N° 28551 - 17/07/2015 2:59 - Stampa - -
COMUNICATI E ANNUNCI DAGLI ENTI PUBBLICI
Cosa significa immobile “collabente”?
Per immobile “collabente” deve intendersi quell’edificio, o parte di esso, che, a causa dell’accentuato livello di degrado, non è in grado di produrre reddito. Più propriamente, un fabbricato non abitabile o agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale in cui è censito o censibile. Un immobile, in sostanza, che si trova allo stato di rudere, la cui concreta utilizzabilità, pertanto, non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria, occorrendo, allo scopo, opere più radicali (cfr.: art. 3, comma 2, e art. 6, lett. c, d.m. n. 28 del 2.1.’98). Continua