N° 21307 - 10/06/2013 15:19 - Stampa - -
COMUNICATI DAGLI ORDINI E COLLEGI
Per la disdetta del contratto di locazione non è necessaria la raccomandata.

Nel campo delle locazioni giurisprudenza consolidata ha confermato il principio di libertà delle forme. La disdetta costituisce un «atto negoziale unilaterale e recettizio, espressione di un diritto potestativo attribuito ex lege al locatore e concretantesi in una manifestazione di volontà diretta ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo; atto che può essere comunicato in qualsiasi modo, purché idoneo a portare a conoscenza del conduttore l’inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il rapporto alla scadenza». CONTINUA