N° 25345 - 12/07/2014 20:52 - Stampa - -

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Studi professionali, deduzioni rompicapo

Deduzioni rompicapo per gli studi di proprietà dei professionisti. In Unico 2014 convivono regimi diversi destinati, tra l’altro, a cambiare alla luce delle modifiche normative entrate in vigore a inizio anno. Ma procediamo con ordine.

La dichiarazione dei redditi

I professionisti che hanno acquistato immobili dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 possono dedurre nella prossima dichiarazione dei redditi sia gli eventuali canoni di leasing maturati (minimo di otto anni e massimo di 15), sia gli ammortamenti stanziati sul costo originario (articolo 1, comma 335, della legge 296/2006). Inoltre la cessione dell’immobile strumentale acquistato nel periodo 2007-2009 può generare un elemento redditualmente rilevante qualora la cessione generi plusvalenze o minusvalenze. Tale regola, secondo le Entrate, si applica anche per gli immobili ceduti che non abbiano avuto incidenza fiscale nella determinazione del reddito di lavoro autonomo in quanto rileverebbe la destinazione del bene (articolo 43 del Tuir) e non il fatto che le relative spese siano state o meno dedotte (risoluzione 13/E/2010).   Continua

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