Decreto Correttivo del Codice Appalti: cosa cambia?
di Avvocato Pierluigi Piselli
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Il provvedimento composto di 130 articoli introduce rilevanti correzioni e modifiche
Il 5 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 il
decreto correttivo che, come previsto dalla legge delega n. 11 del 28 gennaio 2016 (art. 1, co.12, lett. e), rappresenta la fase di perfezionamento ed assestamento del
Codice Appalti ad un anno dalla sua entrata in vigore.
Si tratta di un importante provvedimento composto di 130 articoli che introducono rilevantissime correzioni e/o modifiche in molteplici istituti.
Tali modifiche sono effettivamente molto variegate considerato che si va da ipotesi di modifiche esclusivamente stilistiche ad ipotesi in cui le singole norme hanno subito lievi modifiche pur mantenendo l’impostazione originaria, sino ad ipotesi in cui vengono
modificati radicalmente gli istituiti giuridici presi in considerazione.
In ogni caso si parte ancora una volta dalla necessità di semplificare e coordinare i vari istituti rilevanti nel settore della contrattualistica pubblica.
L’art. 1, co 1, lett. e) della legge delega affidava del resto al Governo il compito di semplificare e riordinare il quadro normativo vigente nella convinzione che, per combattere la corruzione, fossero necessarie poche regole ma certe, precise e soprattutto sicure nell’applicazione.
Al contrario, tale obiettivo non risulta in alcun modo raggiunto considerato che, ad un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, l’opera di semplificazione non risulta essere stata in alcun modo attuata.
Ciò senza neppure considerare che, a seguito delle innovazioni introdotte dal decreto correttivo 56/2017 le
linee guida già emesse, dovranno essere in gran parte rivisitate.
In generale, peraltro, il D.Lgs 56/2017 da un lato conferma l’impianto del D.Lgs. 50/2016 al fine di assicurare una maggiore trasparenza del sistema in chiave di lotta alla corruzione; dall’altro è dichiaratamente
volto a rilanciare il settore (considerata la rilevante riduzione degli appalti dall’entrata in vigore del Codice); infine, fornisce regole per meglio gestire la spesa pubblica sia sotto il profilo della tempistica dei pagamenti che sotto il profilo di controlli con contestuale particolare attenzione alle piccole e medie imprese.
Venendo alle più rilevanti modifiche, il D.Lgs. 56 in primo luogo
reintroduce l’appalto integrato per i progetti definitivi approvati dall’organo competente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50.
Ciò consentirà alle stazioni appaltanti di utilizzare progetti definitivi già approvati per i quali, tuttavia, sino ad ora non sono state bandite gare stante il divieto di affidamento di prestazioni miste di progettazione ed esecuzione lavori.
Si deve, inoltre, dare atto della soppressione del Collegio Consultivo Tecnico previsto dall’art. 207, scelta che, si potrebbe rivelare affrettata considerato che tale istituto non è stato mai utilizzato e, pertanto, ne è stata verificata in concreto la sua efficacia.
Di grande rilevanza è l’introduzione del principio di “unicità dell’invio”, secondo cui ciascun dato rilevante nell’ambito della contrattualistica pubblica dovrebbe essere fornito una sola volta a un solo sistema informativo.
Con riferimento alle gare per appalti sottosoglia si deve rilevare, da un lato, una più semplice procedura nell’ambito delle gare sotto i 40.000 euro (considerata la non necessaria previa consultazione di due o più operatori economici) e, dall’altro, l’allargamento del numero dei partecipanti nelle procedure per i lavori, stabilendo che gli inviti dovranno essere nei confronti di 10 soggetti per appalti tra i 40 mila e i 150 mila euro e di 15 soggetti nei contratti di lavori fino a 1 milione di euro.
Ciò, evidentemente, favorirà un’apertura alla concorrenza attraverso una più marcata rotazione degli operatori economici.
Altra rilevante modifica è l’innalzamento (da 1 milione a 2 milioni) delle soglie per ricorso al criterio del prezzo più basso nei lavori consentendo per la gare di più basso valore una più celere procedura e la previsione, nell’ambito delle medesime gare, della esclusione dell’offerta anomala attraverso il meccanismo a sorteggio (c.d. antiturbativa).
Infine, si devono ricordare altre importanti modifiche che saranno, indubbiamente di grande impatto quali il fatto che la disciplina riguardante il General Contractor, sarà utilizzabile solo per affidamenti sopra i 100 milioni di euro, la distinzione fra costo della manodopera e i costi di sicurezza da indicarsi nel progetto, l’utilizzo del “decreto parametri” per calcolare i compensi nelle gare di progettazione e rilevanti novità in tema di modificabilità delle compagini associative attraverso le modifiche agli artt. 47 e 48.
In definitiva, se appare prematuro stabilire quanto le modifiche al Codice degli Appalti apportate dal decreto correttivo comporteranno miglioramenti alle procedure e ripresa del settore della contrattualistica pubblica, tuttavia una cosa è certa: solo attraverso il forte senso di responsabilità di tutti gli operatori del settore si potrà affrontare le difficoltà proprie di una continua modifica normativa.
In altre parole, si dovrà assumere consapevolezza del work in progress, proprio della attuale riforma della contrattualistica pubblica con tutte le attenzioni e cautele necessarie e conseguenti.