N° 27787 - 24/03/2015 10:56 - Stampa - -
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Cassazione: la violazione degli obblighi di formazione, informazione e addestramento non è soggetta a sanzione penale
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 10023 del 10 marzo 2015 ha affermato che la norma di cui all’art. 18, comma primo, lett. i), del D.Lgs n. 81 del 2008 che obbliga il datore di lavoro ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento non rientra tra quelle disposizioni precettive la cui violazione è presidiata da sanzione penale.
La Suprema Corte in questa sentenza ha ribadito che “in materia di prevenzione degli infortuni ai danni dei lavoratori, la norma di cui all’art. 18, comma primo, lett. i), del dlgs n. 81 del 2008 – che obbliga il datore di lavoro ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 stesso decreto – non rientra tra quelle disposizioni precettive la cui violazione, ai sensi del successivo art. 55, è presidiata da sanzione penale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 gennaio 2014, n. 3145).