Categoria: discussione-settimana

set 18 2016

Linee guida Anac appalti sotto-soglia,

Consiglio di Stato:

“Non sono vincolanti per le PA”

 
Le stazioni appaltanti, se intendono discostarsi da quanto disposto dall’Autorità, devono motivare adeguatamente e puntualmente la scelta

 
il parere n.1903/2016 pubblicato il 13 settembre, il Consiglio di Stato ha reso il parere sulle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
 

LINEE GUIDA NON VINCOLANTI PER LE PA. Palazzo Spada osserva che “Le linee guida sull’affidamento dei contratti pubblici “sotto-soglia” possono essere annoverate tra le linee guida dell’ANAC non vincolanti, le quali, come il Consiglio ha già avuto modo di precisare, sono anch’esse atti amministrativi generali, con conseguenziale applicazione dello statuto del provvedimento amministrativo e perseguono lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti.”

 

LE STAZIONI APPALTANTI POSSONO DISCOSTARSI DAGLI INDIRIZZI ANAC MOTIVANDO IN MODO ADEGUATO LA SCELTA. Per quanto riguarda il comportamento da osservare da parte delle stazioni appaltanti, il Consiglio di Stato precisa che, “se esse intendono discostarsi da quanto disposto dall’Autorità, devono adottare un atto che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa.”

 

 

 

NATURA NON INTEGRATIVA DELLE LINEE GUIDA. La disciplina dell’art. 36 sui contratti sotto-soglia è “sufficientemente dettagliata e non necessita, pertanto, di linee di indirizzo di carattere “integrativo”, che appesantirebbero inutilmente il quadro regolatorio.” La previsione transitoria autonoma, introdotta dal nuovo Codice Appalti all’art. 216 “non fa che confermare la natura non integrativa, e quindi “non vincolante”, delle linee in discussione.”

 

LE PROCEDURE NON VANNO APPESANTITE CON VINCOLI MOTIVAZIONALI AGGIUNTIVI. Palazzo Spada premette che anche in questo caso l’ANAC “si è adoperata in una meritevole e non facile opera di bilanciamento tra esigenze di semplificazione di una procedura che tradizionalmente si è configurata come “alleggerita” e doveroso rispetto, in ogni caso, dei principi generalissimi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione, pubblicità e proporzionalità.”

Tuttavia, non mancano “alcuni profili di criticità nel raggiungimento dell’intento di introdurre ulteriori elementi di semplificazione per le procedure sotto-soglia, che garantiscano nondimeno adeguati livelli di pubblicità e trasparenza, ma senza inutili oneri aggiuntivi per gli operatori economici, finalità specifica che doveva costituire la stella polare di tutto il lavoro.”

 

In un mercato “sempre più rilevante in termini percentuali come quello del “sotto-soglia”, l’introduzione di vincoli di motivazione aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla legge può apparire, infatti, in contraddizione con l’intento di semplificazione, pur rispondendo alla logica, che in effetti traspare da più parti del testo, volta a privilegiare anche in questo caso, se possibile, le procedure ordinarie, che maggiori garanzie danno, evidentemente, sotto i profili della correttezza dei comportamenti e dell’anticorruzione.”

 

“Se la legge, dunque, fa “salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie” (art. 36, comma 2, alinea, del Codice), l’ANAC sottintende a tutto il lavoro, e non lo cela al riguardo, un principio comune di cautela nell’adozione delle procedure semplificate, imponendo pregnanti obblighi motivazionali per chi, pur nell’ambito del sotto-soglia, intenda optare per sistemi di affidamento non ordinario, dunque non aperti sulla base di criteri di concorrenza, trasparenza e pubblicità, alla partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate.”

Ma, osserva il Consiglio di Stato, “oltre al problema della conciliabilità col principio di semplificazione, imporre uno stringente onere motivazionale finanche “in merito alla scelta della procedura seguita”, come nel caso degli affidamenti al di sotto di 40.000 € (par. 3.3.1), potrebbe apparire non in linea con lo spirito della legge, oltre che, probabilmente, con i limiti imposti all’attività d’indirizzo esplicabile nel caso che ci occupa.”

Secondo Palazzo Spada “Appare, in definitiva, in ogni caso maggiormente equilibrato e congruo rispetto all’impianto della legge, scindendo i due momenti, riservare alle stazioni appaltanti nel momento preventivo della determina a contrarre, e quindi della scelta della procedura, un onere motivazionale sintetico, mentre trova giustamente spazio nella fase della scelta dell’aggiudicatario l’onere di dare dettagliata contezza del possesso da parte dell’operatore selezionato dei requisiti richiesti nella stessa determina a contrarre e della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante è chiamata soddisfare.”

 

Tutto ciò “senza dimenticare che l’ANAC ha preferito, anche in questo caso, un’impostazione “minimale”, astenendosi dall’indirizzare alle stazioni appaltanti raccomandazioni operative sovrabbondanti e troppo puntuali, che sarebbero state irrispettose della sfera di discrezionalità in capo alle medesime, e limitandosi a chiarire alcuni aspetti applicativi, a volte anche in senso integrativo, dell’art. 36 del Codice, come declinazione operativa delle specifiche procedure del sotto-soglia.”

set 12 2016

Interventi antisismici,

Gli incentivi in vigore 

Tratto da http://www.edilportale.com/

 

Bonus 50% per le ristrutturazioni, Ecobonus 65% per prime case e edifici produttivi nelle zone più a rischio e credito di imposta per gli alberghi

 

Non solo Casa Italia. Per la prevenzione e la messa in sicurezza antisismica ci sono delle misure già in vigore che è già possibile utilizzare.
 
Sono gli incentivi per la riqualificazione edilizia ed energetica degli edifici (Bonus 50%ed Ecobonus 65%) e il credito di imposta per il recupero degli alberghi previsto dal Decreto ArtBonus.
 

Interventi antisismici, gli incentivi in vigore

 

Antisismica e incentivi per la ristrutturazione degli edifici

Il bonus del 50% per la riqualificazione edilizia degli edifici è riconosciuto anche agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
 
Si tratta di una misura utilizzabile nella fase di ricostruzione, o comunque dopo il verificarsi di un sisma. Per far sì che l’immobile subisca meno danni possibili durante un terremoto bisogna adeguarlo adottando misure antisismiche.  Hanno diritto alla detrazione fiscale del 50% anche le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche, specialmente per la messa in sicurezza statica degli edifici.

Le opere devono portare alla messa in sicurezza dell’intero edificio ed essere realizzate sulle parti strutturali o complessi di edifici collegati strutturalmente. Nei centri storicigli interventi devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
 
Oltre ai lavori sono agevolate le spese per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio.
 
Ricordiamo che la detrazione del 50% copre le spese fino a 96mila euro ed è rimborsata in dieci anni. Il bonus potrà essere utilizzato per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, salvo ulteriori proroghe. Successivamente il bonus passerà al 36% e il tetto di spesa a 48mila euro.
 
Scarica la Guida di Edilportale
 

Antisismica e Ecobonus

La detrazione Irpef del 65% utilizzata per gli interventi di efficientamento energetico degli immobili può essere utilizzata per l’adeguamento antisismico degli edifici situati nelle zone più pericolose, cioè le zone 1 e 2 individuate dalla opcm 3274/2003.
 
Ci sono però dei limiti. Il bonus è riconosciuto solo per gli interventi di adeguamento antisismico effettuati sugli immobili adibiti a prima casa e ad attività produttiva. Non sono inoltre incentivabili i lavori effettuati dalle imprese di costruzione sugli immobili merce e quelli realizzati da società che danno in locazione gli edifici di loro proprietà.
 
Le azioni del Governo punteranno sicuramente nella direzione di estendere la detrazione alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.
 
Anche l’Ecobonus, che consiste in una detrazione Irpef del 65%, è rimborsato in dieci anni e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2016. si attendono comunque nuove proroghe nella nuova legge di stabilità.
 
Scarica la Guida di Edilportale
 

Bonus alberghi per l’antisismica

È destinato solo alle strutture alberghiere il credito di imposta del 30% introdotto dal Decreto ArtBonus (Legge 106/2014). Ne possono usufruire gli alberghi con almeno sette camere, compresi alberghi, villaggi-albergo, residenze turistiche, alberghi diffusi, esistenti al 1° gennaio 2012 per spese fino a 200mila euro nel triennio 2014-2016.
 
Il bonus è riconosciuto agli interventi di manutenzione straordianria, restauro e risanamento conservaticvo, ristrutturazione edilizia come indicati dall’articolo 3, comma 1 lettere b), c) e d) del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001). Tra questi ci sono il consolidamento e l’adeguamento alla normativa antisismica.
 
Il credito di imposta è ripartito in tre rate annuali, è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non cumulabile con altre agevolazioni fiscali.

ago 25 2016

Nuovo Codice appalti:

Senza Capitolato-tipo é monco il provvedimento sulla Direzione dei lavori

 

Rileggendo attentamente le linee guida “Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto” (amena lettura estiva) proposte dall’ANAC in riferimento all’articolo 111, comma 1 del nuovo Codice dei contratti non si può fare a meno di riflettere sul fatto che, in parecchi casi, la definizione delle modalità di predisposizione degli atti di consegna di lavori, di consegna d’urgenza, di sospensione dei lavori, di accettazione dei materiali, di prove e di analisi finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali, di danni da forza maggiore e di altro, viene demandata al Capitolato speciale d’appalto.

 

Sembra, quindi, che ogni capitolato speciale d’appalto allegato al progetto potrebbe contenere tempi e modalità diverse per una stessa funzione. In verità non è così perchéleggendo bene l’articolo 213 del Codice dei contratti, è possibile rilevare come al comma 2 sia precisato che l’ANAC garantirà la promozione dell’efficienza della qualità delle stazioni appaltanti anche con la predisposizione di capitolati-tipo.

 

 

Nella relazione di accompagnamento al documento predisposto dall’ANAC è evidenziato che sono pervenute dagli stakeholder richieste di integrazione delle linee guida con una disciplina di maggiore dettaglio (ad esempio, per la consegna dei lavori, le riserve, le penali, la quantificazione di indennità e risarcimenti, i pagamenti all’impresa), anche riproducendo alcune delle disposizioni contenute nel previgente D.P.R. n. 207/2010.

 

Sul punto, l’ANAC ha rilevato che l’assenza di una disciplina di dettaglio nel nuovo Codice è espressione della volontà del legislatore di realizzare un’ampia liberalizzazione delle forme e delle modalità di azione delle stazioni appaltanti, che restano comunque vincolate al rispetto di principi generali cogenti (principi di efficienza e di efficacia, di imparzialità, di concorrenza, di trasparenza ecc.).

 

Pertanto, stante il divieto di gold plating prescritto sia dal legislatore europeo che da quello italiano (sia nella legge-delega n. 11/2016 che nel Codice), l’Autorità ha scelto di inserire nelle linee guida prescrizioni puntuali solo laddove le stesse sono risultate strettamente indispensabili per la definizione delle modalità di svolgimento dell’attività di controllo e di direzione attribuita ai Direttore dei Lavori, nonché laddove, per l’importanza degli istituti giuridici di volta in volta considerati, una disciplina di maggior dettaglio è apparsa strumentale alla garanzia di una maggiore certezza e trasparenza nei rapporti tra stazioni appaltanti e imprese, anche al fine di scongiurare l’insorgere di contenziosi.

Ma, in verità, tali affermazioni potrebbero non essere esatte per il fatto stesso che la disciplina di dettaglio non può essere prevista all’interno delle linee guida del direttore dei lavori che deve soltanto applicarla dopo che la stessa è predisposta dal progettista nel Capitolato speciale d’appalto.

 

La disciplina di dettaglio non viene, dunque, liberalizzata eritornerà ad entrare in gioco non appena l’ANAC predisporrà, così come disposto all’articolo 213, comma 2, il Capitolato-tipo che, ovviamente, conterrà disposizioni puntuali ed omogenee per tutti relativamente alla consegna di lavori, alla consegna d’urgenza, alla sospensione dei lavori, all’accettazione dei materiali, alle prove ed analisi finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali, ai danni da forza maggiore e ad altro

 

In ogni caso, quindi, quando, il provvedimento predisposto in riferimento all’articolo 111, comma 1, approvato dall’ANAC il 28 giugno 2016 ed inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e che aspetta da quasi due mesi di essere trasformato in decreto (successivamente al parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici) entrerà in vigore resterà monco per il fatto stesso che la stesura del Capitolato speciale d’appalto di ogni singolo lavoro dovrebbe fare riferimento ad un capitolato-tipo predisposto dall’ANACdel quale non si ha alcuna notizia.

A cura di Arch. Paolo Oreto

ago 23 2016

Appalti

Chieste regole più stringenti per l’offerta economicamente più vantaggiosa

di Rossella Calabrese05/08/2016  Vedi Aggiornamento del 23/08/2016

Lettera delle Commissioni parlamentari all’ANAC: le Linee Guida rendano il DM Parametri ‘il più possibile vincolante.

 
 Una serie di questioni e di osservazioni puntuali sulle Linee Guida al Codice Appalti. È questo il contenuto della lettera che Altero Matteoli, presidente della Commissione Lavori pubblici del Senato, ed Ermete Realacci presidente della Commissione Ambiente della Camera, hanno inviato al presidente dell’Authority Anticorruzione Anac, Raffaele Cantone.
 
Non si tratta di un parere formale delle Camere, non previsto dalla legge, ma di una ‘cortesia istituzionale’ in linea con la soft law che ha ispirato le Linee Guida Anac al Codice degli Appalti.
 

Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)

Considerando che il criterio di aggiudicazione dell’OEPV consente per sua natura un ampio ventaglio di scelte e che esistono nella prassi varie soluzioni tecnico-matematiche possibili, le Commissioni chiedono che le Linee Guida forniscano indicazioni metodologiche più precise e stringenti per la scelta dei criteri e subcriteri di valutazione delle offerte, dei correlativi punteggi e subpunteggi (o pesi e subpesi) di ponderazione e delle tecniche di calcolo e aggregazione.
 
Secondo le Commissioni, vanno evitate prassi eccessivamente difformi o soggettive tra le varie stazioni appaltanti a fronte di fattispecie analoghe, pur nel rispetto dell’autonomia decisionale riconosciuta alle stesse stazioni appaltanti. Per tali ragioni, suggeriscono di prevedere nelle Linee Guida che le stazioni appaltanti fissino, per gli affidamenti in cui si faccia ricorso al criterio dell’OEPV espressa come miglior rapporto qualità/prezzo, pesi opunteggi molto ridotti per la componente prezzo.
 
I parlamentari auspicano che tali indicazioni, soprattutto relativi alla scelta dei criteri di valutazione e del peso/punteggio da attribuire, possano essere tradotte in istruzioni specifiche all’interno dei bandi-tipo che saranno presto emanati dall’ANAC. Infine, al fine di fornire istruzioni più chiare e trasparenti alle stazioni appaltanti e ai concorrenti, siggeriscono anche una prepubblicazione dei documenti di gara (almeno per i contratti di importo più alto), tesa a recepire le osservazioni degli operatori ai fini della stesura definitiva degli atti.
 

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria

Le Commissioni segnalano che recentemente è stato pubblicato il DM 17 giugno 2016, contenente le tabelle dei corrispettivi dei servizi di progettazione. Quindi, il punto 2 del paragrafo III delle Linee Guida – dicono i parlamentari – dovrebbe essere modificato per richiamare espressamente il decreto in questione. Inoltre, chiedono che l’utilizzo delle tabelle del decreto sia reso il più possibile vincolante, come riferimento per la determinazione dei corrispettivi negli affidamenti, per evitare eccessive sperequazioni.
 
Inoltre, è stato proposto di introdurre tra i criteri di valutazione delle offerte quello per cui, a parità degli altri parametri, venga assegnata una premialità per le offerte che prevedono la presenza nei gruppi di progettazione digiovani professionisti.
 

Responsabile unico del procedimento (RUP)

Le Linee Guida su nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP) per l’affidamento di appalti e concessioni, relativamente agli appalti e le concessioni di lavori, prevedono diversi requisiti di professionalità in funzione dell’importo dei lavori e della complessità dell’opera.
 
In particolare, si stabilisce che il RUP in possesso del diploma e di almeno tre anni di esperienza possa svolgere tale funzione per contratti di valore inferiore a 500.000 euro;  per contratti tra 500.000 e 1.000.000 di euro sono necessari la laurea triennale e almeno cinque anni di esperienza; per i contratti da 1.000.000 di euro in su occorre la laurea magistrale o specialistica e almeno cinque anni di esperienza.
 
Secondo le Commissioni sarebbe opportuno adottare criteri meno rigidi e valutare l’ipotesi di continuare a utilizzare, anche per contratti di importo più significativo, la competenza professionale acquisita all’interno delle stazioni appaltanti da figure in possesso di diploma (quali i geometri).
 
Circa poi i “lavori di particolare complessità” che impongono al RUP l’obbligo di possedere, in aggiunta agli altri requisiti professionali, la qualifica di project manager, le Linee Guida citano anche quelli “da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche)”.
 
Secondo i parlamentari, tale formulazione è troppo ampia e generica (le zone sismiche coprono gran parte del territorio nazionale) e potrebbe imporre la qualifica di project manager in un numero molto elevato di situazioni. Pertanto, suggeriscono di distinguere in maniera più chiara e puntuale i casi nei quali può essere effettivamente necessario richiedere anche la qualifica di project manager.
 

Commissari di gara

Per l’iscrizione alla sezione ordinaria dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni di gara, è richiesta l’iscrizione a ordini o collegi professionali da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni, per i professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione a ordini o collegi, e l’iscrizione a una delle associazioni professionali costituite dai professionisti non organizzati in ordini o collegi ovvero l’abilitazione all’esercizio di professioni non regolamentare da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni. I parlamentari consigliano di consentire l’iscrizione all’Albo anche a giovani laureati che abbiano seguito appositi corsi di formazione.
 
Per concludere, le Commissioni auspicano che le osservazioni possano essere di ausilio all’ANAC per migliorare la predisposizione delle Linee Guida e informano che è stata deliberata un’apposita indagine conoscitiva congiunta per monitorare il processo di attuazione del Codice Appalti. 

ago 14 2016

«Il click day è illegittimo? via ai ricorsi»

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Una consulenza legale evidenzia i limiti del Piano 6.000 Comuni: solo chi ha la banda larga vince.

Ill “click day” è un criterio illegittimo, oltre che demenziale.

 

Potrebbe aprirsi a breve il contenzioso tra i Comuni e il ministero delle Infrastrutture sulle procedure per ottenere i finanziamenti del “Piano 6.000 campanili”, un programma che finanzia progetti locali di vari tipi.

 

La definizione più giusta sarebbe “mette in palio dei fondi” perché il criterio principale di selezione non ha nulla a che vedere con la bontà, l’utilità o l’efficienza dei progetti presentati. Vince chi arriva prima come nel modello Ticketone: biglietti dei concerti in vendita dalla tot ora di un tal giorno e tutti pronti con l’indice sul tasto invio a casa dell’amico che ha la connessione più veloce.

Per i Comuni funziona allo stesso identico modo e il sindaco che vuole sperare in un finanziamento deve avere una qualità su tutte: la banda larga.

È chiaro che chi non ha una connessione veloce non ne ha colpa, eppure non potrà mai arrivare prima degli altri, anche se il suo progetto è il migliore e il più utile alla popolazione. L’esperienza di quest’anno lo dimostra: i primi 100 milioni di euro sono stati assegnati ai 115 Comuni più veloci, anzi, velocissimi visto che hanno cliccato tutti nel giro di 21 secondi.

 

Alla luce di queste problematiche l’Assco (Associazione Sostegno Comune) ha affidato ad uno studio legale genovese l’incarico di studiare la Convenzione tra il ministero e l’Anci, per capire se ci sono margini di azione e la risposta è positiva, ma è necessario che almeno uno dei Comuni che hanno partecipato al click day presenti ricorso al Tar.

I Comuni di montagna avrebbero una carta in più, il fatto che il click day si pone in contrasto con i principi base della pubblica amministrazione: massima concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, visto che penalizza i Comuni che hanno una scarsa connessione, certamente non per colpa. In questo caso l’intera procedura di assegnazione dei fondi cadrebbe e tutto sarebbe da rifare. C’è poi l’ipotesi di annullare solo alcuni finanziamenti, perché pare che siano numerosi quelli che hanno cliccato un secondo prima della scadenza.

 

De Pellegrin, sindaco di Forno di Zoldo. «Sia chiaro, non sono contro a chi ha ottenuto i finanziamenti, ma al metodo. In generale questi piani di finanziamento mirati, come quello per i Comuni di confine, non fanno che peggiorare la situazione di chi si vede escluso suo malgrado».(i.a.)

La lettera con la consulenza legale è arrivata in questi giorni a molti sindaci bellunesi e c’è chi appoggia in pieno il principio, anche se il ricorso al Tar non può darsi per scontato.

«Il click day è un metodo che non premia nulla, è vergognoso», osserva Camillo

lug 31 2016

Umbria

Umbria bando ICT.

Click Day. Ma, é legale?

Ing. Giampaolo Ceci

 

 

La regione ha pubblicato un Bando a sportello per l’Innovazione digitale nelle PMI.
Le modalità di assegnazione delle risorse disponibili lasciano perplessi perché viene attivata una modalità di affidamento non prevista da alcuna legge nazionale.

Viene attivato un metodo per cui i contributi pubblici sono elargiti “a sportello” ovvero in ordine di richiesta.

Chi lo chiede per primo lo ottiene; chi tarda corre il rischio di arrivare quando i fondi sono ormai ultimati.

 

La procedura è semplice: a partire dall’ora (minuto e secondo) stabilito dal gestore del bando (Ente pubblico), i concorrenti devono “postare” elettronicamente la domanda, mediante un formulario che l’ente pubblico stabilisce di volta in volta.

I conferimenti vengono elargiti “a Sportello” fino a che c’é capienza. Il contenuto del progetto non conta nulla o meglio verrà preso in esame, successivamente, per controllare che i requisiti del candidato siano conformi alle prescrizioni del bando.

Il vantaggio di questo metodo é che i contributi vengono erogati subito senza dover attendere che si riuniscano le solite commissioni che poi stileranno le solite graduatorie oggetto delle solite malevole illazioni o magari anche oggetto delle solite furberie italiane.

Nel bando INAIL ad esempio i fondi, per svariate decine di milioni di euro, sono stati assegnati con questo metodo. Si sono “volatilizzati” in 9 (nove) secondi, seppure fossero 280 milioni di euro !!!!

Il metodo sembra scevro da qualsiasi possibilità d’intrallazzo, ma è un metodo che mette tutti sullo stesso piano o è un metodo che favorisce qualche altro tipo di discriminazione occulto?

 

Bisogna premettere che negli affidamenti di appalti di servizi si deve fare riferimento almeno ad un concetto base: la “Par condicio” tra i concorrenti.

Il principio é noto: il legislatore vuole garantire che ogni concorrente sia posto nelle stesse condizioni del suo concorrente ovvero che non ci possano essere favoritismi né palesi né occulti.

 

Ma non solo. Quando si erogano soldi pubblici vige anche un secondo principio che è quello della trasparenza nelle procedure di affidamento.

Ora nel Click Day questi principi sono rispettati? Chi trae un oggettivo vantaggio da questa procedura?

In effetti, a ben analizzare la questione, l’introduzione simultanea di una gran quantità di dati, verso un unico server di posta, da località anche molto distanti tra loro, non sempre garantisce che i tempi di trasmissione siano gli stessi. Si parla di millesimi di secondo, ma quando i dati sono di centinaia di migliaia fa la differenza.

Può anche accadere che la mole di dati contemporanea faccia saltare il server ricevente come accadde, se non ricordo male, proprio alla Regione dell’Umbria in occasione di un analogo Click Day di qualche anno fa.

Conta anche la velocità della banda che si usa.

Tutto questo a parità di destrezza dell’operatore!

 

Nel bando ISI dell’INAIL si è notato che i più veloci hanno inserito i dati richiesti dal sistema in soli 3 secondi!!

Una velocità fantastica che va ben al di sotto della media degli aggiudicatari che è stata, lo ricordo, di 9 secondi!

Dei veri campioni della tastiera o più probabilmente degli esperti d’informatica, che sono riusciti ad attivare la trasmissione dei dati, proprio al secondo esatto in cui il cervellone adibito alla ricezione delle domande, si era “attivato” per riceverli.

Ma non é tutto qui. Se l’inserimento dei dati a sportello fosse affidato dall’impresa richiedente ad una società d’informatica che ha curato la stesura del progetto, con questo metodo di assegnazione dei fondi, questa dovrebbe avere a disposizione un numero di operatori (e di computer) pari al numero delle domande di finanziamento che ha approntato per i suoi clienti perché non potrebbe digitarle una dopo l’altra. Arriverebbe certamente fuori tempo massimo.

Chi non può permettersi un tale investimento?

Ma non basta ancora. Se una piccola impresetta che si azzarda a voler chiedere i contributi, ma non possiede un sistema informatico adatto? Deve rivolgersi ad amici?

 

C’è poi la questione della trasparenza. Se un informatico sa produrre un software che si attiva allo scadere del tempo fatidico e consente una più rapida introduzione dei dati nelle maschere dell’ente erogatore, batte sicuramente i concorrenti.

 

Tralasciamo infine i soliti inciuci che la procedura non scongiura affatto (sarebbe interessante verificare chi vince sempre questi bandi).

E se un concorrente conoscesse il software della stazione appaltante e le modalità per trasmettere i dati senza digitarli? potrebbe precompilare i dati richiesti e inserirli con un solo Click al massimo in tre secondi …. appunto.

I funzionari addetti al software possono ragionevolmente essere insospettabili quando conoscono le chiavi per assegnare o meno contributi per diverse centinaia di milioni di euro?

 

Una procedura illogica e ingiusta quella del Click Day che ingenera anche dubbi sulla sua stessa legalità, anche perché di questo originale metodo di affidamento non v’é alcuna traccia tra quelli citati nel codice degli appalti.

Si dice però che é veloce. Fermi restando i dubbi sulla sua legalità, allora, illegale per illegale, perché non fare un pubblico sorteggio legato ai numeri estratti dal super enalotto? 

lug 02 2016

Nuovo Codice Appalti, in Gazzetta l’Errata Corrige con 167 modifiche al D.Lgs. n. 50/2016

Tratto da http://www.lavoripubblici.it  Vai alla fonte 

 
Nuovo Codice Appalti oltre ogni limite. È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2016 l’avviso di rettifica che contiene il Comunicato relativo al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario N. 10/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 91 del 19 aprile 2016).

 

 

Le rettifiche battono qualsiasi record essendo state pubblicate dopo quasi 3 mesi della pubblicazione del decreto e anche perché:

  • contengono circa 170 modifiche su un testo composto da 220 articoli;
  • modificano circa 100 articoli su 220 (il 44% dell’articolato);
  • le modifiche in larga parte riguardano riferimenti errati contenuti all’interno dell’articolato.

Ciò significa che per quasi 3 mesi gli operatori hanno avuto a che fare con un codice difficilmente leggibile, con conseguenze che sono sotto gli occhi di chi ha voglia di fare un’analisi libera da legacci politici.

Ci chiediamo, e vi chiediamo, se questo è il modo di legiferare e perché il testo originario sia stato predisposto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri espropriando il Ministero delle Infrastrutture della responsabilità e competenza della predisposizione di una legge che riguarda le infrastrutture ed i trasporti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.i

giu 27 2016

Speciale accesso Fondi EU partite IVA, parte I

di 

 

 

 

 

 

 

I soldi ci sono, sì, ma dentro un fortino quasi inaccessibile. Parliamo dei fondi strutturali europei che l’ultima Legge di Stabilità ha finalmente reso disponibili anche ai liberi professionisti italiani, alle partite Iva, ai freelance. Una rivoluzione perché permetterebbe anche a chi non ha una azienda o una attività artigianale iscritte alla Camera di Commercio, di ottenere finanziamenti per il proprio lavoro o per progetti connessi.

 

Ma a sei mesi di distanza quanto delle prescrizioni normative è stato attuato? Dopo la campagna di Acta (il movimento che rappresenta i lavoratori autonomi) dedicata a scovare quei bandi che escludono le partite IVA pur dovendo includerle per legge, La Nuvola fa il punto della situazione provando a capire quanto sia davvero possibile per un libero professionista, al momento, partecipare a un bando per contributi europei. A partire dalla definizione di fondo europeo e accessibilità. Nella seconda parte dello speciale, invece, scopriremo quali Regioni offrono davvero possibilità di accedere ai bandi per i cosiddetti fondi indiretti.

 

Fondo perduto, prestito, garanzia/ Immaginate di essere un giovane avvocato, un giovane architetto e di voler avviare il vostro studio: accedere a un contributo specifico potrebbe sostenere la spinta iniziale dell’attività. Molti giovani professionisti italiani pensano al contributo europeo come un contributo a fondo perduto, vincolato a un progetto specifico: si pensa, cioè, che la spinta economica iniziale coincida con un obolo che non vada poi restituito o quanto meno restituito sotto forma di servizi o partecipazioni (come avviene per le start up). Questa immagine è solo parzialmente veritiera, perché non tutti i fondi europei sono a fondo perduto e anche quando dovrebbero esserlo si scopre poi essere stati tramutati in presiti, cofinanziamenti o addirittura soldi per chiedere prestiti e garanzie ad altri soggetti.

Di quanti soldi parliamo/ Nella logica di Bruxelles l’accesso dei singoli serve a velocizzare la spesa di parte dei fondi che restano troppo spesso fermi nelle casse centrali. Parliamo di un ammontare – fondi di investimento compresi – di oltre 454 miliardi solo per il periodo 2014-2020 . Di questi, una parte è suddivisa in due macro-tipologie di fondi: fondi diretti e fondi strutturali indiretti. Ai primi, come dice lo stesso aggettivo, si può accedere direttamente cioè senza il bisogno di passare da organismi nazionali che non devono emettere bandi specifici. Che cosa vuole dire concretamente? Vuol dire armarsi di un ottimo inglese e monitorare questi due portali: il sito dei bandi Horizon 2020 (80 miliardi per progetti di ricerca) e COSME (2,4 miliardi in bandi per la competitività economica). Il singolo, anche libero professionista, dunque può accedere.

 

Fondi diretti: accessibilità teorica e di fatto/ Per i fondi diretti l’accessibilità del singolo libero professionista, purtroppo, è solo teorica. La maggior parte dei bandi connessi a questo tipo di contributi è infatti pensata per progetti strutturati, da condurre in partnership: difficile, quindi, che un singolo professionista da solo, pur potendo fare domanda, sia in grado poi di gestire la procedura di realizzazione o anche solo di fare da capofila per un finanziamento che può anche ammontare a milioni di euro. Non è quindi vietato partecipare, ma di fatto Horizon 2020 e Cosme sono studiati appositamente per realtà strutturate e difficilmente per le esigenze e la capacità di rendicontazione e di gestione di un singolo freelance.

 

Accanto ai fondi diretti esistono poi quelli indiretti, cioè contributi erogati dall’UE ma gestiti a livello nazionale e regionale. Parliamo in particolare del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). In questo caso occorre armarsi di pazienza e monitorare i siti delle Regioni che emanano bandi appositi volti a erogare i finanziamenti del Fondo indiretto – e di cui parleremo nella seconda parte dello speciale.

Fondi indiretti: accessibilità teorica e di fatto/ In teoria questi fondi dovrebbero essere più accessibili rispetto ai fondi diretti. Per due ragioni. La prima è che un organo italiano – nel nostro caso ci concentreremo sulle Regioni – aiuta a tradurre in linee guida applicabili sul territorio requisiti e indicazioni fornite da Bruxelles su tipi di ambito e tipi di ricadute ideali che quei soldi devono avere una volta messi in circolazione. La seconda è che i loro importi, proprio perché distribuiti dal filtro dell’organo nazionale, sono prestabiliti e in genere meno consistenti per ogni progetto rispetto ai potenziali milioni di un bando diretto. Nella realtà, il livello di burocratizzazione e le condizioni ulteriori imposte dalla normativa italiana e regionale rendono la presentazione delle application un lavoro.

Lavoro che in genere sono più inclini le imprese ad affrontare rispetto al singolo freelance. Lo dimostra il fatto che, salvo qualche eccezione nella Penisola, li sportelli di consulenza gratuiti per i liberi professionisti si contano sulle dita di una mano mentre il resto è lasciato alla consulenza privata.

Maria Teresa Cosso è ingegnere ed esperta di finanzia agevolata di impresa. Opera in Piemonte e conferma che ad oggi «richieste di consulenza da parte di partite IVA non mi sono arrivate. Può darsi dipenda anche dal mio specifico campo, poiché lavoro più per aziende di varie dimensioni o startup che non per i singoli freelance». In ogni caso Cosso conferma che «le linee di finanziamento sono difficili da attivare, devono essere sempre supportate da garanzie. Tutto sommato questi percorsi non sono così immediati e facili e anche per le imprese, a fronte delle spese sostenute la documentazione richieste per le application è importante».

 

Se il nodo allora non sono i finanziamenti ma i meccanismi di redistribuzione serve una semplificazione urgente per permettere davvero ad imprese e singoli di beneficiare dei finanziamenti europei. Molti dei quali, invece, si bloccano alla frontiere nazionali e vengono assorbiti da organismi non direttamente capaci di realizzare progetti e avviare attività. Cioè, quello per cui i fondi sono nati.

giu 19 2016

Nuovo Codice Appalti, dall’Anac una bussola per il periodo transitorio

di Paola Mammarella   Vail alla fonte

Le risposte dell’Autorità anticorruzione su procedure, requisiti delle imprese e delle Stazioni Appaltanti a cavallo tra vecchie e nuove norme

 
Requisiti per la partecipazione alle gare d’appalto e procedure da seguire fino all’emanazione di tutti i decreti attuativi del Codice dei contratti pubblici. Per rispondere ai dubbi manifestati dagli addetti ai lavori, l’Anac ha pubblicato delle Faqche faranno da bussola nel periodo transitorio. Si tratta dei mesi in cui, in attesa che vengano approvati e diventino operativi i decreti attuativi, continuerà ad applicarsi il vecchio regolamento d’attuazione (Dpr 207/2010).
 
Nuovo Codice Appalti, dall’Anac una bussola per il periodo transitorio 

 

Finanza di progetto e lavori pubblici 

L’Anac ha spiegato che i progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati al 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Nuovo Codice (D.lgs. 50/2016), devono essere sottoposte ad una valutazione di fattibilità economica e finanziaria.
 
La mancata approvazione della valutazione di fattibilità determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l’integrazione del progetto a base di gara, lo studio di impatto ambientale e la localizzazione urbanistica.
 
Se i progetti preliminari hanno ottenuto l’approvazione dell’Amministrazione entro il 19 aprile 2016, continueranno ad applicarsi le vecchie regole.
 
Le proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o lavori di pubblica utilità per cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, non sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dovranno essere nuovamente presentate.
 
Per le procedure per cui è stato individuato il promotore, ma non è ancora stata bandita la gara, si userà il nuovo Codice.
 

Appalti centralizzati

L’Anac ha ribadito che, in base all’articolo 37 de Codice Appalti  i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40mila euro e di lavori di importo inferiore a 150mila euro. Possono inoltre effettuare ordini avvalendosi degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
 
Per gli importi superiori, la Stazione Appaltante deve essere dotata della qualificazione prevista dall’articolo 38. Il sistema sarà definito con un decreto ad hoc, quindi nel frattempo saranno considerate idonee le Amministrazioni iscritte all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).Quelle non iscritte all’AUSA devono rivolgersi a una centrale di committenza o aggregarsi ad una Stazione appaltante iscritta.
 
Se non si rispettano queste condizioni il CIG non verrà rilasciato.
 

Partecipazione dei consorzi alle gare

Fino all’approvazione dei decreti sulla qualificazione delle imprese, i consorzi continueranno a seguire le vecchie regole. Ciò significa che si qualificherà sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Per i lavori si sommeranno i requisiti delle singole imprese. Per la qualificazione per prestazioni diprogettazione e costruzione sarà sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate.
 

Documentazione e rinnovi contrattuali

certificati relativi all’esecuzione di lavori affidati con procedure di scelta del contraente devono essere rilasciati dai soggetti competenti con le modalità telematiche predisposte dall’Autorità utilizzando l’allegato B disponibile sul sito dell’Autorità alla sezione «servizi», sottosezione «certificati di esecuzione lavori».
 
Se sono richieste informazioni che non è possibile inserire nei modelli messi a disposizione dall’Autorità, l’inserimento dovrà tenere conto delle tabelle di equiparazione contenute nel Comunicato del Presidente dell’11 maggio 2016.
 
Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali non rilevanti e limitate nel tempo, continua ad applicarsi il vecchio Codice Appalti.
 

Procedura negoziata

Alle procedure negoziate indette secondo il vecchio Codice e andate deserte continua ad applicarsi la vecchia normativa purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata.
 
Il vecchio Codice si applica anche nel caso in cui la nuova disciplina sia entrata in vigore dopo la pubblicazione degli avvisi esplorativi. La procedura, specifica l’Anac, deve essere avviata entro un tempo congruo.
 
Analogamente, le vecchie norme valgono anche se le procedure negoziate o gli affidamenti diretti sono effettuate in attuazione di accordi quadro e convenzioni adottate prima del nuovo Codice.

giu 10 2016

ANAC e Commissari di gara: Il fascicolo delle osservazioni A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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È terminata il 16 maggio 2016 la consultazione on line sulle Linee guida redatte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tra le quali quelle relative ai “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici“.

 

Alla consultazione hanno partecipato 95 soggetti interessati che hanno inviato all’ANAC le loro osservazioni che l’Autorità ha pubblicato in un fascicolo. Entrando nel dettaglio, i 95 soggetti che hanno inviato osservazioni possono essere suddivisi in:

  • 32 pubbliche amministrazioni e società pubbliche;
  • 27 associazioni di categoria e ordini;
  • 7 operatori economici;
  • 29 altri.

 

Tra le osservazioni relative alle associazioni e ordini professionali sono pervenute quelle di:

  • Consiglio Nazionale dei Geologi;
  • INARSIND;
  • Oice;
  • Ordine degli ingegneri della Provincia di Bari;
  • Ordine degli ingegneri della Provincia di Macerata;
  • Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma;
  • Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo;
  • Ordine Interprovinciale dei Chimici della Sicilia;
  • Rete Professioni Tecniche.

Le modifiche richieste sono diverse e riguardano parecchie problematiche che non è possibile riassumere ma che occorre leggerle puntualmente. Occorre, però, evidenziare che nessuna delle osservazioni rileva il fatto che le linee guida non possono modificare una legge che disattende il principio della legge delega di cui alla lettera hh) dell’articolo 1, comma 1.

L’art. 77, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede, infatti, che la nomina dei soggetti esterni alla stazione appaltante è obbligatoria soltanto per affidamenti superiori alla soglia comunitaria e quelli che non presentano particolare complessità, disattendendo di fatto uno dei principi della legge delega.

 

Entriamo nel dettaglio delle osservazioni.

Tra quelle formulate da INARSIND (Associazione d’intesa sindacale ingegneri ed architetti liberi professionisti italiani) vi è:

  • l’esclusione dei docenti universitari dalle commissioni di gara;
  • l’estensione a 10 anni per i requisiti comprovanti esperienza e professionalità;
  • iscrizione all’elenco in qualsiasi momento dell’anno e non solamente a finestre temporali definite;
  • no al doppio sorteggio (ANAC/Stazione Appaltante), ma uno solo da parte di ANAC;
  • valutazione della congruità delle offerte da parte della Commissione e non del RUP
  • definizione dei “congrui compensi” per i liberi professionisti che fanno parte delle Commissioni
  • commissari dipendenti della PA esterni alla Stazione Appaltante e maggiore definizione delle cause di incompatibilità.

Interessanti le osservazioni formulate dall’OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica) e relative a:

  • le condizioni di incompatibilità per i Commissari (art. 77 del Nuovo Codice) ed, in particolare, la necessità di prevedere che i Commissari non debbano aver avuto rapporti di lavoro diretti o indiretti nei 3 anni precedenti e non ne devono avere nei 2 successivi con alcun soggetto partecipante alla gara oggetto di valutazione (limite da estendersi ai famigliari dei commissari e alle società controllate e/o partecipate dai soggetti partecipanti alla gara);
  • la verifica della parte amministrativa svolta dalla Stazione Appaltante e la necessità che l’elenco dei partecipanti alla gara sia sottoposto all’attenzione dei Commissari sorteggiati al fine di consentire loro la verifica di loro eventuali incompatibilità;
  • in riferimento ai criteri per la comprovata esperienza e professionalità dei Commissari, per l’OICE sarebbe utile aggiungere che questi dovranno essere in numero adeguato per garantire una turnazione efficace e possedere una laurea pertinente (ingegneri, architetti e geologi) in LLPP ed iscrizione all’Albo da più di 10 anni. Le linee guida prevedono che i commissari debbano avere l’iscrizione all’Albo da più di 5 anni, ma sarebbe più adeguato richiedere anche per loro il medesimo requisito dei Direttori tecnici e cioè l’iscrizione all’albo da più di 10 anni.

Modifiche di “dettaglio” sono state presentate dalla Rete delle Professioni Tecniche. Riportiamo di seguito le osservazioni (in grassetto le modifiche formulate).

 

6. Criteri per la comprovata esperienza e professionalità
c) pubblici dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea, iscritti a un ordine/collegio o abilitati a svolgere una determinata professione attinente il settore specifico dell’Albo per cui si chiede di essere iscritti o, in assenza dell’iscrizione o dell’abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I dipendenti pubblici devono avere una qualifica di dirigente o funzionario (o equivalente).

 

7. Modalità di iscrizione e di aggiornamento dell’Albo
Al fine di garantire l’individuazione di candidati in possesso di idonei requisiti deontologici e morali, si propone di rimettere agli Ordini professionali non solo la verifica della documentazione prodotta dai candidati, ma anche la loro previa valutazione. In particolare, considerato che l’Albo di cui all’art. 78 del codice ha una dimensione nazionale e che gli Albi professionali nazionali sono tenuti, ai sensi del DPR 137/2012, art.3 comma 2 dai Consigli Nazionali delle Professioni, si ritiene che sia opportuno affidare a quest’ultimi il coordinamento e l’invio all’ANAC delle liste dei candidati, segnalate dagli Ordini territoriali, previa valutazione.

 

8. Modalità per la selezione dei commissari di gara
Si propone di introdurre una regola certa per la sospensione dall’Albo ex art.78 degli esperti che rifiutino la candidatura o la nomina di commissario di gara. In particolare, si propone di modificare il sesto capoverso con il seguente testo:
“Sotto un diverso profilo, si sospende, con la garanzia del contraddittorio, per un certo periodo di tempo quell’esperto che abbia rifiutato per un certo numero di trevolte consecutive la candidatura o la nomina a commissario di gara, per motivi diversi dalla incompatibilità, secondo le indicazioni fornite nel regolamento. Ciò al fine di tutelare la serietà dell’iscrizione.”

In allegato le linee guida proposte dall’ANAC ed il fascicolo delle osservazioni.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

mag 29 2016

Infografica “I compiti del Rup secondo il nuovo Codice appalti in 8 step!”

Trattao da Biblus-net

 

Compiti del Rup, verifiche e controlli durante l’esecuzione secondo il nuovo Codice appalti. Ecco tutto quello che occorre sapere nell’infografica in 8 step di BibLus-net

Il nuovo Codice appalti (dlgs 50/2016) all’art. 101 comma 1 individua i seguenti soggetti delle stazioni appaltanti:

  • il responsabile unico del procedimento (Rup)
  • il direttore dei lavori
  • il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi e forniture
  • il coordinatore in materia di salute e di sicurezza
  • il collaudatore
  • il verificatore della conformità
  • infografica_RUP_

 

In questo articolo parleremo del responsabile unico del procedimento (Rup), analizzando il ruolo, le funzioni ed i suoi compiti negli appalti e nelle concessioni, previsti dal nuovo Codice.

Il Rup svolge una funzione centrale nei contratti pubblici e ha autorità decisionale in tutte le fasi del procedimento. Esercita un’attività preliminare di controllo e verifica del progetto, si accerta in fase esecutiva del corretto svolgimento dei lavori (autorizzando anche eventuali varianti), collabora alle operazioni di verifica della conformità e di collaudo e rilascia i certificati di pagamento.

Nella seguente infografica (proposta anche in allegato in formato PDF vettoriale) sono riportati in sintesi i compiti del Rup secondo il nuovo Codice appalti in 8 step.

Step 1: nomina del responsabile unico del procedimento

Secondo l’art. 31 comma 1, per ogni affidamento pubblico (concessione o appalto di lavori, forniture e servizi) la stazione appaltante nomina un responsabile del procedimento per le seguenti fasi:

  • programmazione
  • progettazione
  • affidamento
  • esecuzione

Per i lavori il Rup è nominato prima del progetto di fattibilità tecnica economica; in caso di lavori non programmati è nominato nel momento stesso in cui vengono realizzati. Per servizi e forniture il Rup deve essere nominato contestualmente all’acquisto degli stessi.

Il Rup è nominato con atto formale del responsabile del settore tra i dipendenti di ruolo e deve essere dotato di competenze professionali adeguate ai compiti che deve rivestire. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il Rup è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

La stazione appaltante in casi di particolare importanza può affiancare al Rup una struttura stabile, per ottenere migliori risultati sotto l’aspetto qualitativo della progettazione e della programmazione (art. 31 comma 9); inoltre deve provvedere all’opportuna attività di formazione dei soggetti che possono essere nominati responsabili del procedimento.

Il Rup ha i seguenti compiti specifici (art. 31 comma 4):

  • formula proposte e fornisce dati e informazioni per il programma triennale dei lavori pubblici e per gli altri atti di programmazione
  • cura il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati
  • cura il corretto svolgimento delle procedure
  • segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi
  • accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari
  • fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza
  • sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento
  • propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni
  • propone l’indizione della conferenza di servizi (quando necessario)
  • verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni

Per i lavori e i servizi di ingegneria e architettura, il Rup deve essere un tecnico; in caso contrario le competenze sono attribuite al responsabile del servizio relativo al lavoro da realizzare (art. 31 comma 6).

Step 2: controllo e verifica preliminare del progetto

Il primo compito del Rup è stabilire chi può partecipare alla gara d’appalto verificando laregolarità della documentazione amministrativa delle imprese.

Il responsabile unico del procedimento inoltre stabilisce criteri, contenuti e momenti diverifica tecnica dei vari livelli di progettazione (art. 23 comma 9).

La verifica ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento (art. 26 comma 2) e in contraddittorio con il progettista.

La verifica accerta in particolare (art. 26 comma 4):

  • la completezza della progettazione
  • la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti
  • l’applicabilità della soluzione progettuale prescelta
  • i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo
  • la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso
  • la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti
  • la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori
  • l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati
  • la manutenibilità delle opere, ove richiesta

Il Rup anche nelle fasi successive effettua un controllo continuo sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi sul luogo e verifiche (anche a sorpresa), per valutare il rispetto di tutte le misure in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana (art. 31 comma 12).

Step 3: esecuzione del contratto

L’ esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate (art. 101 comma 1), avvalendosi dei seguenti soggetti:

  • direttore dei lavori
  • direttore dell’esecuzione del contratto di servizi e forniture
  • coordinatore in materia di salute e di sicurezza

Il Rup autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori e si accerta dell’effettiva data di inizio, nonché del rispetto di ogni altro termine di svolgimento delle operazioni. In caso contrario può stabilire penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

Step 4: autorizzazione e comunicazione delle varianti

Le varianti ai contratti di appalto in corso devono essere autorizzate dal Rup con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante (art. 106 comma 1).

I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziale.

Il Rup in tale fase deve svolgere le seguenti attività:

  • redige una relazione relativa alle varianti in corso d’opera, in cui sono riportate le ragioni che hanno reso necessarie le varianti
  • quantifica, sentito il progettista, le operazioni previste dalla perizia tecnica redatta dall’esecutore per proporre variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori e, in caso positivo, procede alla stipula di un apposito atto aggiuntivo
  • approva i nuovi prezzi determinati insieme al direttore dei lavori e all’esecutore, per lavori o materiali non previsti dal contratto

Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal Rup all’Osservatorio, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione.

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente 10% dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal Rup all’Anac (Autorità nazionale anti-corruzione), come previsto dall’art. 106 comma 14 del nuovo Codice.

Step 5: sospensione e risoluzione del contratto

Il Rup può disporre la sospensione dei lavori in caso di necessità o di pubblico interesse.

Se la durata della sospensione è superiore al 25% della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori, o comunque quando è superiore a 6 mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. In caso di opposizione della stazione appaltante, l’esecutore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione (art.107 comma 2).

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario; successivamente il Rup dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale (art. 107 comma 3).

Step 6: attivazione del procedimento di accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio della procedura stessa, nell’ambito di un limite massimo complessivo del 15% dell’importo del contratto.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo (ovvero del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione), qualunque sia l’importo delle riserve, il Rup attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte, avvalendosi eventualmente della figura di un esperto (art. 205 comma 2).

Il direttore dei lavori deve avvisare il Rup relativamente a eventuali riserve iscritte; il Rup deve trasmettere nel più breve tempo possibile una propria relazione (art. 205 comma 3).

La proposta di accordo bonario viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti (art. 205 comma 6).

Step 7: collaudo, verifica di conformità e certificato di regolare esecuzione

Il Rup nella fase finale del procedimento si avvale delle seguenti figure (art. 101 comma 1):

  • collaudatore
  • verificatore della conformità

I contratti pubblici sono soggetti a:

  • collaudo, per i lavori
  • verifica di conformità, per i servizi e per le forniture

Lo scopo è quello di certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

L’art. 102 comma 2 prevede che per i contratti pubblici sotto soglia europea, il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato:

  • per i lavori, dal direttore dei lavori
  • per servizi e forniture, dal Rup su richiesta del direttore dell’esecuzione (se nominato)

Step 8: rilascio del certificato di pagamento

All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, il Rup rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.

Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il 90° giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione nei casi previsti (art. 102 comma 4).

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mag 27 2016

«Premio» a imprese e professionisti che comprano beni nuovi

Tratto da Il sole 24 ore.com

 

Un aiuto alle imprese e ai liberi professionisti che acquistano beni strumentali nuovi. Con la circolare 23/E del 26 maggio 2016 l’agenzia delle Entrate ha fornito tutte le indicazioni per ottenere il cosiddetto “super ammortamento”, l’agevolazione introdotta dalla legge di Stabilità 2016 che prevede un incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali acquistati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 e che comporta quindi un più alto “sconto” fiscale. Il maggior costo, che viene riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere infatti portato a deduzione del reddito attraverso le quote di ammortamento o i canoni di locazione finanziaria indicati in dichiarazione.

I beni «super ammortizzabili» 
Rientrano nell’agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali nuovi che siano strumentali all’attività d’impresa o professionale. La circolare delle Entrate illustra le modalità di calcolo del maggior ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia. La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore: sia i mezzi esclusivamente strumentali o adibiti a uso pubblico, sia quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, sia, infine, quelli utilizzati per scopi diversi (con deducibilità limitata e limite massimo alla rilevanza del costo di acquisizione)

 Patent box, istanze al rush finale

Chi può accedere al beneficio 
Possono usufruire del super ammortamento tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, e i lavoratori autonomi che svolgono arti o professioni anche in forma associata. Agevolazione aperta anche ai contribuenti minimi e a coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti e gli enti non commerciali per quanto riguarda l’attività commerciale eventualmente esercitata.

Chi non può accedere al beneficio 
Non possono godere dell’agevolazione, invece, le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni usufruendo del regime forfetario, visto che nel loro caso il reddito è calcolato applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi e non come differenza tra componenti positivi e negativi. Allo stesso modo, sono escluse le imprese marittime che calcolano il reddito con il regime della “tonnage tax”.

La tempistica 
Per determinare l’incentivo introdotto dai commi 91 e seguenti della legge 208/2015 occorre prestare attenzione alla data in cui l’investimento si considera effettuato, ricordando che il costo viene maggiorato del 40% solo se fiscalmente sostenuto tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016. Se si tratta di acquisti (cioè di ordinari contratti di compravendita di beni mobili, posto che gli immobili sono esclusi dal maxi ammortamento), rileva il momento in cui il fornitore consegna o avvia la spedizione del bene; questa data risulterà di solito dai Ddt o comunque dai documenti emessi ai fini del trasporto del bene. Se la data in cui si verifica il trasferimento della proprietà è successiva rispetto a quella di consegna o spedizione, si prenderà invece in considerazione la data di passaggio della proprietà. Per eventuali prestazioni connesse con l’investimento (trasporto, montaggio, installazione, eccetera), che non siano già comprese nel costo del bene, va presa in esame la data di ultimazione (circolare 44/E/2009 riferita all’agevolazione Tremonti ter).

L’entrata in funzione del bene 
Il diritto all’incentivo non è condizionato all’entrata in funzione del bene strumentale nel periodo agevolato. Poiché però il bonus è costituito dalla maggiorazione degli ammortamenti, per usufruirne effettivamente è necessario che il bene agevolato sia anche entrato in funzione entro la fine dell’esercizio. Ad esempio: un bene strumentale acquistato a dicembre 2015, ma entrato in funzione nel successivo mese di gennaio 2016, consentirà la deduzione maggiorata solo dal 2016 (Unico 2017). Altrettanto un investimento realizzato entro il 31 dicembre 2016, con entrata in funzione nel 2017, sarà comunque incentivato (costo sostenuto entro la data limite), ma la deduzione partirà solo dal modello Unico 2018. 

 

L’esclusione dall’Irap 
La maggiorazione del costo del 40% ai fini di ammortamenti e canoni per i beni acquisti nel periodo agevolato non ha alcun effetto ai fini Irap, anche per i soggetti che calcolano questo tributo applicando ai componenti positivi e negativi le regole di determinazione proprie dell’imposta personale sul reddito. È questa la risposta che l’agenzia delle Entrate ha fornito durante Telefisco 2016, prendendo probabilmente atto che la relazione tecnica alla legge di Stabilità non ha previsto alcun effetto, ai fini di questa imposta, per il bilancio erariale.

La vendita del bene agevolato 
Quali effetti può avere la cessione del bene agevolato prima del termine del processo di ammortamento? Poiché la legge di Stabilità 2016 precisa che la maggiorazione del costo di acquisizione del bene ha effetto «con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria», ne consegue che al momento della cessione l’impresa (o il lavoratore autonomo) calcola le plus/minusvalenze sulla base del solo ammortamento effettuato in contabilità, senza che abbia alcun rilievo il «maxi ammortamento» dedotto in dichiarazione. Questo significa due cose: da un lato, non viene meno il beneficio già fruito, e quindi non occorre restituire i maggiori ammortamenti anche nell’ipotesi in cui il bene sia ceduto prima del termine del piano di ammortamento; dall’altro lato, non viene corretta (almeno per questo motivo) la plus/minusvalenza contabile, evitando, così, il venir meno dell’agevolazione già fruita. Pertanto, la cessione del bene (o la sua eliminazione dal processo produttivo) prima del termine dell’ammortamento non determina alcuna variazione da operare nel modello Unico

mag 19 2016

Nuovo Codice dei contratti: dalla pretesa semplificazione al caos (e siamo solo al primo atto della commedia)

Popolo di operatori nel mondo degli appalti pubblici, reagisci! Avv.Vittorio Miniero – toto@appaltiamo.it

 

Stiamo assistendo in questi giorni a qualche cosa che non si era mai visto prima nel mondo degli appalti pubblici.

Premetto che questo intervento non vuole essere in nessun modo avverso ad alcuna parte politica. Sia il centro sinistra che il centro destra, quando sono stati rispettivamente al Governo, hanno combinato grossi guai nel nostro povero, ma importantissimo ambito.

Il mio intervento è legato alla passione ed amore che ho per quanti conosco lavorare da anni in questo settore ed alla frustrazione che sento dentro in questi giorni per ciò che sta per avvenire.

Dal 18 aprile 2014 la vigenza della Direttiva Comunitaria 2014/24 impone al nostro Paese il recepimento entro la scadenza del 18 aprile 2016.

La procedura normativa di recepimento si è avviata tempestivamente, ma ad andatura troppo lenta per arrivare in tempo.

Solo il 3 marzo scorso il Governo è riuscito ad approvare una prima bozza del nuovo Codice degli Appalti e tra pareri e firma del Capo dello Stato siamo arrivati alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale solo il 19 aprile 2016. Il decreto prevede la vigenza decorrente dal giorno stesso della pubblicazione. Ecco ritengo questo modo di fare vigliacco ed oltraggioso.

Il legislatore ha avuto due anni per recepire le nuove direttive comunitarie e non ha offerto nessun periodo di vacatio legis agli operatori del diritto degli appalti pubblici per studiare i 220 articoli pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Non mi pare un comportamento corretto. La vigenza del nuovo Codice abroga le disposizioni previgenti (è integralmente abrogato il D.Lgs 163/2006) e comporta la vigenza di 220 articoli nuovi in materia di appalti.

E questa vigenza, per volontà del nostro legislatore, è immediata, senza che venga lasciato a chi deve applicare queste norme alcun periodo per studiarle, elaborarle e comprenderle. 2 Difficile non lasciarsi andare ad epiteti poco degni della nostra professionalità.

La settimana scorsa, durante un convegno, ho ascoltato l’intervento di un Senatore della Repubblica che magnificava l’operato del nostro legislatore, specificando che il nuovo Codice diverrà strumento importante nella lotta contro la corruzione.

Ecco, voglio ricordare a tutti che la “Corruption” di cui di parla Trasparency da anni non è solo legata alle mazzette ed agli inciuci, ma anche alla scarsa qualità normativa del legislatore. La certezza del diritto è uno strumento fondamentale per operare nel modo migliore.

Un Paese che alla data di scadenza del termine per recepire una direttiva importante come quella degli appalti pubblici non sa ancora quando avverrà il recepimento è un paese corrotto e non per colpa dei funzionari pubblici.

Un Paese che alla data di scadenza del termine di recepimento pubblica un codice degli appalti con vigenza il giorno stesso, manda allo sbando gli operatori, rendendo terreno fertile alla corruzione. Un Paese che crea costante disordine legislativo (ricordo, ad esempio, che noi abbiamo un codice antimafia e norme che disciplinano l’antimafia al di fuori del codice medesimo) è un paese che crea corruzione e non per responsabilità di coloro che operano nel mondo degli appalti pubblici.

Sono stufo di sentire il nostro legislatore attaccare chi opera negli appalti pubblici come fosse l’unico responsabile della situazione attuale italiana: il legislatore è il primo responsabile assoluto di questa situazione e ciò che sta avvenendo in Italia per recepire la direttiva comunitaria 2014/24 ne è testimonianza esplicita.

Occorre che il legislatore si faccia un serio esame di coscienza e comprenda una cosa importante: non è la data di vigenza di una norma che rende il settore stabile, ma la data di comprensione e corretta applicazione della stessa.

Ed allora sarebbe stato molto meglio che il legislatore si fosse preso un lasso temporale maggiore per rendere migliore il testo del Codice (che ha subito numerosissime critiche e richieste di modifiche dal parere del Consiglio di Stato), piuttosto che, rispettando in extremis il termine per il recepimento, darci un testo sconosciuto da applicare, non si sa bene come, immediatamente e che certamente conterrà numerose 3 imperfezioni che daranno vita agli usuali innumerevoli interventi novativi sul testo approvato.

mag 19 2016

Nuovo Codice dei contratti: dalla pretesa semplificazione al caos (e siamo solo al primo atto della commedia)

Popolo di operatori nel mondo degli appalti pubblici, reagisci! Avv.Vittorio Miniero – toto@appaltiamo.it

Stiamo assistendo in questi giorni a qualche cosa che non si era mai visto prima nel mondo degli appalti pubblici.

Premetto che questo intervento non vuole essere in nessun modo avverso ad alcuna parte politica. Sia il centro sinistra che il centro destra, quando sono stati rispettivamente al Governo, hanno combinato grossi guai nel nostro povero, ma importantissimo ambito.

Il mio intervento è legato alla passione ed amore che ho per quanti conosco lavorare da anni in questo settore ed alla frustrazione che sento dentro in questi giorni per ciò che sta per avvenire.

Dal 18 aprile 2014 la vigenza della Direttiva Comunitaria 2014/24 impone al nostro Paese il recepimento entro la scadenza del 18 aprile 2016.

La procedura normativa di recepimento si è avviata tempestivamente, ma ad andatura troppo lenta per arrivare in tempo.

Solo il 3 marzo scorso il Governo è riuscito ad approvare una prima bozza del nuovo Codice degli Appalti e tra pareri e firma del Capo dello Stato siamo arrivati alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale solo il 19 aprile 2016. Il decreto prevede la vigenza decorrente dal giorno stesso della pubblicazione. Ecco ritengo questo modo di fare vigliacco ed oltraggioso.

Il legislatore ha avuto due anni per recepire le nuove direttive comunitarie e non ha offerto nessun periodo di vacatio legis agli operatori del diritto degli appalti pubblici per studiare i 220 articoli pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Non mi pare un comportamento corretto. La vigenza del nuovo Codice abroga le disposizioni previgenti (è integralmente abrogato il D.Lgs 163/2006) e comporta la vigenza di 220 articoli nuovi in materia di appalti.

E questa vigenza, per volontà del nostro legislatore, è immediata, senza che venga lasciato a chi deve applicare queste norme alcun periodo per studiarle, elaborarle e comprenderle. 2 Difficile non lasciarsi andare ad epiteti poco degni della nostra professionalità.

La settimana scorsa, durante un convegno, ho ascoltato l’intervento di un Senatore della Repubblica che magnificava l’operato del nostro legislatore, specificando che il nuovo Codice diverrà strumento importante nella lotta contro la corruzione.

Ecco, voglio ricordare a tutti che la “Corruption” di cui di parla Trasparency da anni non è solo legata alle mazzette ed agli inciuci, ma anche alla scarsa qualità normativa del legislatore. La certezza del diritto è uno strumento fondamentale per operare nel modo migliore.

Un Paese che alla data di scadenza del termine per recepire una direttiva importante come quella degli appalti pubblici non sa ancora quando avverrà il recepimento è un paese corrotto e non per colpa dei funzionari pubblici.

Un Paese che alla data di scadenza del termine di recepimento pubblica un codice degli appalti con vigenza il giorno stesso, manda allo sbando gli operatori, rendendo terreno fertile alla corruzione. Un Paese che crea costante disordine legislativo (ricordo, ad esempio, che noi abbiamo un codice antimafia e norme che disciplinano l’antimafia al di fuori del codice medesimo) è un paese che crea corruzione e non per responsabilità di coloro che operano nel mondo degli appalti pubblici.

Sono stufo di sentire il nostro legislatore attaccare chi opera negli appalti pubblici come fosse l’unico responsabile della situazione attuale italiana: il legislatore è il primo responsabile assoluto di questa situazione e ciò che sta avvenendo in Italia per recepire la direttiva comunitaria 2014/24 ne è testimonianza esplicita.

Occorre che il legislatore si faccia un serio esame di coscienza e comprenda una cosa importante: non è la data di vigenza di una norma che rende il settore stabile, ma la data di comprensione e corretta applicazione della stessa.

Ed allora sarebbe stato molto meglio che il legislatore si fosse preso un lasso temporale maggiore per rendere migliore il testo del Codice (che ha subito numerosissime critiche e richieste di modifiche dal parere del Consiglio di Stato), piuttosto che, rispettando in extremis il termine per il recepimento, darci un testo sconosciuto da applicare, non si sa bene come, immediatamente e che certamente conterrà numerose 3 imperfezioni che daranno vita agli usuali innumerevoli interventi novativi sul testo approvato.

mag 09 2016

La commissione di gara: ecco come funziona e come viene scelta Tratto da edilone.com 

Una delle più rilevanti novità del nuovo codice degli appalti pubblici riguarda l’introduzione di un albo dei commissari di gara e la sua tenuta presso l’ANAC

 

Oggi, i commissari sono stati nominati all’interno della stazione appaltante, sulla base delle competenze specifiche possedute dai dipendenti dall’amministrazione.

Soltanto nel caso di impossibilità nel reperire soggetti competenti, in base all’oggetto della gara, all’interno dell’amministrazione aggiudicatrice o di altre p.a., sussisteva la possibilità di rivolgersi all’esterno e individuare così soggetti dotati di alta professionalità.

Con il nuovo codice degli appalti pubblici, la scelta dei commissari di gara avverrà secondo metodologie differenti, almeno per alcuni tipi di gare.

Nell’ambito del più generale obbiettivo della centralizzazione della committenza, gli articoli 77 e 78 del nuovo codice degli appalti pubblici introducono delle novità importanti per quanto concerne la scelta e l’attività dei commissari di gara.

I commissari saranno scelti tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC e individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare.

La lista sarà comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, di norma entro cinque giorni dalla richiesta.

I vincitori di Bauma 2016, dalle ruspe elettriche al calcestruzzo stampato in 3d

Per quanto concerne l’affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie o per quelli che non presentano particolare complessità, la stazione appaltante potrà scegliere al proprio interno i commissari di gara. Si precisa che sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione (articolo 77, comma 3 nuovo codice).

Infine, l’articolo 77 prevede la possibilità per il commissario di gara di lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Ai sensi dell’articolo 78 del nuovo codice degli appalti pubblici, è istituito presso l’ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

I soggetti interessati ad iscriversi nell’elenco, dovranno essere in possesso dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l’Autorità definisce in apposito atto.

Sul punto, il recente parere del Consiglio di Stato (parere 1° aprile 2016 n. 855), ha avanzato delle osservazioni, atteso che la nuova legge non ha previsto alcun termine per l’emanazione dei provvedimenti da parte dell’Autorità anticorruzione.

Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, la fissazione dei requisiti dei commissari di gara dovrebbe essere prevista per legge e non affidata a provvedimenti adottati dall’ANAC.

Gli articoli 77 e 78 della nuova legge appalti pubblici, rispondono all’esigenza di selezionare in modo più rigoroso le persone deputate al controllo tecnico-economico dell’offerta, in modo da contrastare i diffusi fenomeni corruttivi che imperversano il sistema nazionale.

Tale riorganizzazione, è collegata agli obbiettivi della centralizzazione della committenza e della professionalizzazione delle stazioni appaltanti, tuttavia, periodi transitori lasciati al libero arbitrio delle amministrazioni potrebbero portare ad un caos normativo che rischierebbe di paralizzare le procedure di gara.

L’articolo 77 del nuovo codice appalti, prevede infatti che fino all’adozione dei provvedimenti da parte dell’Autorità, la commissione continuerà ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

L’applicazione di questo passaggio, se non accompagnato da regole chiare, potrebbe creare inevitabili divergenze operative di non facile comprensione per gli operatori economici.

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