Una delle 7 consultazioni predisposte dall’ANAC in riferimento al Nuovo Codice degli appalti di cui al D.lgs. n. 50/2016 è relativa all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Il documento sottoposto a consultazione e sul quale potranno essere inviate osservazioni ed ulteriori elementi che si ritiene opportuno approfondire, in pratica rivisita la Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 recante “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” che aveva fornito, in riferimento al previgente d.lgs. n. 163/2006, indicazioni sui predetti servizi.
Il documento, dopo la premessa, è suddiviso nei seguenti paragrafi:
- Inquadramento normativo
- Principi generali
- Indicazioni operative
- Affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000
- Affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro
- Classi, categorie e tariffe professionali
- Indicazioni sull’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo
- Verifica e validazione della progettazione
Il nuovo documento nasce dall’esigenza di fornire indicazioni agli operatori del mercato e alle stazioni appaltanti che siano coerenti con il nuovo quadro normativo successivo all’entrata in vigore deld.lgs. n. 50/2016 e, in taluni casi, suppliscono al vuoto che si è venuto a determinare con la precisazione che i concorsi di progettazione non sono trattati nel documento e per gli stessi si rinvia alla dettagliata disciplina del Nuovo Codice, che dedica alla materia gli artt. 152 e ss.
Il d.lgs. n. 50/2016 contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono, nell’insieme il complesso della disciplina di riferimento per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria nel dettaglio gli articoli cui fare riferimento per i citati servizi sono:
- l’art. 23, commi 2 e 12 – Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi;
- l’art. 24, commi 4 e 8 – Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici;
- l’art. 31, comma 8 – Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
- l’art. 46 – Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
- l’art. 93, comma 10 – Garanzie per la partecipazione alla procedura;
- l’art. 95, comma 3, lett. b) – Criteri di aggiudicazione dell’appalto;
- l’art. 157 – Altri incarichi di progettazione.
Ai paragrafi 3.4 e 3.5 del provvedimento è precisato che la stazione appaltante, così come disposto all’art. 93 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, agli incaricati della redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la cosiddettacauzione provvisoria ma, anche, che così come disposto all’art. 59, comma 1, secondo periodo, gli appalti relativi ai lavori sono affidatiponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti.
E’, anche, previsto il divieto di ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità.
Per quanto concerne, poi, la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara, al paragrafo 4 relativo alle “Indicazioni operative” è precisato che fino a quando il Ministro della giustizia non avrà approvato le nuove tabelle dei corrispettivi al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal D.M. n. 143/2013 con la precisazione che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali previgenti.
Viene, poi, aggiunto che nella documentazione di gara deve essere riportato il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara per permettere ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, permettendo al contempo di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente.
Nulla viene detto, in questo paragrafo sulla obbligatorietà per le stazioni di determinare i corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura applicando rigorosamente le tabelle in vigore ma, successivamente, al paragrafo “Classi, categorie e tariffe professionali” viene precisato che “Infine, si ricorda, alla luce delle disposizioni intervenute, l’obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura applicando rigorosamente le aliquote di cui al d.m. 143/2013; tale determinazione deve risultare da un quadro analitico delle prestazioni da affidare e dei corrispettivi da porre a base di gara.
Ciò, oltre che per evidenti motivi di consentire la formulazione di offerte congrue ed adeguatamente valutate da parte dei concorrenti, anche per evitare che una sottostima dell’importo dei servizi da affidare sia elusiva delle soglie di importo previste dal Codice e dal Regolamento per il ricorso procedure più rigorose imposte dalla corretta determinazione dell’importo da porre a base di gara”.
Forse sarebbe stato meglio inserire l’obbligatorietà dell’utilizzazione delle tariffe vigenti al paragrafo 4 relativo alle “indicazioni operative” precisando che le tariffe devono essere applicate così come sono senza determinare importi a base di gara inferiori a quelli derivanti dall’applicazione delle tariffe professionali in vigore.
Altri punti abbastanza importanti trattati ai paragrafi 6.1 e 6.2 sono quello dei giovani professionisti e quello della qualificazione per le gare sopra la soglia comunitaria. Per quanto concerne i giovani professionisti, al paragrafo 6.1 relativo agli affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria è precisato che, nel caso di utilizzo della procedura ristretta, per la scelta dei soggetti da invitare dovrà essere previsto un incremento convenzionale premiante del punteggio attribuito, basato sulla presenza di uno o più giovani professionisti nei gruppi concorrenti.
Per quanto concerne, poi, l’affidamento di incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nel documento predisposto dall’ANAC è precisato che il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando deve essere al “massimo pari al doppio dell’importo a base di gara“.
Con il previgente d.lgs. n. 163/2006 il riferimento era agli ultimi cinque anni ed occorreva attestarsi tra due e quattro volte l’importo a base di gara. Adesso, in funzione delle decisioni delle stazioni appaltanti, ci si dovrebbe attestare al massimo al doppio.