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N° 31033 - 31/08/2017 _ stampa - -

Ricostruzione post terremoto

ok dal Parlamento Ue a 1,2 miliardi di euro

 
Lo stanziamento è stato approvato dalla commissione Bilanci del Parlamento europeo
Giovedì 31 Agosto 2017

"L'Europa interviene direttamente per alleviare nell'immediato la sofferenza e il disagio di chi è stato colpito dal sisma, offrendo aiuti per le abitazioni provvisorie, svolgendo degli interventi che aiutano a recuperare la storia del territorio e riparando delle infrastrutture che sono necessarie per far ripartire la vita a livello locale" ha dichiarato l'eurodeputato Giovanni La Via (Partito Popolare europeo), relatore della proposta al Parlamento.

Una parte del Fondo di solidarietà, 30 milioni di euro, è già stato versato a dicembre 2016. Il budget previsto per il 2017 è insufficiente a fornire gli aiuti richiesti ma la Commissione europea, nella sua proposta adesso all’esame del Parlamento, suggerisce di stanziare i fondi provenienti dal budget del 2018, come spiega Giovanni La Via: “Un importo così grande, da un miliardo e 200 milioni non è reperibile in bilancio, è un importo che abbiamo messo insieme da un lato facendo ricorso a tutto quello che non era stato utilizzato nei periodi precedenti e dall'altro lato impegnando anche delle risorse che saranno messe nel bilancio del prossimo anno”.

Il Parlamento voterà lo stanziamento dei fondi in sessione plenaria in tempi rapidissimi, nella settimana dell’11 settembre 2017.

In caso di approvazione i fondi sarebbero a disposizione dell’Italia nel giro di poche settimane.

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N° 31014 - 09/08/2017 _ stampa - -

Ingegneri, bene il codice corretto.

Il mercato schiaccia i piccoli studi

Nonostante la grande vitalità del mercato dei bandi pubblici per servizi di ingegneria e architettura e il taglio dei requisiti di accesso, i piccoli studi non riescono ad allargare il loro giro d’affari.

E nemmeno l’equo compenso, obbligatorio nel mercato pubblico da maggio, è riuscito a portare effetti su un settore ancora sbilanciato a favore dei più grandi. Addirittura, i professionisti meno strutturati hanno fatto registrare un arretramento dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice appalti, a beneficio di società, consorzi e cooperative: la fetta di mercato degli studi vale circa il 22% nel 2016, rispetto al 34% del 2015. Dice questo una delle ultime analisi sull’andamento degli appalti pubblici del Consiglio nazionale degli ingegneri: il nodo dei requisiti di accesso alle gare su fatturato e personale, insomma, nonostante gli sforzi resta intatto.

Anche se qualche risultato potrebbe arrivare grazie all’obbligo di utilizzare l’equo compenso nei lavori pubblici: le tabelle del ministero della Giustizia sono diventate vincolanti per le stazioni appaltanti solo con il correttivo al Codice in vigore dal 20 maggio scorso.

(Marka)(Marka)

 

La fotografia del mercato viene scattata dal tesoriere del Consiglio nazionale, Michele Lapenna. Uno degli obiettivi strategici che il Codice appalti avrebbe dovuto raggiungere, infatti, «era l’apertura del mercato dei servizi di ingegneria e architettura». Il nuovo quadro normativo, a questo scopo, «ha ridotto significativamente, della metà, i requisiti di partecipazione alle gare per fatturato, servizi generali e personale prevedendo anche la possibilità di sostituire il fatturato con una polizza assicurativa e favorendo quindi un’apertura del mercato ai giovani e agli operatori di piccole e medie dimensioni». Questo taglio ha però prodotto risultati inferiori alle aspettative.

Secondo Lapenna, infatti, «il mercato relativamente al 2016 si dimostra ancora appannaggio degli operatori di grandi dimensioni».

I numeri dei bandi per servizi di ingegneria e architettura senza esecuzione parlano chiaro. Tra maggio 2016 e aprile 2017 i liberi professionisti si sono aggiudicati appena il 22,2% degli importi dei bandi. Nel 2015, per dare un riferimento, si erano collocati addirittura più in alto, al 34%. In altre parole, il mercato resta appannaggio delle società, che pesano per il 68% e, in misura minore, di cooperative e consorzi, ferme al 9 per cento.

E questi numeri sono ancora più significativi perché arrivano in una stagione di grande vivacità per gli appalti di progettazione. Nel primo anno dall’entrata in vigore del Codice sono stati pubblicati bandi per 263 milioni di euro, con un incremento del 41,5% rispetto all’anno precedente. E, addirittura, nei primi mesi del 2017 siamo già a quota 162,4 milioni di euro.

 

L’analisi del Cni porta a due conclusioni.

La prima è che restano delle criticità di regolazione sui requisiti di accesso alle gare, sulle quali il Consiglio nazionale chiederà un intervento all’Anac. La seconda riguarda l’assetto del mercato.

«Uno degli obiettivi che dovrebbero porsi gli Ordini- conclude Lapenna - è quello di pensare un nuovo modello organizzativo e aiutare gli ingegneri a trovare altre soluzioni professionali al di là dello studio professionale singolo»

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N° 31011 - 30/07/2017 _ stampa - -

Sisma

Siglato protocollo di legalità con i sindacati dell'edilizia

 
Il protocollo prevede l’attuazione di un “Piano di controllo coordinato dei cantieri e dei sub-cantieri” e l’obbligo di redigere e conservare il ‘Settimanale di cantiere’
Giovedì 27 Luglio 2017

A siglarlo il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, i rappresentanti della Struttura di missione creata ad hoc nel 2016, quelli di Invitalia e degli Ispettorati del lavoro dei territori coinvolti e i sindacalisti di FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil.

Il protocollo prevede l’attuazione di un “Piano di controllo coordinato dei cantieri e dei sub-cantieri” interessati ai lavori, e l’obbligo di redigere e conservare il ‘Settimanale di cantiere’, con una serie di informazioni come l’opera da realizzare, l’indicazione della ditta, eventuali subcontraenti, i mezzi, il referente di cantiere.

 

Viene istituito un apposito tavolo di monitoraggio per contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell’opera, per verificare le modalità di assunzione della manodopera, gli adempimenti relativi alla legislazione sul lavoro e l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Soddisfatti i sottoscrittori del Protocollo, Donato Bernardo Ciddio (Feneal), Salvatore Scelfo (Filca), Graziano Gorla (Fillea): “Adesso – hanno dichiarato – auspichiamo l’immediata costituzione di Tavoli territoriali di monitoraggio.

Valutiamo positivamente l’intenzione espressa di migliorare gli strumenti di controllo e prevenzione attraverso il Durc per congruità, il documento unico di regolarità contributiva, e il ‘Settimanale di cantiere’, da trasmettere alle competenti Casse edili”, hanno concluso.

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N° 31000 - 02/07/2017 _ stampa - -

Umbria,

via libera alla modulistica edilizia unificata

di Rossella Calabrese

I moduli sono resi disponibili dai Comuni dal 30 giugno, la versione digitale entro il 31 luglio 2017

 

 
 
La Regione Umbria ha deliberato il recepimento dei moduli unificati e standardizzati per l’edilizia e le attività produttive, approvati dalla Conferenza Unificata del 4 maggio 2017.
 
Lo ha annunciato l’assessore regionale alle riforme istituzionali e semplificazione, Antonio Bartolini, spiegando che, con tale atto “si compie un fondamentale passo avanti nel percorso di semplificazione amministrativa e di maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi per cittadini e imprese”.
 
“La Giunta regionale - ha aggiunto l’assessore - ha così ottemperato sia a quanto previsto dall’accordo assunto in sede di Conferenza Unificata, sia a quanto stabilito dai decreti attuativi della riforma Madia per la semplificazione della modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale relativa alla presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali”.
 
“I Comuni - ha ricordato l’assessore - sono chiamati al recepimento di tale modulistica entro il 30 giugno, adeguandola, qualora necessario, alle specifiche disposizioni regolamentari e alla relativa pubblicazione sui propri siti istituzionali.
 
La veste informatizzata della modulistica verrà resa disponibile entro il 31 luglio. I cittadini, gli imprenditori e i professionisti potranno così accedere a tale modulistica per la presentazione delle proprie istanze ai fini dell’avvio e dell’esercizio delle proprie attività in materia di edilizia, commercio e artigianato”.
 
“La modulistica - ha concluso Bartolini - sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del prossimo 28 giugno 2017 e resa comunque disponibile nel sito istituzionale della Giunta regionale nei canali tematici di riferimento”.

 
La modulistica approvata per l’attività edilizia è la seguente:
Modulo CILA;
Modulo SCIA;
Modulo ‘Dichiarazione per l’Agibilità’;
Modulo ‘Soggetti coinvolti’;
Modulo ‘Comunicazione fine lavori’;
Modulo ‘Permesso di Costruire’;
Modulo ‘Dichiarazione che tiene luogo dell’agibilità’;
Modulo ‘Elaborati progettuali minimi necessari a corredo delle istanze per i titoli abilitativi’; Modulo ‘Certificazione preventiva sull’esistenza e sulla qualità dei vincoli’;
Modulo ‘Dichiarazione di conformità del piano attuativo’. 
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N° 30981 - 20/06/2017 _ stampa - -

Terremoto centro Italia:

Firmate le Ordinanze n. 28 e 29/2017

14/06/2017 Vai alla fonte

 

 

Nel dettaglio:

  • Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016
    Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, misure di attuazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017.
  • Ordinanza 9 giugno 2017, n. 29 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016

  • Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante “Attuazione dell’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229”, all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante “Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016” ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante “Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017”.

 

 

L'Ordinanza n. 28 modifica l’Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 recante “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, misure di attuazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017. L'Ordinanza è composta da 6 articoli e 5 allegati:

  • Articolo 1 - Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017
  • Articolo 2 - Misure attuative dell’articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016
  • Articolo 3 - Modifica all’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, nonché modifica all’ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017
  • Articolo 4 - Espletamento dell’attività di attestazione da parte delle società organismi di attestazione (SOA) nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
  • Articolo 5 - Disposizione finanziaria
  • Articolo 6 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie
  • Allegato 1 - Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
  • Allegato 2 - Schema di Contratto d’appalto
  • Allegato A
  • Allegato 3
  • Allegato 4

 

L'Ordinanza n. 29 modifica ed integra l’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 recante “Attuazione dell’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229”, l’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 recante “Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016” e l’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 recante “Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017”. L'Ordinanza n. 29 è formata da

  • Articolo 1 - Modifiche all'Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017
  • Articolo 2 - Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica e dello schema di Protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario ed il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali
  • Articolo 3 - Approvazione dello schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016
  • Articolo 4 - Gestione dell’Elenco Speciale
  • Articolo 5 - Modifiche all'Ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016
  • Articolo 6 - Compenso dovuto al professionista per la redazione della scheda AeDES e perizia giurata sia nel caso di edificio classificato come agibile e sia inagibile
  • Articolo 7 - Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel caso di associazioni, società di professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti
  • Articolo 8 - Osservatorio nazionale per la ricostruzione post-sisma 2016
  • Articolo 9 - Modifiche all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017
  • Articolo 10 - Disposizione finanziaria
  • Articolo 11 - Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
  • Allegato A - Schema di protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete delle professioni dell’area tecnica e scientifica recante Criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione
  • Allegato B - Schema di protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario ed il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali recante Criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione
  • Allegato C - Schema contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016
  • Allegato D - Compenso previsto per redazione scheda AeDES e perizia giurata
  • Allegato E - DOMANDA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER REDAZIONE SCHEDA AEDES CON ESITO “A”
  • Allegato F - Ripartizione dei 3.803.400,00 € tra i 140 comuni per studi di MS3
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N° 30957 - 06/06/2017 _ stampa - -

Decreto Correttivo del Codice Appalti: cosa cambia?

di Avvocato Pierluigi Piselli

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Il provvedimento composto di 130 articoli introduce rilevanti correzioni e modifiche

 

Decreto Correttivo del Codice Appalti: cosa cambia?

 
Il 5 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 il decreto correttivo che, come previsto dalla legge delega n. 11 del 28 gennaio 2016 (art. 1, co.12, lett. e), rappresenta la fase di perfezionamento ed assestamento del Codice Appalti ad un anno dalla sua entrata in vigore.
 
Si tratta di un importante provvedimento composto di 130 articoli che introducono rilevantissime correzioni e/o modifiche in molteplici istituti.
 
Tali modifiche sono effettivamente molto variegate considerato che si va da ipotesi di modifiche esclusivamente stilistiche ad ipotesi in cui le singole norme hanno subito lievi modifiche pur mantenendo l’impostazione originaria, sino ad ipotesi in cui vengono modificati radicalmente gli istituiti giuridici presi in considerazione.
In ogni caso si parte ancora una volta dalla necessità di semplificare e coordinare i vari istituti rilevanti nel settore della contrattualistica pubblica.
 
L’art. 1, co 1, lett. e) della legge delega affidava del resto al Governo il compito di semplificare e riordinare il quadro normativo vigente nella convinzione che, per combattere la corruzione, fossero necessarie poche regole ma certe, precise e soprattutto sicure nell’applicazione.
 
Al contrario, tale obiettivo non risulta in alcun modo raggiunto considerato che, ad un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, l’opera di semplificazione non risulta essere stata in alcun modo attuata.
Ciò senza neppure considerare che, a seguito delle innovazioni introdotte dal decreto correttivo 56/2017 le linee guida già emesse, dovranno essere in gran parte rivisitate.
 
In generale, peraltro, il D.Lgs 56/2017 da un lato conferma l’impianto del D.Lgs. 50/2016 al fine di assicurare una maggiore trasparenza del sistema in chiave di lotta alla corruzione; dall’altro è dichiaratamente volto a rilanciare il settore (considerata la rilevante riduzione degli appalti dall’entrata in vigore del Codice); infine, fornisce regole per meglio gestire la spesa pubblica sia sotto il profilo della tempistica dei pagamenti che sotto il profilo di controlli con contestuale particolare attenzione alle piccole e medie imprese.
 
Venendo alle più rilevanti modifiche, il D.Lgs. 56 in primo luogo reintroduce l’appalto integrato per i progetti definitivi approvati dall’organo competente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50.
Ciò consentirà alle stazioni appaltanti di utilizzare progetti definitivi già approvati per i quali, tuttavia, sino ad ora non sono state bandite gare stante il divieto di affidamento di prestazioni miste di progettazione ed esecuzione lavori.
 
Si deve, inoltre, dare atto della soppressione del Collegio Consultivo Tecnico previsto dall’art. 207, scelta che, si potrebbe rivelare affrettata considerato che tale istituto non è stato mai utilizzato e, pertanto, ne è stata verificata in concreto la sua efficacia.
 
Di grande rilevanza è l’introduzione del principio di “unicità dell’invio”, secondo cui ciascun dato rilevante nell’ambito della contrattualistica pubblica dovrebbe essere fornito una sola volta a un solo sistema informativo.
 
Con riferimento alle gare per appalti sottosoglia si deve rilevare, da un lato, una più semplice procedura nell’ambito delle gare sotto i 40.000 euro (considerata la non necessaria previa consultazione di due o più operatori economici) e, dall’altro, l’allargamento del numero dei partecipanti nelle procedure per i lavori, stabilendo che gli inviti dovranno essere nei confronti di 10 soggetti per appalti tra i 40 mila e i 150 mila euro e di 15 soggetti nei contratti di lavori fino a 1 milione di euro.
Ciò, evidentemente, favorirà un’apertura alla concorrenza attraverso una più marcata rotazione degli operatori economici.
 
Altra rilevante modifica è l’innalzamento (da 1 milione a 2 milioni) delle soglie per ricorso al criterio del prezzo più basso nei lavori consentendo per la gare di più basso valore una più celere procedura e la previsione, nell’ambito delle medesime gare, della esclusione dell’offerta anomala attraverso il meccanismo a sorteggio (c.d. antiturbativa).
 
Infine, si devono ricordare altre importanti modifiche che saranno, indubbiamente di grande impatto quali il fatto che la disciplina riguardante il General Contractor, sarà utilizzabile solo per affidamenti sopra i 100 milioni di euro, la distinzione fra costo della manodopera e i costi di sicurezza da indicarsi nel progetto, l’utilizzo del “decreto parametri” per calcolare i compensi nelle gare di progettazione e rilevanti novità in tema di modificabilità delle compagini associative attraverso le modifiche agli artt. 47 e 48.
 
In definitiva, se appare prematuro stabilire quanto le modifiche al Codice degli Appalti apportate dal decreto correttivo comporteranno miglioramenti alle procedure e ripresa del settore della contrattualistica pubblica, tuttavia una cosa è certa: solo attraverso il forte senso di responsabilità di tutti gli operatori del settore si potrà affrontare le difficoltà proprie di una continua modifica normativa.
In altre parole, si dovrà assumere consapevolezza del work in progress, proprio della attuale riforma della contrattualistica pubblica con tutte le attenzioni e cautele necessarie e conseguenti.
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N° 30955 - 06/06/2017 _ stampa - -

Qualificazione Soa, non contano le opere eseguite in subappalto

di Paola Mammarella05/06/2017  

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In consultazione le linee guida Anac. Le imprese chiedono un periodo transitorio per non perdere occasioni di lavoro

 

Qualificazione Soa, non contano le opere eseguite in subappalto
 
Le opere eseguite in subappalto non possono essere utilizzate ai fini della qualificazione. Lo hanno ribadito le linee guida, attuative del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), elaborate a maggio e messe in consultazione dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) fino al 15 giugno 2017.

 
Le linee guida definiscono i requisiti che le imprese devono possedere per poter partecipare alle gare di lavori di importo superiore a 150mila euro. Requisiti che vanno accertati dalle Società organismo di attestazione (Soa).
 
Il Correttivo, in vigore dal 20 maggio scorso, ha apportato alcune modifiche al sistema di valutazione delle imprese. Durante i lavori sono stati inoltre proposti altri aggiustamenti che poi non sono passati nella versione definitiva. L’Authority a maggio ha dovuto quindi mettere a punto un nuovo testo, che sostituisce la bozza diramata ad aprile e poi rimasta in stand-by a cavallo dell’approvazione del Correttivo.
 

Qualificazione Soa e opere in subappalto

Le linee guida in consultazione spiegano che, in base all’articolo 105, comma 22 del Codice Appalti, i subappaltatori possono richiedere alle Stazioni Appaltanti i certificati relativi alle prestazioni realmente eseguite durante l’appalto.
Non si possono quindi ottenere certificati per le lavorazioni affidate in subappalto.
Anche le Soa, ai fini della qualificazione, possono tenere in considerazione solo le opere eseguite direttamente dall’impresa.
 
Bisogna precisare che con il Correttivo non cambia nulla rispetto alla versione del Codice del 2016. Quello che è accaduto durante i lavori per l’approvazione del Correttivo può però causare qualche dubbio.
 
Il Correttivo ha ammorbidito le restrizioni al subappalto, che ora è diventato sempre possibile entro determinati limiti. Questo aveva spinto alcuni a proporre che le opere eseguite in subappalto potessero in qualche modo essere prese in considerazione per la qualificazione. La proposta non è passata, quindi tutto resta com’è.
 

Qualificazione Soa, manca un periodo transitorio

Il vecchio Codice Appalti del 2006 prevedeva che per la qualificazione le imprese potessero usare i lavori affidati in subappalto. Con il Codice del 2016 questa prassi è stata vietata. Dato che le linee guida attuative non sono mai state approvate, le Soa hanno continuato a valutare le imprese secondo le vecchie regole, cioè usando anche i lavori subappaltati.
 
Le linee guida di maggio, in fase di consultazione, non prevedono un periodo transitorio. Appena entreranno in vigore, cambieranno quindi le regole per la qualificazione.
 
Le imprese, già provate dalla crisi, temono un’applicazione retroattiva e stanno chiedendo di poter utilizzare i certificati maturati fino all’entrata in vigore delle nuove linee guida. 
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N° 30913 - 23/04/2017 _ stampa - -

Sisma Centroitalia

Gli immobili gravemente danneggiati dovranno ottenere un miglioramento sismico tra il 60% e l’80%.

Domande entro il 31 dicembre 2017

12/04/2017 – Via libera alle regole per la ricostruzione pesante degli immobili gravemente danneggiati dai terremoti che hanno devastato il Centro Italia a partire dal 24 agosto scorso.
È stata pubbliVta l’ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione, che fissa termini e modalità per ottenere i contributi.
 

Entità del contributo e opere ammesse

Nei 140 Comuni del cratere il contributo previsto a favore dei beneficiari è pari al 100% del costo ammissibile. Per gli immobili all’esterno del cratere, qualora sia dimostrato un nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici, il contributo  è ugualmente del 100% del costo ammissibile sia per le prime case che per le seconde abitazioni se ubicate nei centri storici. All’esterno dei centri storici per le seconde abitazioni scende al 50% (mentre rimane del 100% per le prime case).

Sisma Centro Italia, via libera agli interventi di ricostruzione pesante
 
Il contributo comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture  e sulle parti comuni.

Le opere ammesse a contributo riguardano le parti comuni dell’edificio, le unità immobiliari che le compongono e le relative pertinenze ricomprese. Sono ammesse a contributo anche le pertinenze esterne, come cantine, autorimesse, magazzini o immobili funzionali all’abitazione o all’’unità produttiva.

 

Requisiti degli interventi di ricostruzione pesante

L’ordinanza regola il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o la ricostruzione di quelli distrutti, aventi destinazione d’uso abitativa ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale in seguito ad una verifica effettuata con schede AeDES.
 
Gli interventi devono portare ad un miglioramento sismico compreso tra il 60% e l’80% della resistenza prevista per le nuove costruzioni.
 
Per gli edifici di interesse storico e culturale, l’obiettivo deve essere il conseguimento della massima sicurezza possibile compatibilmente con l’interesse culturale dell’edificio, quindi in questo caso il raggiungimento del livello compreso tra il 60% e l’80% non ha valore cogente.
 
Per consentire la fedele ricostruzione dei centri storici completamente distrutti e perimetrati dai Comuni, prima di intraprendere le attività deve essere approvato un piano attuativo.
 
Le aree a rischio idrogeologico prima della ricostruzione devono essere messe in sicurezza. In caso contrario non sarà possibile procedere alla riparazione degli edifici danneggiati.
 

Interventi ammessi nella ricostruzione pesante

Se nell’immobile da ricostruire vengono riscontrati abusi edilizi, il Comune invita il proprietario a presentare domanda di sanatoria entro 30 giorni. Se il proprietario non ottempera, la domanda per accedere ai contributi per la ricostruzione viene respinta.
 
Gli immobili devono essere ricostruiti con la stessa destinazione d’uso che avevano prima del sisma e devono mantenerla almeno per due anni dopo la fine degli interventi.
 
In caso di mutate esigenze familiari, contestualmente all’intervento di ricostruzione può essere autorizzato l’aumento o la diminuzione delle unità immobiliari dell’edificio.
 

Incarichi solo a professionisti iscritti negli elenchi speciali

Gli incarichi di progettazione degli interventi di ricostruzione possono essere affidati solo ai professionisti iscritti nell'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario per la ricostruzione, previsto dal DL 189/2016. Un’autocertificazione del tecnico incaricata deve infatti essere allegata alla domanda per la richiesta dei contributi.
 
Analogamente, per l’affidamento dei lavori di ricostruzione è necessario che le imprese risultino iscritte nell’anagrafe prevista dal DL 189/2016.
 

Spese tecniche e compensi dei professionisti

Oltre ai costi dell’intervento, il contributo copre anche le spese tecniche, che comprendono i compensi per la redazione delle perizie giurate relative alle schede Aedes e sono riconosciuti anche ai professionisti diversi da quelli che progettano l’intervento di ricostruzione.
 
Le spese tecniche per la progettazione e per le indagini preliminari al progetto possono essere ammesse a contributo ed erogate con il primo stato di avanzamento lavori (SAL 0), nella misura massima del 80% del contributo ammissibile per le stesse spese. L’importo rimanente, destinato a compensare le altre prestazioni professionali, è proporzionalmente ripartito nei successivi SAL.
 

Ricostruzione pesante, domande entro il 31 dicembre 2017

Le domande di contributo devono essere inviate online agli Uffici speciali per la ricostruzione entro il 31 dicembre 2017. Seguendo il modello disponibile sul sito web www.sisma2016.gov.it, si devono indicare dati catastali, superficie e proprietari dell’immobile. Bisogna inoltre comunicare i nomi dei tecnici incaricati della progettazione e della compilazione delle schede AeDES, le imprese che eseguiranno i lavori, l’istituto di credito prescelto per l’erogazione del contributo.
 
Per gli edifici a destinazione abitativa, almeno il 45% del contributo deve essere utilizzato per opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'edificio. La parte restante può essere destinata ad opere di finitura interne ed esterne, impianti interni e comuni ed efficientamento energetico.
 
Nel caso di demolizione e ricostruzione, la quota minima di contributo destinata alla realizzazione delle strutture è pari al 25%.
 

In arrivo la Zona franca urbana 

Con un decreto approvato in via preliminare ieri dal Consiglio dei Ministri, contestualmente alla presentazione del Documento di Economia e Finanza (DEF), è stata prevista la creazione di una zona franca urbana nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici iniziati dal 24 agosto 2016. Le imprese aventi la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca, che abbiano subito una contrazione del fatturato a causa del terremoto, potranno beneficiare di una esenzione biennale IRES e IRPEF (fino a 100 mila euro di reddito), IRAP (fino a 300 mila euro di valore della produzione netta) e IMU. 

La bozza di decreto prevede inoltre l'istituzione di un Fondo di 1 miliardo di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 finalizzato a consentire l’accelerazione delle attività di ricostruzione.
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