N° 25287 - 05/07/2014 17:11 - Stampa - -

EDILBANK INFORMA

Gravi difetti. Il termine per la denunzia decorre dal momento in cui il committente “prende conoscenza sicura” dei difetti.

In tema di garanzia per gravi difetti dell’opera ai sensi dell’art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non sia acquisita la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause. Continua

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