Ricostruzione post sisma: criteri per l’iscrizione dei professionisti all’elenco speciale
Attraverso protocollo d’intesa tra Rete delle professioni tecniche e Commissario straordinario, sono stati definiti i criteri per l’iscrizione all'”elenco speciale” dei professionisti abilitati a eseguire interventi per i privati all’interno della ricostruzione post Sisma nel Centro Italia
Sono stati definiti i criteri per l’inserimento nell’elenco dei professionisti abilitati per la ricostruzione post sisma nel Centro Italia, definito “elenco speciale”, e dei relativi metodi per evitare la concentrazione di incarichi. Essi sono contenuti nell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 del Commissario straordinario per la ricostruzione nei Comuni dei territori colpiti dal sisma, che contiene anche lo schema di Protocollo d’intesa tra lo stesso Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica e lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati. Di seguito, i punti in sintesi. Alla fine dell’articolo è possibile scaricare l’ordinanza in forma integrale.
Protocollo tra Rete Nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica e Commissario straordinario
Il protocollo è firmato dal Commissario straordinario con
- Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
- Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
- Consiglio Nazionale Ingegneri Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati
- Consiglio Nazionale dei Geologi
- Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
- Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
- Consiglio Nazionale dei Chimici
- Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari
riuniti nella Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica.
Lo schema di Protocollo d’intesa contiene:
- i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nel cosiddetto “elenco speciale”;
- la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall’articolo 34, comma 5, del medesimo decreto legge, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata nella misura del 10%, nonché dell’ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2%;
- con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;
- la disciplina dello svolgimento da parte dei professionisti dell’attività prevista dall’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016;
- la disciplina relativa alla composizione ed alle funzioni dell’Osservatorio Nazionale previsto dall’articolo 2, comma 5, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016.
Da segnalare, tra i punti del protocollo, la convergenza tra professioni tecniche e Commissario straordinario della costituzione di un Osservatorio Nazionale della ricostruzione post-sisma 2016 che vigili sull’attività dei professionisti; l’adesione dei professionisti alla predisposizione, dopo l’esito delle Schede FAST, delle schede AeDES da parte dei professionisti incaricati dai beneficiari; l’impegno degli ordini professionali nel realizzare corsi di aggiornamento sulla corretta compilazione delle schede AeDES.
Inoltre, viene ribadito il limite massimo per la redazione delle schede AeDES stabilito, con l’ordinanza n. 10 del 2016, in numero di 30 per ogni professionista individuale.
Requisiti per iscriversi all’elenco speciale
Il professionista deve:
- essere iscritto all’albo professionale;
- non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell’avviso per la formazione dell’elenco;
- non aver riportato condanne con sentenza definitiva (…) e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione
- non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;
- rispettare gli obblighi deontologici e professionali;
- essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero. Con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l’equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie;
- avere requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell’attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell’attività;
- avere idonea polizza assicurativa di cui all’articolo 5 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;
- essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’articolo 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137. §2.
In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) ad j) il professionista è automaticamente cancellato dall’elenco speciale.
Corrosione e diagnostica delle strutture in calcestruzzo armato
Il testo vuole fornire a progettisti e professionisti del settore strumenti analitici e operativi utili a progettazione di opere durevoli, previsione della loro vita utile e residua e individuazione del periodo economicamente ottimale per la realizzazione degli interventi di manutenzione sulle strutture. Ha, inoltre, l’intento di fornire le indicazioni di una buona prassi per la messa in opera e la maturazione dei getti di calcestruzzo.
Modalità di iscrizione all’elenco
La manifestazione di interesse deve essere formulata dal professionista mediante la compilazione del modulo allegato all’avviso pubblico previsto dal precedente comma 1, inviato utilizzando l’apposita piattaforma tecnologica predisposta dal Commissario Straordinario. Nel caso in cui la piattaforma tecnologica prevista dal precedente periodo non sia ancora stata istituita ovvero funzionante alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, l’invio della manifestazione di interesse deve essere effettuato, a mezzo posta elettronica certificata, all’apposito indirizzo PEC del Commissario Straordinario indicato nell’avviso pubblico.
Il Commissario Straordinario può rifiutare l’iscrizione all’Elenco speciale o cancellare la già avvenuta iscrizione di un professionista qualora non sussistano i requisiti o si verifichino casi specifici normati dall’ordinanza.
In caso di rifiuto o cancellazione, non è previsto alcun compenso o indennizzo. Il Commissario dispone la non iscrizione nell’Elenco speciale ovvero la sospensione del professionista iscritto anche nel caso di accertata incongruità di più di tre schede AeDES.
Ricostruzione post sisma: criteri per l’iscrizione dei professionisti all’elenco speciale
Attraverso protocollo d’intesa tra Rete delle professioni tecniche e Commissario straordinario, sono stati definiti i criteri per l’iscrizione all'”elenco speciale” dei professionisti abilitati a eseguire interventi per i privati all’interno della ricostruzione post Sisma nel Centro Italia
Sono stati definiti i criteri per l’inserimento nell’elenco dei professionisti abilitati per la ricostruzione post sisma nel Centro Italia, definito “elenco speciale”, e dei relativi metodi per evitare la concentrazione di incarichi. Essi sono contenuti nell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 del Commissario straordinario per la ricostruzione nei Comuni dei territori colpiti dal sisma, che contiene anche lo schema di Protocollo d’intesa tra lo stesso Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica e lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati. Di seguito, i punti in sintesi. Alla fine dell’articolo è possibile scaricare l’ordinanza in forma integrale.
Protocollo tra Rete Nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica e Commissario straordinario
Il protocollo è firmato dal Commissario straordinario con
- Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
- Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
- Consiglio Nazionale Ingegneri Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati
- Consiglio Nazionale dei Geologi
- Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
- Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
- Consiglio Nazionale dei Chimici
- Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari
riuniti nella Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica.
Lo schema di Protocollo d’intesa contiene:
- i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nel cosiddetto “elenco speciale”;
- la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall’articolo 34, comma 5, del medesimo decreto legge, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata nella misura del 10%, nonché dell’ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2%;
- con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;
- la disciplina dello svolgimento da parte dei professionisti dell’attività prevista dall’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016;
- la disciplina relativa alla composizione ed alle funzioni dell’Osservatorio Nazionale previsto dall’articolo 2, comma 5, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016.
Da segnalare, tra i punti del protocollo, la convergenza tra professioni tecniche e Commissario straordinario della costituzione di un Osservatorio Nazionale della ricostruzione post-sisma 2016 che vigili sull’attività dei professionisti; l’adesione dei professionisti alla predisposizione, dopo l’esito delle Schede FAST, delle schede AeDES da parte dei professionisti incaricati dai beneficiari; l’impegno degli ordini professionali nel realizzare corsi di aggiornamento sulla corretta compilazione delle schede AeDES.
Inoltre, viene ribadito il limite massimo per la redazione delle schede AeDES stabilito, con l’ordinanza n. 10 del 2016, in numero di30 per ogni professionista individuale.
Requisiti per iscriversi all’elenco speciale
Il professionista deve:
- essere iscritto all’albo professionale;
- non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell’avviso per la formazione dell’elenco;
- non aver riportato condanne con sentenza definitiva (…) e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione
- non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;
- rispettare gli obblighi deontologici e professionali;
- essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero. Con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l’equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie;
- avere requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell’attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell’attività;
- avere idonea polizza assicurativa di cui all’articolo 5 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;
- essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’articolo 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137. §2.
In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) ad j) il professionista è automaticamente cancellato dall’elenco speciale.
Corrosione e diagnostica delle strutture in calcestruzzo armato
Il testo vuole fornire a progettisti e professionisti del settore strumenti analitici e operativi utili a progettazione di opere durevoli, previsione della loro vita utile e residua e individuazione del periodo economicamente ottimale per la realizzazione degli interventi di manutenzione sulle strutture. Ha, inoltre, l’intento di fornire le indicazioni di una buona prassi per la messa in opera e la maturazione dei getti di calcestruzzo.
Modalità di iscrizione all’elenco
La manifestazione di interesse deve essere formulata dal professionista mediante la compilazione del modulo allegato all’avviso pubblico previsto dal precedente comma 1, inviato utilizzando l’apposita piattaforma tecnologica predisposta dal Commissario Straordinario. Nel caso in cui la piattaforma tecnologica prevista dal precedente periodo non sia ancora stata istituita ovvero funzionante alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, l’invio della manifestazione di interesse deve essere effettuato, a mezzo posta elettronica certificata, all’apposito indirizzo PEC del Commissario Straordinario indicato nell’avviso pubblico.
Il Commissario Straordinario può rifiutare l’iscrizione all’Elenco speciale o cancellare la già avvenuta iscrizione di un professionista qualora non sussistano i requisiti o si verifichino casi specifici normati dall’ordinanza.
In caso di rifiuto o cancellazione, non è previsto alcun compenso o indennizzo. Il Commissario dispone la non iscrizione nell’Elenco speciale ovvero la sospensione del professionista iscritto anche nel caso di accertata incongruità di più di tre schede AeDES.