N° 27343 - 03/02/2015 14:02 - Stampa - -

COMUNICATI E ANNUNCI DAGLI ENTI PUBBLICI

Dal 1° febbraio in vigore la nuova CEI 11-27 (lavori su impianti elettrici)

L’art. 83 del TU 81/08 (lavori in prossimità di parti attive) stabilisce che: “1. Non possono essere eseguiti lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla Tab. 1 dell’all. IX*, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

2. Si considerano idonee alla protezione (dette sopra, c. 1, Nda) le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche”. Continua

Data scadenza: 15/02/2015

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