La Commissione Speciale del Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante “definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Il provvedimento è volto a definire i requisiti che devono possedere i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, i raggruppamenti temporanei, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e i gruppi europei di interesse economico (GEIE) ai fini dell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria nonché ad individuare i criteri per favorire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee – di cui le stazioni appaltanti devono tener conto ai fini dell’aggiudicazione – garantendo al contempo la necessaria “competenza, esperienza e professionalità” di tali figure professionali.
Inoltre, il decreto – nel superare il regime transitorio recato dell’art. 216, comma 5 del codice – prevede alcune disposizioni che innovano la disciplina previgente sia relativamente ai requisiti individuati dal decreto, che devono essere indicati “per tutti i soggetti che partecipano alle gare” e non soltanto per le società di ingegneria, come in precedenza previsto; sia in relazione ai “criteri per la partecipazione dei giovani professionisti” ai bandi e alle gare per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, non individuati in precedenza; sia per quanto concerne l’introduzione, fra i soggetti che possono partecipare alle succitate procedure, dei “tecnici non laureati”, esclusi dalla partecipazione a queste ultime in base alla previgente disciplina.
Il provvedimento è finalizzato “nel medio e lungo periodo” ad ottenere una maggiore “trasparenza ed efficienza” dei servizi di architettura e ingegneria, che dovrebbe favorire – coerentemente con il programma di Governo – la “crescita dell’occupazione”, lo “sviluppo della concorrenza”, “l’aumento della competitività” del settore nonché una “semplificazione ed accelerazione” delle procedure di gara, da conseguire attraverso il collegamento – recato dall’art. 8 del decreto de quo – tra il casellario delle società di ingegneria dell’ANAC e la banca dati degli operatori economici istituita presso il Ministero proponente.
11 ARTICOLI. Lo schema del decreto si compone di 11 articoli:
- art. 1 (“Oggetto e ambito di applicazione”) che disciplina l’oggetto e l’ambito di applicazione del decreto, già evidenziato al precedente n. 1;
- art. 2 (“Requisiti dei professionisti singoli e associati”) che definisce i requisiti che devono possedere i professionisti, singoli o associati, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, ovvero: il possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del bando di gara; il possesso, nelle procedure di affidamento che non richiedono il possesso di diploma di laurea, del diploma di geometra o di altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare; l’essere abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al momento della partecipazione alla gara al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti; o, in alternativa, l’essere abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto. L’articolo prevede, inoltre, il divieto per i liberi professionisti di partecipare alla medesima gara per l’affidamento dei servizi di architettura, di ingegneria e di altri servizi tecnici qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore;
- art. 3 (“Requisiti delle società di professionisti”) che definisce i requisiti che devono possedere, ai fini della partecipazione alle precitate procedure di affidamento, le società di professionisti, ossia – ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. b) del codice – le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;
- art. 4 (“Requisiti delle società di ingegneria”) che indica i requisiti che devono possedere, ai fini della partecipazione alle predette procedure di affidamento, le società di ingegneria – così come definite dall’art. 46, coma 1, lett. c) del codice – ossia le società di capitali, che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- art. 5 (“Requisiti dei raggruppamenti temporanei”) che individua i requisiti che devono possedere, ai fini della partecipazione alle succitate procedure di affidamento, i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 46, comma 1, lett. e) del codice, i quali, inoltre, devono avere al loro interno almeno un giovane professionista, laureato e abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, con l’incarico di progettista, o, per le procedure di affidamento per le quali non è richiesto il diploma di laurea, un giovane diplomato nelle materie tecniche, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione;
- art. 6 (“Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE”) che, nell’individuare i requisiti che devono possedere i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, ai fini della partecipazione alle predette procedure, estende l’applicazione dei requisiti previsti dai citati artt. 3 e 4 del presente decreto ai consorziati o partecipanti ai GEIE e stabilisce la composizione minima di tali consorzi, che devono essere formati da non meno di tre consorziati;
- art. 7 (“Obblighi di comunicazione”) che individua le informazioni che le società di professionisti o di ingegneria, i raggruppamenti temporanei, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria ed i GEIE, devono obbligatoriamente comunicare all’ANAC, che li inserisce nel casellario delle società di ingegneria;
- art. 8 (“Verifica dei requisiti e delle capacità ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento”) che definisce le modalità di verifica dei requisiti e delle capacità che devono essere possedute dai soggetti precedentemente elencati ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, stabilendo che i dati comunicati ai sensi del succitato art. 7 confluiscano nella banca dati nazionale degli operatori economici e che tale verifica si riferisce solo alla parte della struttura organizzativa dedicata ai servizi di architettura e di ingegneria;
- art. 9 (“Criteri per garantire la presenza di giovani professionisti”) che prevede la possibilità di stabilire da parte delle stazioni appaltanti, nel bando di gara, punteggi premianti nei confronti dei partecipanti alle procedure di affidamento che prevedono più di un giovane professionista o che hanno stipulato con le Università accordi di formazione professionale per giovani laureati;
- art. 10 (“Requisiti di regolarità contributiva”) che prevede i requisiti di regolarità contributiva che devono essere posseduti dai soggetti precedentemente elencati e che disciplina l’applicazione e il versamento del contributo integrativo, qualora previsto dalle norme che regolano la Cassa di previdenza di categoria;
- art. 11 (“Entrata in vigore”) che disciplina l’entrata in vigore del presente atto normativo, precisando che, a decorrere da tale entrata in vigore, sono abrogati gli articoli 254, 255 e 256, ultimo periodo, del d. P.R. n. 207 del 2010.
IL PARERE DI PALAZZO SPADA.
Nel parere n. 02285/2016 pubblicato il 3 novembre 2016, la Commissione ritiene che le disposizioni del provvedimento normativo “risultano, in linea generale, coerenti con gli obiettivi enunciati dal dicastero proponente ed appaiono adeguate al raggiungimento di tali scopi.
In ogni caso, come riferito anche dall’Amministrazione proponente, l’effettivo conseguimento dei predetti obiettivi potrà essere concretamente valutato – nell’ambito della verifica dell’impatto della regolamentazione – tramite l’analisi di alcuni indici quali: il numero degli eventuali contenziosi scaturenti dall’applicazione della normativa in oggetto; il numero di iscrizioni al casellario delle società di ingegneria istituito presso l’ANAC; la quantità dei dati presenti nella banca dati degli operatori economici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; nonché l’effettivo numero di gare affidate a società con presenza di giovani professionisti.”
Nel parere – IN ALLEGATO – il Consiglio di Stato svolge in via preliminare alcune considerazioni d’ordine generale il cui accoglimento costituisce una condizione per l’espressione di un parere positivo in merito al presente atto normativo. Inoltre, la Commissione ha formulato alcune osservazioni agli articoli dello schema di decreto.
La Commissione ritiene che le fattispecie d’incompatibilità individuate dal decreto – segnatamente agli art. 2, comma 3, 3, comma 2, 4, comma 5 e 6, comma 3 – “vadano espunte dal testo del decreto stesso e che spetterà al Governo, eventualmente in sede di decreto correttivo del codice, valutare se e come estendere le cause d’incompatibilità di cui all’art. 48, comma 7 del codice anche alle gare per l’affidamento di incarichi e concorsi di progettazione, oggetto del decreto de quo.”
Inoltre, “al fine di evitare duplicazioni normative che potrebbero ingenerare situazioni di incertezza nell’applicazione della normativa vigente, la Commissione ritiene che l’art. 9 debba essere espunto dal testo del presente decreto.”