N° 27343 - 03/02/2015 14:02 - Stampa - -
COMUNICATI E ANNUNCI DAGLI ENTI PUBBLICI
Dal 1° febbraio in vigore la nuova CEI 11-27 (lavori su impianti elettrici)
L’art. 83 del TU 81/08 (lavori in prossimità di parti attive) stabilisce che: “1. Non possono essere eseguiti lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla Tab. 1 dell’all. IX*, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee alla protezione (dette sopra, c. 1, Nda) le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche”. Continua