N° 27436 - 11/02/2015 5:53 - Stampa - -

COMUNICATI E ANNUNCI DAGLI ENTI PUBBLICI

Nessun compenso per il mediatore se si è limitato a fare conoscere le parti.

Non sussiste alcun diritto alla provvigione in capo al mediatore quando una prima fase delle trattative, pur avviate con il suo intervento, non ha prodotto un risultato positivo e l’affare si è chiuso successivamente ed in maniera indipendente dall’intervento del mediatore che le ha poste originariamente in contatto.

La ripresa delle trattative, intervenuta per effetto di iniziative nuove, assolutamente non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, esclude l’utilità dell’originario intervento del mediatore non essendo sufficiente al fine della maturazione del compenso l’aver fatto conoscere tra loro le parti.

La norma d’altro canto è chiara: ai sensi dell’art. 1755 cod. civ. “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, solo se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”.

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