N° 15682 - 06/03/2011 18:48 - Stampa - -

COMUNICATI E ANNUNCI DAGLI ENTI PUBBLICI

– I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie

La speciale disciplina introdotta con la riforma del 5° comma dell’art. 230 del T.U.A. non vale per i rifiuti da pozzi neri e da bagni mobili

“5. I rifiuti provenienti dalle attivita’ di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unita’ locale del soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attivita’ di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell’articolo dell’art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva e’ comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti.”.

 

http://www.leggioggi.it/2011/03/05/i-rifiuti-provenienti-dalle-attivita-di-pulizia-manutentiva-delle-reti-fognarie/

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