N° 27346 - 03/02/2015 22:34 - Stampa - -
COMUNICATI DAGLI ORDINI E COLLEGI
Distinzione tra architetti ed ingegneri per gli incarichi di restauro di fabbricati di rilevante valore storico-artistico
Nel caso in cui l’Amministrazione, nell’indire la gara pubblica per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva finalizzato al restauro di un fabbricato di rilevante valore storico ed artistico, abbia espressamente richiesto, in considerazione della specifica natura dei beni oggetto di restauro e del carattere assolutamente prevalente dell’intervento artistico e di restauro rispetto alle parti tecniche, come requisito di partecipazione alla gara che i professionisti incaricati di redigere il progetto siano esclusivamente architetti, è illegittimo il provvedimento che assegni il suddetto incarico ad un ingegnere.