N° 29815 - 23/03/2016 9:11 - Stampa - -
COMUNICATI E ANNUNCI DAGLI ENTI PUBBLICI
Appalti, il bando deve richiedere l’indicazione dei costi per la sicurezza
Con sentenza del 3 marzo 2016, n. 879, il Consiglio di Stato, sez. IV ha deciso di riformare la sentenza del T.A.R. Basilicata – Potenza sezione I, n. 00759/2014 che aveva ritenuto valida l’esclusione dalla gara di un concorrente per non aver indicato i costi di sicurezza aziendale “nonostante che il bando di gara non ne prescrivesse l’indicazione”.
Per il Consiglio di Stato è corretto l’orientamento espresso dal TAR in quanto “l’indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza costituisce, in virtù degli artt. 86, n. 3-bis, e 87, n. 4, DLgs n. 163 del 2006*, un adempimento imposto dalla legge”. Inoltre, lo stesso art. 26, n. 6, del TU 81/08, stabilisce che, “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, che deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”. Continua