivi anche il limite a 100mila euro per gli affidamenti a trattativa privata, la norma “che agevola la costituzione di società di ingegneria nella partecipazione alle gare per i primi cinque anni di vita”, la gradualità del BIM, l’eliminazione della cauzione provvisoria per i progettisti, il rilancio della figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e i criteri reputazionali per la qualificazione. “Ci dispiace soltanto – ha concluso Scicolone – che non sia stata recepita l’importante e da noi sollecitata indicazione sull’obbligo di applicare il DM parametri a tutela di una corretta stima dei corrispettivi per le gare di progettazione e di servizi di ingegneria”.
 
“Forse chi si aspettava un cambiamento davvero epocale nella materia degli appalti resterà deluso, ma è indubbio che la riforma approvata oggi dal Consiglio dei Ministri ha il merito di semplificare e regolare una materia complessa e delicata” ha commentato il sindacato Filca Cisl. Tra gli aspetti positivi, elencati dal segretario generale, Franco Turri, ci sono il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in sostituzione del massimo ribasso, che spesso avveniva disapplicando i contratti di lavoro, i controlli dell’Anac, la soglia dei 150mila euro per l’attestazione Soa e il limite del 30% al subappalto. Sono state invece espresse perplessità sull’articolo 177 che prevede l’affidamento in maniera diretta, nella misura massima del 20%, di lavori, progettazioni e manutenzioni. “Un provvedimento – ha concluso Turri – che rischia di tradursi in centinaia di licenziamenti nelle società concessionarie autostradali, e sul quale abbiamo avanzato proposte serie e concrete che ci auguriamo vengano prese in considerazione”.
 
Le associazioni ActaAlta PartecipazioneConfassociazioni e 

Confprofessioni denunciano la discriminazione di professionisti, lavoratori autonomi e freelance. “Lo Statuto del lavoro autonomo – hanno dichiarato in un comunicato – è esplicitamente diretto a favorire l’accesso agli appalti di tutti i professionisti autonomi”.
Secondo il comma 1 dell’articolo 7 dello statuto, le Amministrazioni Pubbliche devono promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi alle gare fornendo loro le informazioni attraverso l’attivazione di sportelli preposti. “Tuttavia il nuovo codice appalti – si legge nel comunicato – fa riferimento alle micro e alle piccole imprese, cioè soggetti iscritti alla Camera di Commercio, ma non ai professionisti autonomi e freelance. La figura del lavoratore autonomo dovrebbe essere quindi espressamente contemplata”.
apr 14 2016

Durc: requisiti per il rilascio della regolarità contributiva

DurcAi fini del rilascio della regolarità contributiva la procedura del DURC online verifica i pagamenti scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica di regolarità è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. Si tratta, in pratica, dei pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell’impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi.

Regolarità contributiva: casi particolari

La procedura rilascia regolarità nel caso non siano state rilevate esposizioni debitorie percontributi e sanzioni. In particolare la regolarità contributiva deve essere attestata in caso di:

  • rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
  • sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
  • crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
  • crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
  • crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l’ipotesi cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
  • crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

Scostamento non grave

La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile. A tal fine non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate di misura pari o inferiore ad 150 euro comprensivi di eventuali accessori di legge.

Rateazioni concesse da INPS, INAIL e Casse Edili

In merito all’ipotesi della reteazione è da evidenziare che l’attivazione della rateazione avviene in presenza del pagamento della prima delle rate complessivamente accordate entro la data indicata nel piano di ammortamento. Ciò vuol dire che il requisito di regolarità sarà soddisfatto solo successivamente all’avvenuto pagamento della prima rata poiché solo al verificarsi di tale condizione può considerarsi perfezionato il parere favorevole dell’Istituto alla rateazione.

apr 09 2016

APPALTI, LE PROPOSTE DEGLI ARCHITETTI (vai alla fonte)

Un limite ai subappalti, contenere le “gare miste”, affidare l’incarico a chi vince la gara. L’Ordine degli architetti di Firenze ha presentato le sue idee per integrare il nuovo Codice degli appalti durante un convegno alla presenza del viceministro Nencini
 Andrea Tani
Appalti misti sì, ma solo in casi limitati. Mettere un freno ai subappalti, affidare l’incarico ai vincitori del concorso, incentivare i piccoli studi di progettazione: sono alcune delle proposte lanciate dall’Ordine degli architetti di Firenze in materia di appalti durante l’iniziativa sul tema che si è svolta stamani a Firenze. Tra i relatori, il viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti Riccardo Nencini e l’onorevole Raffaella Mariani, rappresentante dell’VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici alla Camera.

UN PASSO IN AVANTI. MA NON BASTA

“Il nuovo Codice degli appalti recentemente approvato dal Consiglio dei ministri – sostengono gli architetti fiorentini – rappresenta un importante passo in avanti nella regolamentazione della materia. Atteso da anni, promuove il ricorso ai concorsi di progettazione, mette un freno alla pratica del ‘massimo ribasso’, dà spazio alla sostenibilità e dovrebbe prevedere dei meccanismi vantaggiosi per le piccole e medie imprese”.

Eppure avrebbe bisogno di qualche altra miglioria, secondo gli architetti fiorentini. Innanzitutto, servirebbe rendere stringente per la stazione appaltante l’obbligo di affidare al vincitore di un concorso anche l’incarico e non solo un premio come invece accade al momento. “Il nuovo Codice, infatti, come è adesso – dicono gli architetti in una nota – non pone rimedio al paradosso per il quale spesso chi vince un concorso poi vede realizzare il suo progetto da altri”.

Per l’Ordine di Firenze, inoltre, sarebbe opportuno ricorrere solo in via eccezionale agli appalti misti per la progettazione e l’esecuzione di un’opera. “La commistione tra esecuzione e progettazione è a nostro parere contro il pubblico interesse, dato l’evidente conflitto di interessi tra progettazione e impresa. L’impiego di appalti misti, quindi, potrebbe essere limitato ad esempio ai casi in cui l’elemento tecnologico superi il 70% dell’importo complessivo dei lavori”.

UN TETTO AI SUBAPPALTI

Altra questione i subappalti. “Siamo d’accordo – dicono gli architetti – con il presidente dell’Anac Raffaele Cantone quando obietta che il nuovo Codice degli appalti non pone un tetto al subappalto.Tale deregulation avrà ripercussioni negative sulla trasparenza e la qualità dei lavori”. Infine, gli architetti chiedono maggiore attenzione agli studi di progettazione. “A Firenze – dicono – come del resto su tutto il territorio nazionale, la maggior parte degli studi sono di piccole dimensioni. Si corre seriamente il rischio di escluderli dagli incarichi piccoli e medi, con forti ripercussioni sull’economia, se non ci sarà una reale presa di posizione nella scrittura finale del Codice.

apr 02 2016

Crediti formativi dei geometri

Sul riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali da parte dei Collegi territoriali dei geometri per i corsi organizzati da strutture formative private.

Un po’ di chiarezza

 

Ricevo da alcuni Geometri della provincia di Perugia delle lamentele perché il loro Collegio di riferimento é restio a riconoscere i Crediti Formativi Professionali (CFP) per le azioni formative organizzate dal Centro Studi Edili per la prima qualifica e gli aggiornamenti obbligatori sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Mi sento in obbligo di rendere note le mie valutazioni e anche quelle che il Consiglio Nazionale dei Geometri (CNG) ha emanato sul riconoscimento dei CFP da parte di corsi organizzati da strutture formative private, sperando che la questione si chiarisca.

 

Riassumo quanto é di mia conoscenza.

 

I corsi frontali con rilascio di CFP per gli iscritti all’albo dei Geometri possono essere organizzati: 1) da strutture formative private che operano a livello pluriregionale (in questo caso sia le strutture formative che i corsi devono essere preventivamente accreditate dal Consiglio Nazionale dei Geometri…).

2) da strutture formative che operano localmente (in questo caso basta che abbiano esperienza didattica ed esprimano docenti che possiedano la necessaria competenza). Tra queste sono incluse, anche quelle di diretta emanazione dei Collegi locali.

Devo ricordare che le strutture formative di emanazione ordinistica sono entità giuridiche diverse e autonome dai collegi di emanazione, avendo una propria personalità giuridica e amministratori diversi da quelli del Collegio che le ha promosse e addirittura bilanci e responsabilità diverse, che non vanno confuse o sommate.

Per quanto riguarda il riconoscimento dei crediti formativi in questo secondo caso (che è quello che ci riguarda) il Consiglio Nazionale Geometri stabilisce due procedure diverse in ragione della obbligatorietà del corso.

2.a) I corsi di formazione e aggiornamento, abilitanti, previsti da specifica normativa nazionale di riferimento (sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, certificazione energetica, amministrazione di condominio, etc.) possono essere erogati dalle agenzie private, nel rispetto della normativa stessa, senza alcuna autorizzazione preventiva da parte dei Collegi. 2.b) I corsi di formazione o specializzazione, non espressamente previsti da alcuna norma, invece DEVONO essere preventivamente accreditati dal Consiglio Nazionale o in mancanza, dai Collegi territoriali perché questi possano valutare le competenze della agenzia formativa, i programmi e la qualità del corpo docente.

Probabilmente il CNG é giunto a tale determinazione per limitare l’affollamento delle richieste di accreditamento al consiglio Nazionale o ai collegi locali. Nel nostro caso si fa riferimento alle disposizioni della circolare Prot. n. 4607 del 27/04/2015 Serv. MB Area 4 nella quale s’illustrano anche le modalità di attribuzione dei CFP ai singoli professionisti.

 

Sintetizzo le disposizioni che il CNG ha emanato ai Collegi territoriali per l’accettazione e la trascrizione dei CFP nel sistema centralizzato dei Geometri (SINF Sistema INformatico Nazionale):

a) il professionista deve recarsi alla sede del Collegio territoriale con l’attestato del corso rilasciato dalla agenzia formativa privata.

b) il collegio territoriale verificherà che la agenzia formativa che ha rilasciato l’attestato possieda i requisiti di legge per organizzare l’evento formativo e la sussistenza delle leggi che impongono l’azione formativa o di aggiornamento. Se l’azione formativa rientra tra quelle obbligatorie per legge e tutto è regolare, trascrive i dati nel SINF (sistema informatico nazionale) dove il professionista troverà i suoi CFP.

Mi pare una procedura semplice e ragionevole che snellisce l’iter burocratico di accreditamento preventivo e la valutazione preventiva dei progetti da accreditare. Ogni decisione del consiglio del Collegio che produca vantaggi commerciali della agenzia formativa di propria emanazione in maniera rispetto alle altre, a mio avviso, non solo si configurerebbe come una concorrenza sleale, in quanto concederebbe un immotivato vantaggio ad una struttura “amica”, ma a mio parere, anche un pessimo servizio verso gli iscritti in quanto comporta la limitazione dell’offerta formativa entro cui potrebbero liberamente effettuare le scelte del loro aggiornamento.

Tralascio il caso che si verifica nel caso in cui il Consiglio del Collegio operasse volutamente azioni discriminatorie verso altre strutture formative, fornendo alla sua agenzia di emanazione gratuitamente servizi o informazioni derivanti dalla funzione ordinistica, che venissero invece negate alle sue “concorrenti”, perché , anche qualora fosse consentito dalle norme in vigore, vi sarebbe l’aggravante della disonestà intellettuale in quanto tali azioni verrebbero effettuate da un Collegio, posto dallo Stato proprio a garanzia della leale concorrenza . Riporto la nota del Consiglio Nazionale Geometri affinché ciascuno possa leggere direttamente la fonte delle mie valutazioni e farsi una propria opinione.

Estratto dalla Nota del CNG Prot. n. 4607 del 27/04/2015 Serv. MB Area 4/3 “Gli eventi di tipo Seminario, Workshop, Convegno, non necessitano di alcuna autorizzazione da parte di questo Consiglio Nazionale (D.P.R. n. 137/2012, art. 7, comma 2).

Tali eventi possono essere organizzati in collaborazione o convenzione con i Collegi territoriali con i quali, pertanto, è necessario prendere accordi in via preliminare, al fine di consentire agli stessi, se ritenuto opportuno, di organizzare l’evento. I corsi di formazione e aggiornamento, abilitanti, previsti da specifica normativa nazionale di riferimento (sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, certificazione energetica, amministrazione di condominio, etc……..), possono essere erogati, nel rispetto della normativa stessa, senza l’autorizzazione prevista dalla norma in oggetto.

I Collegi territoriali, a presentazione di attestato da parte del partecipante, da effettuarsi per mezzo di apposita procedura informatica disponibile sul SINF, potranno riconoscere ai partecipanti i relativi CFP.”

Chi fosse interessato a visionare l’elenco dei nostri corsi può veder il sito istituzionale del centro www.edilbank.com ove viene redatta giornalmente una rassegna stampa dei fatti che interessano il professionista Umbro o il sito specifico contenente il catalogo dei nostri corsi www.creditiformativi.pro

Ringrazio chi vorrà approfondire, correggere o integrare.

Cordialmente Il Direttore Ing. Giampaolo Ceci

mar 24 2016

Nuovo Codice Appalti: 46 provvedimenti per completare la riforma (vai alla fonte)

Chi ha pensato che con l’adeguamento della normativa nazionale alle direttive europee, l’Italia avesse avuto finalmente la possibilità di redigere una nuova normativa semplice, moderna e facilmente attuabile, indubbiamente si sbagliava e non ha fatto i conti con la prassi consolidata della politica nazionale di complicare qualsiasi operazione, vanificando ogni tentativo di risollevare uno dei settori principali del Paese.

Leggendo con la dovuta attenzione lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo in riferimento alla legge delega n. 11/2016, non si può fare a meno di constatare che nonostante il numero inferiore di articoli rispetto all’attuale normativa, esiste un numero impressionante di provvedimenti attuativi, necessari per rendere operativo il nuovo articolato. Si tratta di ben 34 decreti e 12 linee guidaper un totale di 46 provvedimenti che Ministeri ed ANAC dovranno predisporre al più presto e che, con molta probabilità renderanno il sistema degli appalti più complesso di quello attuale.

Pur non essendo possibile quantificare il numero di articoli che saranno contenuti nei 46 nuovi provvedimenti, non dovrebbe essere difficile dedurre che la sbandierata semplificazione non solo non ci sarà, ma che il nuovo sistema che sta per nascere renderà il comparto delle opere pubbliche più iperstatico di quello attuale con un numero di provvedimenti e, quindi, di articoli di gran lunga maggiore di quello vigente.

Nell’allegata tabella dove sono riportati separatamente i provvedimenti che dovranno predisporre i Ministeri e quelli che dovrà predisporre l’ANAC per ogni riga che riporta la tipologia di provvedimento è individuata la scadenza temporale e le eventuali norme da utilizzare nel periodo transitorio. E’ semplice notare come per quasi tutti i provvedimenti non c’è alcuna scadenza temporale e che per alcuni in un periodo transitorio non quantificato dovranno essere utilizzate intere parti del Regolamento n. 207/2010.

Sembra che nel parere che stanno provvedendo a predisporre Camera e Senato sarà inserita la richiesta di ridurre il numero di provvedimenti e/o di indicare, quantomeno, le scadenza temporali per la predisposizione dei provvedimenti stessi.

Ma, successivamente alla richiesta di modifiche che dovrà essere inoltrata al Governo entro il 6 aprile 2016 ci sarà il tempo tecnico per queste modifiche? Il Governo dopo aver effettuato le modifiche richieste da Camera e Senato dovrà inoltrare nuovamente il provvedimento alle Camere che avranno ulteriori 15 giorni di tempo che non sono compatibili con la scadenza del 18 aprile 2016.

Mi ritorna in mente la soluzione del doppio provvedimento prevista nella legge delega.

E’ vero che la legge delega dà la facoltà al Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo al posto del primo di recepimento delle direttive entro il 18 aprile e del secondo di riordino entro il 31 luglio (vedi articolo 1, comma 1 della legge delega n. 11/2016) ma alla luce dei tanti segnali leggibili nell’audizione del Presidente Cantone sarebbe auspicabile che tutte le forze interessate (associazioni di imprese, consigli nazionali, sindacati, enti appaltanti) da tale importante provvedimento spingano le forze politiche a comprendere che è opportuno scegliere la strada del doppio provvedimento con più tempo per evitare quello che ha detto Cantone e cioè che il provvedimento predisposto dal Governo “sia quanto di meglio si poteva fare tenendo presente i tempi e tenendo presente una legge delega che ha tanti aspetti meritori ma che è stata caricata moltissimo in fase parlamentare”.

A cura di arch. Paolo Oreto

 

mar 16 2016

Nuovo Codice Appalti, 4 punti irrinunciabili

prosegue-la-crisi-nel-comparto-edile-pesarese

A seguire, come Rete delle Professioni Tecniche, elenchiamo i punti salienti che necessitano particolare attenzione da parte delle Commissioni che raccolgono gli emendamenti al testo del nuovo Codice Appalti per noi ritenuti irrinunciabili.

1) Promozione della qualità dell’architettura attraverso l’istituto del concorso pubblico di progettazione nei casi di interventi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico. A proposito di questo primo punto:
- Il concorso pubblico è da attivarsi prioritariamente nei casi di rilevante interesse
- Neccessario l’affidamento diretto dell’incarico di progettazione al vincitore del concorso
- Serve un Debat public che renda pubblici i risultati della competizione
- Necessaria la possibilità di dimostrare i requisiti anche attraverso la costituzione in RTP e ciò anche in un secondo tempo
- Le Commissioni aggiudicatrici devono essere qualificate

Gli articoli del nuovo Codice Appalti di riferimento sono: 23, 24, 77, 153, 155, 156, 157, aggiunta del 157 bis, 158.

2) Apertura del mercato che non escluda il tessuto professionale italiano dalla partecipazione alle gare di servizi di progettazione, architettura e ingegneria. Cosa serve?
Requisiti tecnico professionali basati sull’iscrizione all’albo professionale e sull’elenco lavori eseguiti, senza limitazioni temporali
Requisiti tecnici dei progettisti interni alla PA analoghi a quelli dei professionisti esterni
- Obbligo dell’applicazione del DM. 143/2013 per la corretta determinazione del base d’asta e delle attività professionali richieste
Riduzione dei costi accessori eliminando la cauzione provvisoria obbligatoria per la partecipazione alle gare di progettazione (già previsto con la determina 4/15 dell’ANAC), la costituzione in RTP attraverso scrittura privata autenticata solo dopo aggiudicazione, spese di pubblicazione bandi, etc.
- Soglie di importo necessario evitare che le gare fra i 40.000 ed i 209.000 €. vengano affidate discrezionalmente dal RUP, in modo arbitrario fra soli 3 operatori

Articoli di riferimento sul nuovo Codice Appalti: 23, 24, 35, 46, 47, 48, 59, 93, 113, allegato XVII.

Leggi anche Ecco perchè il Nuovo Codice Appalti tradisce la Legge Delega

3) La Riduzione dell’appalto integrato: nel testo del nuovo Codice Appalti non compare in modo compiuto quanto enunciato all’interno della legge delega. Evidenziare chiaramente che tale istituto può essere attivato solo nei casi in cui l’elemento tecnologico ed innovativo  delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, con indicazione dell’importo delle spese di progettazione, definite in base al DM. 143/13, e con la separazione delle competenze tra impresa e professionisti, prevedendo solitamente lamessa a gara del progetto esecutivo.

Articoli di riferimento: 23 co. 8, 28.

4) Limitazione del massimo ribasso non è sufficiente indicare la procedura di affidamento all’offerta economicamente più vantaggiosa per limitare il massimo ribasso. Occorrerà disciplinare, attraverso le linee guida ed i bandi tipo relativi alle varie soglie di importi, le modalità di attribuzione dei punteggi al fine di far veramente prevalere la qualità del progetto e non il massimo ribasso, in quanto l’esperienza ha messo in luce la necessità di introduzione di curve calmieranti per rendere sempre meno premiante un ribasso oltre la media.
Il Codice deve chiaramente indicare che le future linee guida dovranno prevedere metodi calmieranti del ribasso.

Articoli di riferimento: 36, 59, 71, 77, 95, 97.

mar 16 2016

Nuovo Codice Appalti, 4 punti irrinunciabili

 

A seguire, come Rete delle Professioni Tecniche, elenchiamo i punti salienti che necessitano particolare attenzione da parte delle Commissioni che raccolgono gli emendamenti al testo del nuovo Codice Appalti per noi ritenuti irrinunciabili.

1) Promozione della qualità dell’architettura attraverso l’istituto del concorso pubblico di progettazione nei casi di interventi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico. A proposito di questo primo punto:
- Il concorso pubblico è da attivarsi prioritariamente nei casi di rilevante interesse
- Neccessario l’affidamento diretto dell’incarico di progettazione al vincitore del concorso
- Serve un Debat public che renda pubblici i risultati della competizione
- Necessaria la possibilità di dimostrare i requisiti anche attraverso la costituzione in RTP e ciò anche in un secondo tempo
- Le Commissioni aggiudicatrici devono essere qualificate

Gli articoli del nuovo Codice Appalti di riferimento sono: 23, 24, 77, 153, 155, 156, 157, aggiunta del 157 bis, 158.

 

 

2) Apertura del mercato che non escluda il tessuto professionale italiano dalla partecipazione alle gare di servizi di progettazione, architettura e ingegneria. Cosa serve?
Requisiti tecnico professionali basati sull’iscrizione all’albo professionale e sull’elenco lavori eseguiti, senza limitazioni temporali
Requisiti tecnici dei progettisti interni alla PA analoghi a quelli dei professionisti esterni
- Obbligo dell’applicazione del DM. 143/2013 per la corretta determinazione del base d’asta e delle attività professionali richieste
Riduzione dei costi accessori eliminando la cauzione provvisoria obbligatoria per la partecipazione alle gare di progettazione (già previsto con la determina 4/15 dell’ANAC), la costituzione in RTP attraverso scrittura privata autenticata solo dopo aggiudicazione, spese di pubblicazione bandi, etc.
- Soglie di importo necessario evitare che le gare fra i 40.000 ed i 209.000 €. vengano affidate discrezionalmente dal RUP, in modo arbitrario fra soli 3 operatori

Articoli di riferimento sul nuovo Codice Appalti: 23, 24, 35, 46, 47, 48, 59, 93, 113, allegato XVII.

Leggi anche Ecco perchè il Nuovo Codice Appalti tradisce la Legge Delega

3) La Riduzione dell’appalto integrato: nel testo del nuovo Codice Appalti non compare in modo compiuto quanto enunciato all’interno della legge delega. Evidenziare chiaramente che tale istituto può essere attivato solo nei casi in cui l’elemento tecnologico ed innovativo  delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, con indicazione dell’importo delle spese di progettazione, definite in base al DM. 143/13, e con la separazione delle competenze tra impresa e professionisti, prevedendo solitamente lamessa a gara del progetto esecutivo.

Articoli di riferimentoprosegue-la-crisi-nel-comparto-edile-pesarese: 23 co. 8, 28.

4) Limitazione del massimo ribasso non è sufficiente indicare la procedura di affidamento all’offerta economicamente più vantaggiosa per limitare il massimo ribasso. Occorrerà disciplinare, attraverso le linee guida ed i bandi tipo relativi alle varie soglie di importi, le modalità di attribuzione dei punteggi al fine di far veramente prevalere la qualità del progetto e non il massimo ribasso, in quanto l’esperienza ha messo in luce la necessità di introduzione di curve calmieranti per rendere sempre meno premiante un ribasso oltre la media.
Il Codice deve chiaramente indicare che le future linee guida dovranno prevedere metodi calmieranti del ribasso.

Articoli di riferimento: 36, 59, 71, 77, 95, 97.

mar 10 2016

Codice degli appalti

Nuovo Codice Appalti, 5 colpi duri per i progettisti  (vai alla fonte)

 

Il Nuovo Codice appalti è in procinto di approdare presso le commissioni parlamentari per incassare i pareri prescritti dalla legge delega. Avevamo noi titolato qualche giorno fa “Novità Codice Appalti, quando vengono premiati i professionisti”. L’articolo riguarda quali professioni ottengono premi, cioè una corsia preferenziale per l’accesso alla gara d’appalto: chi è più “blindato” in termini di rispetto dell’ambiente e sicurezza sul lavoro. Ci sono però altre cose che vale la pena sottolineare perchè sono vere e proprio fregature per i professionisti. vediamole di seguito.

Per leggere il testo del Nuovo Codice Appalti e tutte le novità che contiene clicca qui.

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Nuovo Codice Appalti: cauzione del 2%

Nel Nuovo Codice Appalti i piccoli professionisti potrebbero rimanere fuori dalle gare di progettazione: una norma del Codice Appalti non conferma le regole speciali che oggi esistono per i progettisti. Gli affibbia, così, l’obbligo di portare una garanzia del 2% a corredo delle offerte per coprire gli errori tecnici di progettazione. Nel vecchio Codice i servizi di progettazione venivano esclusi dall’obbligo di versare la cauzione.

 

Nuovo Codice Appalti: requisiti per accesso alle gare

L’articolo 93 del Nuovo Codice Appalti detta regole sulle garanzie per la partecipazione alle procedure di gara: tra queste c’è la cauzione, la garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo del bando. La reintroduzione della cauzione rischia di essere un duro colpo, non tanto per le società quanto per i soggetti più piccoli.

Non si è parlato poi del problema dei requisiti per l’accesso alle gare di progettazione. Dubbio: il nuovo Codice Appalti ripropone un assetto in cui i piccoli professionisti hanno difficoltà ad accedere ai bandi?

L’articolo 24 comma 8 affronta il tema e ricopia alla lettera la definizione del vecchio Codice per quanto riguarda i parametri: il ministro della Giustizia approva «le tabelle dei corrispettivi per le attività di progettazione», sulla base del principio che «possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base dell’affidamento». Quindi, si lascia una semplice facoltà, non un obbligo.

Leggi Le novità del Codice Appalti sui Concorsi di progettazione e i Requisiti per le Gare

 

Nuovo Codice Appalti: la concorrenza

Secondo punto, la concorrenza: il Nuovo Codice Appalti alza da 40 a 150mila euro il tetto per la trattativa privata nei servizi di progettazione, riducendo da 5 a 3 il numero di operatori da sentire.
Gli operatori andranno individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi, “nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”. Il 45% (in valore) del mercato attuale degli affidamenti di progettazioni sarà sottratto a una vera concorrenza.

Leggi Novità del Codice Appalti: cosa cambia sul massimo ribasso

 

Nuovo Codice appalti: l’appalto integrato

Terzo punto: servirebbero chiarimenti sull’appalto integrato. Il Codice vieta l’affidamento contemporaneo di lavori e progettazione, anche se non blinda in maniera sufficiente la relativa disciplina.

Sull’appalto integrato la delega imponeva di limitarne il ricorso, tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere, della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori. Nel nuovo Codice Appalti non vengono riprodotte le previsioni della delega, con il riferimento ai contenuti tecnologici delle opere, ma all’articolo 23 si dice che «ove non diversamente previsto dal presente codice, gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo». Il testo attuale del Codice prevede un numero limitato di eccezioni, come quelle sul contraente generale e sul project financing a doppia fase: lasciando una clausola generale aperta a possibili eccezioni, l’assetto potrebbe diventare troppo permissivo.

 

Nuovo Codice Appalti: i servizi di progettazione

Per i professionisti l’altro grosso problema è la mancanza di un capitolo specifico del Codice Appalti dedicato ai servizi di progettazione, nonostante l’attenzione particolare della Legge delega a questo tema. Il Nuovo Codice Appalti  ha collocato i servizi di progettazione insieme agli altri servizi.

mar 05 2016

Nuovo codice appalti

Riforma appalti, il nuovo Codice delude i professionisti tecnici (fonte: Casa & Clima.com)

 
Il testo “tradisce lo spirito della Legge delega circa la centralità della progettazione”. Assistal soddisfatta. Legambiente plaude al superamento della legge obiettivo. Oice: “Rischio concorrenza per gli incarichi di progettazione, bene divieto prezzo più basso, Bim e criteri reputazionali”

 Il testo “tradisce lo spirito della Legge delega circa la centralità della progettazione”. Assistal soddisfatta. Legambiente plaude al superamento della legge obiettivo. Oice: “Rischio concorrenza per gli incarichi di progettazione, bene divieto prezzo più basso, Bim e criteri reputazionali.

Ing Antonio Zambrano Pres CNI
 

“Si tratta di un testo che tradisce lo spirito della Legge delega circa la centralità della progettazione. Siamo di fronte ad un arretramento rispetto alla normativa precedente, in particolare se ci riferiamo alla Determinazione Anac 4/2015”.

Armando Zambrano, Coordinatore della Rete e Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, commenta il testo del nuovo Codice degli appalti approvato ieri dal Consiglio dei ministri in esame preliminare.

La Rete delle Professioni Tecniche lamenta, innanzitutto, la scomparsa, nel Codice, di una parte specifica dedicata ai servizi di ingegneria e architettura. I servizi dei professionisti tecnici, infatti, risultano dispersi nelle varie pieghe del Codice. Inoltre, i progettisti interni alla pubblica amministrazione, a differenza di quanto chiedeva la Rete, potranno continuare ad essere sprovvisti dell’iscrizione ad un Ordine, essendo sufficiente la sola abilitazione.

Un altro punto molto criticato dai professionisti tecnici italiani è la non obbligatorietà del Dm 143 (cosiddetto “decreto parametri”) per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara. Senza contare che la limitazione all’appalto integrato risulta scomparsa dai radar e la cauzione diventa obbligatoria anche per la progettazione. In compenso, la Rete giudica positivamente la riproposizione dei requisiti richiesti alle Società di Ingegneria che le mette sullo stesso livello delle Società tra Professionisti.

“Il testo – ha concluso Zambrano – non ha tenuto conto delle osservazioni dei professionisti tecnici e per questo ci auguriamo che, in occasione del prossimo Consiglio dei Ministri, che varerà il testo definitivo, vengano apportate le giuste correzioni. In ogni caso riproporremo le nostre idee in tutte le sedi istituzionali, a cominciare dalle commissioni parlamentari che dovranno esprimere il loro parere sul provvedimento”.

OICE: “RISCHIO CONCORRENZA PER GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, BENE IL DIVIETO AL PREZZO PIÙ BASSO, LE NORME SUL BIM E I CRITERI REPUTAZIONALI”. Per il Presidente dell’Oice, Gabriele Scicolone, “il lavoro fatto in queste ultime settimane ha certamente molto migliorato la situazione. Si è trattato di un compito titanico svolto in poco tempo, quindi alla fine le soluzioni individuate anche in base al contributo degli stakeholders consultati vanno decisamente apprezzate. In questo senso il contributo di OICE è stato recepito positivamente perché troviamo nel testo alcune delle norme che ritenevamo importanti per il settore, tra le quali quelle sui soggetti affidatari della progettazione che prevedono le disposizioni sulle società di ingegneria, il principio di affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva allo stesso soggetto o anche l’obbligo di indicare nominativamente i progettisti firmatari degli elaborati, e lo spazio attualmente garantito ai progettisti in fase di verifica dei progetti.”

Altri elementi positivi sono: “la soluzione individuata per implementare il BIM, non più elemento obbligatorio ma premiale da attuare con gradualità, così come appare molto efficace il ruolo assegnato ad ANAC per la soft law ma anche per la qualificazione delle stazioni appaltanti che andranno comunque ridotte. E’ sicuramente apprezzabile la disciplina sui commissari di gara e sull’introduzione di criteri reputazionali premiali che devono aggiungersi alla usuale qualificazione in gara per i progettisti. Confidiamo poi che lo spostamento al MIT dell’Avcpass renda finalmente effettivo lo snellimento della fase di verifica dei requisiti, strettamente legato all’impiego del documento di gara unico europeo, con un effetto di omogeneità procedurale che verrà senz’altro reso ancora più efficace quando ci saranno i bandi-tipo e i contratti-tipo di competenza dell’ANAC. Positivo è anche il cambiamento di strategia sul ruolo delle Amministrazioni, concentrate sulla fase di project management affidata al RUP, con premialità legate a questa attività ed al risultato in termini di costi e tempi dell’opera.”

I PUNTI DA MIGLIORARE. Ci sono, come è ovvio in un lavoro di questa portata, ancora alcuni aspetti a nostro avviso da migliorare, afferma Giorgio Lupoi, Vice Presidente Oice con delega per gli sviluppi legislativi: “ad esempio, l’innalzamento a 150.000 euro della soglia per le trattative private nei servizi, peraltro con invito a tre soggetti e non a cinque: in tal modo l’85% degli affidamenti di progettazione sarà sottratto ad una vera concorrenza. Inoltre non ritroviamo nel testo importanti norme che oggi rappresentano elementi centrali per il ruolo che il progettista deve svolgere: in primis non si ribadisce che nei contratti in cui c’è un contenuto progettuale devono essere richiesti idonei requisiti per la fase progettuale; non è recuperato il divieto di subordinare i corrispettivi all’avvenuto finanziamento dell’opera, non risulta del tutto evidente la drastica limitazione dell’appalto integrato; appare eccessivo obbligare sempre le Amministrazioni a svolgere concorsi di progettazione per opere di natura tecnologica. Siamo certi e confidenti rispetto alla possibilità che il lavoro delle commissioni parlamentari migliori un testo ancora in progress.”

ASSISTAL SODDISFATTA. È positivo il commento di Assistal (Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica – ESCo e Facility Management): “Il testo – commenta Angelo Carlini, Presidente di ASSISTAL – accoglie molte indicazioni espresse dalla nostra Associazione, cogliendo in pieno le necessità di un comparto che necessitava da tempo di un profondo rinnovamento nei meccanismi e nelle regole di aggiudicazione pubblica di lavori, servizi e forniture”.

L’Associazione plaude “all’enfasi posta sull’importanza di un congruo equilibrio tra prezzo e qualità, prendendo le distanze dal destabilizzante sistema del Massimo Ribasso senza la possibilità, di fatto, di escludere le offerte anomale, in favore di quello più valido e premiante dell’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di aggiudicazione preferenziale, in grado di coniugare offerta economica ed offerta tecnica, unitamente alla previsione, per appalti di importo economico inferiore, del mantenimento del criterio del massimo ribasso con un nuovo meccanismo di valutazione dell’anomalia dell’offerta.

“Bene – continua Carlini – anche la volontà del legislatore di porre la massima attenzione alla qualità della progettazione, alla qualificazione delle stazioni committenti, alla terzietà dei membri delle commissioni aggiudicatrici ed ai controlli in fase di esecuzione dell’oggetto dell’appalto”.

“Siamo certi – afferma il Presidente Assistal – che queste misure saranno di forte impulso per il buon esito delle procedure di aggiudicazione e per l’esecuzione dei contratti, e costituiranno concrete barriere alle aggiudicazioni con i folli ribassi che siamo purtroppo oggi abituati a registrare, che certamente non premiano le imprese “sane” che applicano correttamente le regole contrattuali, le norme previdenziali e quelle tributarie. Ed in particolar modo – continua Carlini – esprimiamo la nostra soddisfazione per il mantenimento del principio di non subappaltabilità delle attività impiantistiche laddove superino una determinata percentuale nell’ambito dell’appalto. E’ necessario mantenere il ruolo primario delle nostre imprese, anche mediante la previsione della costituzione di Associazioni temporanee di imprese, per evitare il rischio della scarsa qualità delle prestazioni e del risultato finale, a danno delle amministrazioni e, più in generale, della società.

Oltre a seguire l’iter di approvazione del Decreto Delegato appena licenziato dal Governo – conclude Carlini – non mancheremo di dialogare con chi avrà il compito di dettare la cd. “soft law”, in primis l’ANAC ed il Ministero delle Infrastrutture, attesi gli importanti istituti, quali la qualificazione degli operatori, che sono chiamati a regolamentare”.

LEGAMBIENTE: BENE IL SUPERAMENTO DELLA LEGGE OBIETTIVO.

“Ben venga il nuovo codice per gli appalti pubblici approvato oggi dal Governo. Finalmente si potrà chiudere una brutta pagina, lunga quindici anni, segnata troppo spesso da sprechi, corruzione e illegalità”, dichiara Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale di Legambiente.

“Fino ad oggi con la legge obiettivo sono stati, infatti, buttati decine di miliardi di euro in grandi opere definite strategiche che avrebbero dovuto modernizzare e rilanciare il Paese e che, invece, hanno portato ad una serie di cantieri infiniti o di progetti rimasti sulla carta. Per questo ci auguriamo che con il nuovo codice appalti si possa dare risposta alle due grandi questioni che nel settore delle infrastrutture l’Italia continua a scontare. La prima è la creazione finalmente di una filiera trasparente che premi le imprese serie, la trasparenza e i controlli, la certezza dei tempi. La seconda è la scelta di opere realmente utili a risolvere i problemi di mobilità e inquinamento delle città italiane, e quelli di un trasporto merci incentrato sulla gomma con tutte le conseguenze in termini di emissioni, inquinanti e incidenti”.

“Il segno di discontinuità rispetto al passato avviato in questi mesi dal Ministro Delrio con le sue scelte riguardanti le infrastrutture, speriamo porti al centro dell’attenzione le aree urbane, perché è qui che si concentra la maggiore domanda di trasporto ed è qui che si evidenzia il più rilevante ritardo rispetto all’Europa. Solo in questo modo – conclude Zanchini – si potrà rendere il Paese veramente moderno, garantendo ai cittadini una migliore mobilità e qualità della vita. È questo il vero cambiamento di cui l’Italia ha bisogno”.

Leggi anche: “Subappalto, cancellato il limite del 30%. Il tetto solo per le opere superspecialistiche

mar 05 2016

Nuovo codice appalti

Riforma appalti, il nuovo Codice delude i professionisti tecnici

 
Il testo “tradisce lo spirito della Legge delega circa la centralità della progettazione”. Assistal soddisfatta. Legambiente plaude al superamento della legge obiettivo. Oice: “Rischio concorrenza per gli incarichi di progettazione, bene divieto prezzo più basso, Bim e criteri reputazionali”

 Il testo “tradisce lo spirito della Legge delega circa la centralità della progettazione”. Assistal soddisfatta. Legambiente plaude al superamento della legge obiettivo. Oice: “Rischio concorrenza per gli incarichi di progettazione, bene divieto prezzo più basso, Bim e criteri reputazio

 
 

“Si tratta di un testo che tradisce lo spirito della Legge delega circa la centralità della progettazione. Siamo di fronte ad un arretramento rispetto alla normativa precedente, in particolare se ci riferiamo alla Determinazione Anac 4/2015”.

Armando Zambrano, Coordinatore della Rete e Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, commenta il testo del nuovo Codice degli appalti approvato ieri dal Consiglio dei ministri in esame preliminare.

La Rete delle Professioni Tecniche lamenta, innanzitutto, la scomparsa, nel Codice, di una parte specifica dedicata ai servizi di ingegneria e architettura. I servizi dei professionisti tecnici, infatti, risultano dispersi nelle varie pieghe del Codice. Inoltre, i progettisti interni alla pubblica amministrazione, a differenza di quanto chiedeva la Rete, potranno continuare ad essere sprovvisti dell’iscrizione ad un Ordine, essendo sufficiente la sola abilitazione.

Un altro punto molto criticato dai professionisti tecnici italiani è la non obbligatorietà del Dm 143 (cosiddetto “decreto parametri”) per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara. Senza contare che la limitazione all’appalto integrato risulta scomparsa dai radar e la cauzione diventa obbligatoria anche per la progettazione. In compenso, la Rete giudica positivamente la riproposizione dei requisiti richiesti alle Società di Ingegneria che le mette sullo stesso livello delle Società tra Professionisti.

“Il testo – ha concluso Zambrano – non ha tenuto conto delle osservazioni dei professionisti tecnici e per questo ci auguriamo che, in occasione del prossimo Consiglio dei Ministri, che varerà il testo definitivo, vengano apportate le giuste correzioni. In ogni caso riproporremo le nostre idee in tutte le sedi istituzionali, a cominciare dalle commissioni parlamentari che dovranno esprimere il loro parere sul provvedimento”.

OICE: “RISCHIO CONCORRENZA PER GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, BENE IL DIVIETO AL PREZZO PIÙ BASSO, LE NORME SUL BIM E I CRITERI REPUTAZIONALI”. Per il Presidente dell’Oice, Gabriele Scicolone, “il lavoro fatto in queste ultime settimane ha certamente molto migliorato la situazione. Si è trattato di un compito titanico svolto in poco tempo, quindi alla fine le soluzioni individuate anche in base al contributo degli stakeholders consultati vanno decisamente apprezzate. In questo senso il contributo di OICE è stato recepito positivamente perché troviamo nel testo alcune delle norme che ritenevamo importanti per il settore, tra le quali quelle sui soggetti affidatari della progettazione che prevedono le disposizioni sulle società di ingegneria, il principio di affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva allo stesso soggetto o anche l’obbligo di indicare nominativamente i progettisti firmatari degli elaborati, e lo spazio attualmente garantito ai progettisti in fase di verifica dei progetti.”

Altri elementi positivi sono: “la soluzione individuata per implementare il BIM, non più elemento obbligatorio ma premiale da attuare con gradualità, così come appare molto efficace il ruolo assegnato ad ANAC per la soft law ma anche per la qualificazione delle stazioni appaltanti che andranno comunque ridotte. E’ sicuramente apprezzabile la disciplina sui commissari di gara e sull’introduzione di criteri reputazionali premiali che devono aggiungersi alla usuale qualificazione in gara per i progettisti. Confidiamo poi che lo spostamento al MIT dell’Avcpass renda finalmente effettivo lo snellimento della fase di verifica dei requisiti, strettamente legato all’impiego del documento di gara unico europeo, con un effetto di omogeneità procedurale che verrà senz’altro reso ancora più efficace quando ci saranno i bandi-tipo e i contratti-tipo di competenza dell’ANAC. Positivo è anche il cambiamento di strategia sul ruolo delle Amministrazioni, concentrate sulla fase di project management affidata al RUP, con premialità legate a questa attività ed al risultato in termini di costi e tempi dell’opera.”

I PUNTI DA MIGLIORARE. Ci sono, come è ovvio in un lavoro di questa portata, ancora alcuni aspetti a nostro avviso da migliorare, afferma Giorgio Lupoi, Vice Presidente Oice con delega per gli sviluppi legislativi: “ad esempio, l’innalzamento a 150.000 euro della soglia per le trattative private nei servizi, peraltro con invito a tre soggetti e non a cinque: in tal modo l’85% degli affidamenti di progettazione sarà sottratto ad una vera concorrenza. Inoltre non ritroviamo nel testo importanti norme che oggi rappresentano elementi centrali per il ruolo che il progettista deve svolgere: in primis non si ribadisce che nei contratti in cui c’è un contenuto progettuale devono essere richiesti idonei requisiti per la fase progettuale; non è recuperato il divieto di subordinare i corrispettivi all’avvenuto finanziamento dell’opera, non risulta del tutto evidente la drastica limitazione dell’appalto integrato; appare eccessivo obbligare sempre le Amministrazioni a svolgere concorsi di progettazione per opere di natura tecnologica. Siamo certi e confidenti rispetto alla possibilità che il lavoro delle commissioni parlamentari migliori un testo ancora in progress.”

ASSISTAL SODDISFATTA. È positivo il commento di Assistal (Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica – ESCo e Facility Management): “Il testo – commenta Angelo Carlini, Presidente di ASSISTAL – accoglie molte indicazioni espresse dalla nostra Associazione, cogliendo in pieno le necessità di un comparto che necessitava da tempo di un profondo rinnovamento nei meccanismi e nelle regole di aggiudicazione pubblica di lavori, servizi e forniture”.

L’Associazione plaude “all’enfasi posta sull’importanza di un congruo equilibrio tra prezzo e qualità, prendendo le distanze dal destabilizzante sistema del Massimo Ribasso senza la possibilità, di fatto, di escludere le offerte anomale, in favore di quello più valido e premiante dell’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di aggiudicazione preferenziale, in grado di coniugare offerta economica ed offerta tecnica, unitamente alla previsione, per appalti di importo economico inferiore, del mantenimento del criterio del massimo ribasso con un nuovo meccanismo di valutazione dell’anomalia dell’offerta.

“Bene – continua Carlini – anche la volontà del legislatore di porre la massima attenzione alla qualità della progettazione, alla qualificazione delle stazioni committenti, alla terzietà dei membri delle commissioni aggiudicatrici ed ai controlli in fase di esecuzione dell’oggetto dell’appalto”.

“Siamo certi – afferma il Presidente Assistal – che queste misure saranno di forte impulso per il buon esito delle procedure di aggiudicazione e per l’esecuzione dei contratti, e costituiranno concrete barriere alle aggiudicazioni con i folli ribassi che siamo purtroppo oggi abituati a registrare, che certamente non premiano le imprese “sane” che applicano correttamente le regole contrattuali, le norme previdenziali e quelle tributarie. Ed in particolar modo – continua Carlini – esprimiamo la nostra soddisfazione per il mantenimento del principio di non subappaltabilità delle attività impiantistiche laddove superino una determinata percentuale nell’ambito dell’appalto. E’ necessario mantenere il ruolo primario delle nostre imprese, anche mediante la previsione della costituzione di Associazioni temporanee di imprese, per evitare il rischio della scarsa qualità delle prestazioni e del risultato finale, a danno delle amministrazioni e, più in generale, della società.

Oltre a seguire l’iter di approvazione del Decreto Delegato appena licenziato dal Governo – conclude Carlini – non mancheremo di dialogare con chi avrà il compito di dettare la cd. “soft law”, in primis l’ANAC ed il Ministero delle Infrastrutture, attesi gli importanti istituti, quali la qualificazione degli operatori, che sono chiamati a regolamentare”.

LEGAMBIENTE: BENE IL SUPERAMENTO DELLA LEGGE OBIETTIVO. “Ben venga il nuovo codice per gli appalti pubblici approvato oggi dal Governo. Finalmente si potrà chiudere una brutta pagina, lunga quindici anni, segnata troppo spesso da sprechi, corruzione e illegalità”, dichiara Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale di Legambiente.

“Fino ad oggi con la legge obiettivo sono stati, infatti, buttati decine di miliardi di euro in grandi opere definite strategiche che avrebbero dovuto modernizzare e rilanciare il Paese e che, invece, hanno portato ad una serie di cantieri infiniti o di progetti rimasti sulla carta. Per questo ci auguriamo che con il nuovo codice appalti si possa dare risposta alle due grandi questioni che nel settore delle infrastrutture l’Italia continua a scontare. La prima è la creazione finalmente di una filiera trasparente che premi le imprese serie, la trasparenza e i controlli, la certezza dei tempi. La seconda è la scelta di opere realmente utili a risolvere i problemi di mobilità e inquinamento delle città italiane, e quelli di un trasporto merci incentrato sulla gomma con tutte le conseguenze in termini di emissioni, inquinanti e incidenti”.

“Il segno di discontinuità rispetto al passato avviato in questi mesi dal Ministro Delrio con le sue scelte riguardanti le infrastrutture, speriamo porti al centro dell’attenzione le aree urbane, perché è qui che si concentra la maggiore domanda di trasporto ed è qui che si evidenzia il più rilevante ritardo rispetto all’Europa. Solo in questo modo – conclude Zanchini – si potrà rendere il Paese veramente moderno, garantendo ai cittadini una migliore mobilità e qualità della vita. È questo il vero cambiamento di cui l’Italia ha bisogno”.

Leggi anche: “Subappalto, cancellato il limite del 30%. Il tetto solo per le opere superspecialistiche

feb 27 2016

Liberi profesionisti

Prestazioni professionali Gratuite: chi rappresenta i liberi professionisti?

Ing. Gianluca Oreto (Tratto da www.lavori pubblici.it)

25/02/2016

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L’indiretto vantaggio discendente dall’aver conseguito uno specifico incarico professionale, anche se gratuito, concorre ad accrescere il prestigio professionale e la notorietà da parte del progettista.

A scriverlo è stata la Corte dei Conti con la Deliberazione n. 17572 del 12 febbraio 2016richiesta dal Comune di Catanzaro in riferimento alla proposta di un bando che ha previsto la possibilità di costituire uno staff tecnico per la redazione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), ricorrendo ad apporti professionali esterni prestati a titolo gratuito a favore dell’Ente.

L’argomento ha, chiaramente, suscitato l’indignazione di Ordini professionali, Sindacati e professionisti che sui nostri canali social (FacebookTwitterGoogle+ e Linkedin) hanno manifestato tutto il loro disappunto. Sulla vicenda (leggi articolo) ho ricevuto una nota diMichele Cristaudo, Presidente della Sezione di Catania di Federarchitetti, che ci ha illuminato sui riferimenti giuridici che regolano questa tipologia di rapporti, da lui definiti di “abominevole specie”. In particolare, dal punto di vista giuridico:

  • Codice civile – Libro II Delle successioni – Titolo V Delle donazioni – Capo III Della forma e degli effetti della donazione – Art. 783 (Donazioni di modico valore)
    La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.”
  • Codice deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti junior e Pianificatori junior italiani che al Titolo VI ESERCIZIO PROFESSIONALE – Art. 24 (Contratti e Compensi), comma 7
    “La richiesta di compensi, di cui ai comma 1° e 3° del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all’attività svolta, o l’assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale, scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare.”
  • Codice deontologico degli Ingegneri – Art. 11 (Incarichi e compensi), comma 4
    L’ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie

Secondo il Presidente Cristaudo “il vero dramma di questa vicenda e di tante altre che stanno contribuendo alla lenta, ma inesorabile agonia della Libera professione è che quest’ultima non solo non è più riconosciuta ma, soprattutto, non è sufficientemente rappresentata e difesa. Gli Ordini, che sembrano oggi smaniosi di volere rappresentare e difendere i Liberi professionisti, dimenticano di annoverare negli Albi numerosi Dipendenti pubblici come l’Arch. Giuseppe Lonetti (dirigente del Settore Pianificazione del Comune di Catanzaro che ha proposto la delibera); possono sì rappresentare il mondo delle professioni in senso lato, ma certamente NON rappresentano gli interessi professionali, che invece sono prerogativa delle Associazioni sindacali di liberi professionisti, come è FEDERARCHITETTI“.

Il potere di rappresentanza

Il Presidente di Federarchitetti Catania esprime un concetto più volte da me ribadito ovvero che “la rappresentanza di categoria è un diritto ma è legata alla libera scelta di associarsi e non all’obbligo di far parte di un elenco“. Da una parte Ordini professionali eConsigli Nazionali che sono Enti pubblici ad iscrizione obbligatoria che per legge dovrebbero solo controllare l’operato dei professionisti iscritti ma a cui gli stessi negli anni “sembra” abbiano voluto lasciare una sorta di potere di rappresentanza. Dall’altraSindacati e Associazioni ad iscrizione libera che per statuto hanno la rappresentanza dei professionisti iscritti ma che, per diffidenza o inerzia dei professionisti stessi, non hanno mai avuto la forza (soprattutto economica) e la potenza di portare avanti progetti supportati da numeri di grossa entità.

La conseguenza è stata un’enorme confusione e la perdita di un potere che rappresentasse realmente le reali necessità dei liberi professionisti, diverse da quelle dei dipendenti pubblici di cui Ordini e Consigli Nazionali sono pieni (per ovvi motivi che non sto qui a spiegare).

La dimostrazione di questa tesi è fornita da Federarchitetti stessa che in riferimento al “problema” delle donazioni di attività progettuali aveva inviato il 16 dicembre 2015 undocumento al Presidente della Regione Siciliana, all’Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità (Dipartimento regionale tecnico), alla Consulta degli Ordini degli Architetti P.P.C. di Sicilia, alla Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia e a tutti gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti P.P.C. della Sicilia, ad oggetto: “Richiesta di vigilanza in merito alle donazioni di attività progettuali di opere pubbliche”.

Si rimarcava – afferma Michele Cristaudo – proprio la deplorevole prassi di attività varie di progettazione di opere pubbliche, che vengono donate alle Amministrazioni da soggetti non disinteressati ma in cerca di acquisire commesse di lavoro, aggirando così le regole e le Leggi che governano la progettazione di opere pubbliche, e ritenendo che tutto ciò violi gravemente le regole della libera concorrenza e noccia all’immagine dei professionisti“.

Ci appellavamo – continua Cristaudo – ai Codici deontologici, alle Leggi Regionali, della Repubblica e della Comunità Europea in materia di Opere Pubbliche, poiché queste cattive pratiche configurano grave danno e concorrenza sleale per gli Architetti ed Ingegneri liberi professionisti siciliani. Invitavamo la Regione Siciliana e tutti i destinatari a volere vigilare con il massimo rigore per far si che nessun soggetto pubblico e/o privato affidi incarichi, acquisisca commesse, accetti donazioni di attività progettuali. Tempestivamente, il giorno successivo, abbiamo ricevuto nota di riscontro dalla Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia, ma da allora ad oggi nessun altro dei tanti destinatari ha ritenuto di dovere dare riscontro o porre la minima attenzione alla nostra richiesta“.

Certo che la questione non sia chiusa, vi terrò informati di eventuali evoluzioni.

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